Nel contesto del lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche il commento individua le caratteristiche della prestazione indicate come fondamentali dalla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav. 22.12.2009 n. 26986 ai fini della qualificazione della natura del rapporto. La sentenza afferma che è necessario principalmente accertare la manifestazione dei poteri tipici del datore di lavoro. Altri aspetti dell’attività lavorativa, come la continuità, le modalità di erogazione della retribuzione sono sussidiari e non determinanti per la qualificazione del rapporto.
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Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est.
Zappia, P.M. Pivetti (diff.) – C. R. (avv. Scrivano) c. Spati Spa in liquidazione
(avv.ti Petracca, De Bellis).
Conf. Tribunale Bologna, 8 marzo 2006.
Lavoro autonomo o subordinato – Qualificazione del rapporto –
Sportellista – Agenzie ippiche – Art. 2094 cod. civ.
La prestazione di lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche può essere svolta
sia nell’ambito di un rapporto di natura autonoma che subordinata. La Corte
di legittimità afferma che in mancanza della prova specifica sul vincolo di soggezione
del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore
il rapporto può essere legittimamente considerato autonomo.
A sostegno della natura autonoma del rapporto rileva che i turni di lavoro
siano organizzati sulla base della disponibilità degli operatori e che la facoltà di
rimanere assente non comporti alcuna sanzione disciplinare.
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