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Responsabilità dell’imprenditore per infortunio da mansioni tipiche

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N2
Articolo scritto da:
Qual è l’ambito della responsabilità penale che sorge in capo al datore di lavoro per il caso di infortunio subìto dal dipendente e quali i limiti di imputazione della responsabilità stessa elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale? Come si colloca, di conseguenza, il principio generale stabilito dall’art. 2087 cod. civ. in relazione alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni e integrazioni)?
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Corte di Cassazione, N.7267-23 Febbraio 2010

(Corte di Cassazione
N:7267 - 23 Febbraio 2010)

Sezione IV penale – Pres. Morgigni, Est. Izzo, P.M. Salzano (diff.).) – ric. I. Conf. Corte d’Appello Milano, 30 ottobre 2007.

Note: Responsabilità dell’imprenditore per infortunio da mansioni tipiche

Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Infortunio mortale del lavoratore – Svolgimento delle proprie mansioni – Responsabilità del datore di lavoro – Posizione di garanzia – Accertamento in concreto – Può sussistere.

Non è automaticamente ravvisabile una responsabilità penale in capo all’imprenditore/ datore di lavoro per il caso di infortunio mortale verificatosi in danno del prestatore di lavoro qualora il comportamento eziologicamente riferibile all’evento lesivo rientri nelle «mansioni proprie» del lavoratore e, come tale, sia astrattamente prevedibile ed evitabile da parte del titolare della posizione di garanzia
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