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Associazione in partecipazione e prestazioni tra qualificazioni e riqualificazioni

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N2
Articolo scritto da:
La sentenza è emblematica delle difficoltà che da sempre incontra la giurisprudenza quando in giudizio sono dedotte controversie relative ad associazioni in partecipazione con apporto costituito da attività di lavoro. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Torino arriva a un’inedita “riqualificazione” dell’accordo stipulato dalle parti come "contratto misto, associativo da una parte e di collaborazione di lavoro dall’altra".
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Corte Appello Torino, N.643-18 Mag 2009

(Corte Appello Torino
N:643 - 18 Mag 2009)

Pres. Girolami, Est. Ramella Trafighet – C. G. (avv.ti Re, Valentini) c. S. R. (avv.ti Piermatteo, Russo). Rif. Tribunale Torino 21 maggio 2008.

Note: Associazione in partecipazione e prestazioni tra qualificazioni e riqualificazioni

Associazione in partecipazione – Nozione – Conferimento di prestazioni lavorative dall’associato – Mancanza di poteri di gestione e di controllo dell’associato – Qualificazione come associazione in partecipazione – Esclusione.

In caso di apporto costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e mancata previsione in capo all’associato di poteri di gestione e di controllo, non si configura un contratto di associazione in partecipazione ma un contratto misto: associativo, da una parte, e di collaborazione di lavoro, dall’altra.
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