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Nota a Cass. 22 dicembre 2009 n. 26986

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N2
Articolo scritto da:
Nel contesto del lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche il commento individua le caratteristiche della prestazione indicate come fondamentali dalla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav. 22.12.2009 n. 26986 ai fini della qualificazione della natura del rapporto. La sentenza afferma che è necessario principalmente accertare la manifestazione dei poteri tipici del datore di lavoro. Altri aspetti dell’attività lavorativa, come la continuità, le modalità di erogazione della retribuzione sono sussidiari e non determinanti per la qualificazione del rapporto.
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Corte di Cassazione, N.26986-22 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:26986 - 22 Dicembre 2009)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Zappia, P.M. Pivetti (diff.) – C. R. (avv. Scrivano) c. Spati Spa in liquidazione (avv.ti Petracca, De Bellis). Conf. Tribunale Bologna, 8 marzo 2006.

Note: Nota a Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986

Lavoro autonomo o subordinato – Qualificazione del rapporto – Sportellista – Agenzie ippiche – Art. 2094 cod. civ.

La prestazione di lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche può essere svolta sia nell’ambito di un rapporto di natura autonoma che subordinata. La Corte di legittimità afferma che in mancanza della prova specifica sul vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore il rapporto può essere legittimamente considerato autonomo. A sostegno della natura autonoma del rapporto rileva che i turni di lavoro siano organizzati sulla base della disponibilità degli operatori e che la facoltà di rimanere assente non comporti alcuna sanzione disciplinare.
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