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L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: attualità della norma e procedure ispettive

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N2
Articolo scritto da:
Nella sentenza in commento, la suprema Corte afferma la sussistenza del reato di cui all’art. 4 Stat. lav., laddove il datore di lavoro provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, senza il preventivo accordo con le Rsa/Rsu o la preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. La vigenza della suddetta norma statutaria è stata confermata dal d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di privacy.
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Corte di Cassazione, N.40199-16 Ottobre 2009

(Corte di Cassazione
N:40199 - 16 Ottobre 2009)

Sez. III – Pres. Onorato, Est. Mulliri, P.M. Di Popolo (parz. diff.) – ric. M. P. (avv. Spinzo). Cassa Tribunale Torino 2 dicembre 2008

Note: L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: attualità della norma e procedure ispettive
Parole chiave: diritto alla riservatezza ::

Riservatezza (diritto di) – Videosorveglianza – Statuto dei lavoratori (art. 4) – Ispezioni sul lavoro – Prescrizione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – Disciplina sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Commette il reato contravvenzionale previsto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, e punito dall’art. 38 della stessa legge, il datore di lavoro che provvede a installare un impianto di videosorveglianza, idoneo a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, senza il preventivo accordo con le Rsa/Rsu o il provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. La vigenza della suddetta disposizione è stata confermata dalla previsione degli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, mantenendo, comunque, la propria autonomia rispetto alla normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. in parola.
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