home page

Contratti collettivi e «istituti della partecipazione» nel settore pubblico dopo la «riforma Brunetta»

copertina
Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N3
Articolo scritto da:
Le pronunce affermano la persistenza, in capo alle p.a., degli obblighi di concertazione sindacale che, in materia organizzativa e di gestione dei rapporti di lavoro, sono previsti dai c.c.n.l. precedenti l’entrata in vigore del d.lgs. 150/09, di riforma del lav. pubbl.; ciò, malgrado il decreto non ammetta, nelle materie di cui s’è detto, forme di partecipazione sindacale diverse dall’informazione. Il commento sottolinea la problematicità di questa impostazione, segnalando come la riduzione delle modalità partecipative finirà per accrescere l'ingerenza della politica nella gestione della p.a.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare l'articolo completo

Puoi vedere gli altri articoli di questo numero utilizzando le frecce qui sotto

Tribunale Torino decr., N.2639-2 Aprile 2010

(Tribunale Torino decr.
N:2639 - 2 Aprile 2010)

Est. Lanza – Funzione pubblica Cgil-Regione Piemonte e altri (avv. Durazzo) c. Inps- Direzione generale del Piemonte (avv. Cuomo)

Note: Contratti collettivi e «istituti della partecipazione» nel settore pubblico dopo la «riforma Brunetta»

Condotta antisindacale – Lavoro pubblico – Modifica del sistema di relazioni sindacali a opera del d.lgs. n. 150/2009 – Comune – Obblighi di concertazione previsti dal Ccnl vigente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009 – Violazione – Antisindacalità.

È antisindacale il comportamento dell’ente pubblico non economico che, assumendo l’inapplicabilità, in esito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009, del sistema di informazione e concertazione a livello aziendale, previsto dal Ccnl di settore vigente all’entrata in vigore dello stesso decreto, abbia negato alle organizzazioni sindacali il diritto all’informazione e alla concertazione su provvedimenti relativi all’organizzazione degli uffici e del lavoro, adottando altresì iniziative unilaterali su tali materie (nella specie, il giudice ha ordinato, oltre alla cessazione del comportamento antisindacale, l’avvio del confronto richiesto dalle organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di informazione e di concertazione
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa