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Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N2
Articolo scritto da:
Nella nota si fa un rapido cenno agli aspetti problematici connessi alla procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, con particolare riferimento alle caratteristiche che deve assumere la comunicazione iniziale, ai rimedi utilizzabili in caso di accertamento della violazione delle procedure di informazione e consultazione, nonché ai soggetti sindacali legittimati ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 28 Stat
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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