Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Infortunio mortale del lavoratore
– Svolgimento delle proprie mansioni – Responsabilità del
datore di lavoro – Posizione di garanzia – Accertamento in concreto
– Può sussistere.
Non è automaticamente ravvisabile una responsabilità penale in capo all’imprenditore/
datore di lavoro per il caso di infortunio mortale verificatosi in
danno del prestatore di lavoro qualora il comportamento eziologicamente riferibile
all’evento lesivo rientri nelle «mansioni proprie» del lavoratore e, come tale,
sia astrattamente prevedibile ed evitabile da parte del titolare della posizione
di garanzia