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Nota a Cass. 12 marzo 2010 n. 6081

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N2
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In presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato venutosi a creare e tanto meno raggiunge questo effetto a causa del fatto che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale
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Corte di Cassazione, N.6081-12 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:6081 - 12 Marzo 2010)

Pres. Sciarelli, Est. Curzio, P.M. Pivetti (diff.) – F. P. (avv. Silvetti) c. R. Spa (avv.ti R. Scognamiglio e C. Scognamiglio). Cassa Corte d’Appello Roma, 19 ottobre 2007.

Note: Nota a Cass. 12 marzo 2010, n. 6081
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Serie illegittima – Successiva assunzione legittima – Novazione – Insussistenza.

In presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato venutosi a creare e tanto meno raggiunge questo effetto a causa del fatto che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale. Affinché si possa configurare una novazione occorre la verifica degli elementi che la connotano (modifica dei soggetti, dell’oggetto o del titolo, l’animus novandi).
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