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ANNO LXI - 2010 - N2

Note e commenti

L’apposizione del termine nell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001, fra limiti costituzionali e contrasto con la clausola di non regresso

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Il saggio analizza la legittimità costituzionale e l’eventuale contrasto con la clausola di non regresso della disciplina delle ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, prevista dall’art. 1, d.lgs. 368/2001, e s.m.i. Con riferimento al testo originario della norma, si esamina l’interazione dei vincoli costituzionali, gravanti sul legislatore delegato del 2001, con quelli (costituzionali e comunitari) derivanti dalla clausola di non regresso contenuta nell’Accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 368/2001).
La conciliazione monocratica: soluzione o problema?

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Il saggio analizza la conciliazione monocratica nei suoi aspetti più problematici. Fra questi, viene dato particolare risalto al profilo inerente all’efficacia della conciliazione monocratica dal punto di vista contributivo e previdenziale. Il saggio si conclude con alcune considerazioni sulle questioni di carattere sistematico sollevate dall’istituto.

Osservatorio europeo

La rifusione della direttiva CAE: il punto di vista tedesco

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1. La Direttiva n. 94/45 come base per la legge sui consigli di azienda europei. — 2. La procedura di revisione della Direttiva Cae. — 3. Obiettivi e contenuti essenziali della nuova versione della Direttiva. — 4. Effetti della nuova versione della Direttiva Cae.
Una prospettiva comparata sull’ostracismo anagrafico. La giurisprudenza e il lavoratore «anziano»

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La popolazione europea tende gradualmente ad invecchiare. Le proiezioni demografiche confermano la probabilità che, da qui al 2060, i bassi indici di natalità, il costante aumento della speranza di vita e i continui afflussi di migranti mantengano quasi immutata la popolazione totale dell’Unione europea (UE) che, tuttavia, sarà nettamente più anziana. L’articolo compara le soluzioni adottate nei principali Stati dell’Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Italia, Irlanda, Regno Unito) e negli Stati Uniti d’America per evitare la segregazione dei lavoratori di età più elevata.

Recensione

Antonella Occhino, Il tempo libero nel diritto del lavoro, Giappichelli, Torino, 2010

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Per una volta senza alcuna connessione con scadenze concorsuali (e ciò è di per sé un titolo di merito), è stato pubblicato un libro originale: quello della prof.ssa Occhino sulla nozione di tempo libero

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre gennaio-marzo 2010

Articolo scritto da:
Illegittimità della facoltà della Regione di conferire incarichi dirigenziali a personale esterno in misura pari al 30% dei rispettivi posti. — 2. Illegittimità spoil system della Regione Calabria. — 3. Illegittimità della riqualificazione di un trattamento retributivo come «non assorbibile» senza la indicazione dei mezzi di copertura della spesa conseguente 4. Illegittimità della previsione della automatica decadenza dagli incarichi dirigenziali dettata dal d.l. n. 262/2006. — 5. Illegittimità del credito d’imposta per il «richiamo dei cervelli» adottato dalla Regione Campania
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Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre gennaio-marzo 2010 Sicurezza

(Corte costituzionale
, n.)

Articolo scritto da:
1. Aggravamento malattie professionali. — 2. Contribuzione di malattia. — 3. Contribuzione figurativa per maternità.
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Rapporto di lavoro

Distacco e appalto di servizi

L'Autrice .....
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Corte Appello Torino, N.817-21 Luglio 2009

(Corte Appello Torino
N:817 - 21 Luglio 2009)

Pres. Girolami, Est. Grillo Pasquarelli – Gae.Tra Spa (avv.ti, Zaverio e Morrone) e S. G. T. Srl in liquidazione (avv.ti Berri e Morrone) c. Chaar M. (avv.ti Bosso e Siniscalco).

Note: Distacco e appalto di servizi

Distacco – Requisito dell’interesse proprio del datore alla prestazione presso l’azienda terza – Requisito della temporaneità del distacco – Appalto – Interesse dell’appaltante al distacco – Mancanza dei requisiti legali – Distacco illecito.

In tema di distacco del lavoratore, requisiti costitutivi della fattispecie sono l’interesse del datore di lavoro distaccante, la temporaneità del distacco e l’individuazione di una determinata attività lavorativa da svolgere da parte del lavoratore distaccato. È illegittimo il distacco motivato da un interesse dell’impresa utilizzatrice delle prestazioni.
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Associazione in partecipazione e prestazioni tra qualificazioni e riqualificazioni

La sentenza è emblematica delle difficoltà che da sempre incontra la giurisprudenza quando in giudizio sono dedotte controversie relative ad associazioni in partecipazione con apporto costituito da attività di lavoro. Nel caso in esame, la Corte d’Appello di Torino arriva a un’inedita “riqualificazione” dell’accordo stipulato dalle parti come "contratto misto, associativo da una parte e di collaborazione di lavoro dall’altra".
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Corte Appello Torino, N.643-18 Mag 2009

(Corte Appello Torino
N:643 - 18 Mag 2009)

Pres. Girolami, Est. Ramella Trafighet – C. G. (avv.ti Re, Valentini) c. S. R. (avv.ti Piermatteo, Russo). Rif. Tribunale Torino 21 maggio 2008.

Note: Associazione in partecipazione e prestazioni tra qualificazioni e riqualificazioni

Associazione in partecipazione – Nozione – Conferimento di prestazioni lavorative dall’associato – Mancanza di poteri di gestione e di controllo dell’associato – Qualificazione come associazione in partecipazione – Esclusione.

In caso di apporto costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e mancata previsione in capo all’associato di poteri di gestione e di controllo, non si configura un contratto di associazione in partecipazione ma un contratto misto: associativo, da una parte, e di collaborazione di lavoro, dall’altra.
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Il patto di non concorrenza tra orientamenti giurisprudenziali e nuove esigenze di mercato

L'Autrice
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Corte Appello Torino, N.542-12 Giugno 2009

(Corte Appello Torino
N:542 - 12 Giugno 2009)

Pres. Sanlorenzo, Est. Milani – M. D. I. Srl (avv. Dirutigliano, avv. Favalli, avv. Trifirò) c. M. S. (avv. Ponassi, avv. Antonucci). Rif. parz. Tribunale Novara 26 giugno 2007.

Note: Il patto di non concorrenza tra orientamenti giurisprudenziali e nuove esigenze di mercato

Concorrenza (patto di non) – Art. 2125 cod. civ. – Limiti di oggetto, luogo e territorio – Eccessiva ampiezza del patto – Congruità del compenso – Nullità.

Ai sensi dell’art. 2125 cod. civ., il patto di non concorrenza può riguardare qualsiasi attività lavorativa che possa competere con quella del datore di lavoro e non deve limitarsi alle sole mansioni espletate dal lavoratore nel corso del rapporto. Esso deve tuttavia ritenersi nullo allorché la sua ampiezza sia tale, in ragione del tipo di attività vietata e della sua estensione territoriale, da comprimere eccessivamente la libertà della capacità lavorativa del lavoratore e non sia stato stabilito un compenso adeguato al sacrificio del lavoratore
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Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Nel corso di una causa in cui si discute del mancato pagamento dell’indennità spettante al padre lavoratore ex art. 29 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 da parte dell’Inps, emergono elementi utili ad attribuire una fisionomia più precisa al congedo di paternità regolato dal precedente art. 28. La sentenza viene apprezzata dall'Autrice per un significativo risultato. Pur mantenendo la natura di diritto «trasferito» dalla madre al padre, contribuisce (per la prima volta) in modo significativo a rendere il congedo di paternità quanto possibile, indipendente dalla posizione giuridica della madre.
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Tribunale Firenze, N.1169-16 Novembre 2009

(Tribunale Firenze
N:1169 - 16 Novembre 2009)

Muntoni – D. M. (avv.ti Gardelli, Marconi) c. Inps (avv.ti Imbriaci, Falso, Zaffina, Colella).

Note: Sull’autonomia del congedo di paternità del lavoratore subordinato

Congedi – Congedo di paternità – Art. 28, d.lgs. n. 151/2001 – Lavoratore subordinato – Condizioni per l’utilizzo – Durata dello stesso.

Al padre lavoratore deve essere riconosciuto un diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità regolato dall’art. 28 del d.lgs. n. 151/2001, a prescindere dal fatto che la madre sia o sia stata una lavoratrice. La durata del congedo è di 5 mesi quando la madre non ha utilizzato il congedo di maternità.
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Nota a Cass. 12 marzo 2010, n. 6081

In presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato venutosi a creare e tanto meno raggiunge questo effetto a causa del fatto che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale
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Corte di Cassazione, N.6081-12 Marzo 2010

(Corte di Cassazione
N:6081 - 12 Marzo 2010)

Pres. Sciarelli, Est. Curzio, P.M. Pivetti (diff.) – F. P. (avv. Silvetti) c. R. Spa (avv.ti R. Scognamiglio e C. Scognamiglio). Cassa Corte d’Appello Roma, 19 ottobre 2007.

Note: Nota a Cass. 12 marzo 2010, n. 6081
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Serie illegittima – Successiva assunzione legittima – Novazione – Insussistenza.

In presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, la successiva stipulazione di un contratto legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato venutosi a creare e tanto meno raggiunge questo effetto a causa del fatto che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale. Affinché si possa configurare una novazione occorre la verifica degli elementi che la connotano (modifica dei soggetti, dell’oggetto o del titolo, l’animus novandi).
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Responsabilità dell’imprenditore per infortunio da mansioni tipiche

Qual è l’ambito della responsabilità penale che sorge in capo al datore di lavoro per il caso di infortunio subìto dal dipendente e quali i limiti di imputazione della responsabilità stessa elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione penale? Come si colloca, di conseguenza, il principio generale stabilito dall’art. 2087 cod. civ. in relazione alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (e successive modificazioni e integrazioni)?
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Corte di Cassazione, N.7267-23 Febbraio 2010

(Corte di Cassazione
N:7267 - 23 Febbraio 2010)

Sezione IV penale – Pres. Morgigni, Est. Izzo, P.M. Salzano (diff.).) – ric. I. Conf. Corte d’Appello Milano, 30 ottobre 2007.

Note: Responsabilità dell’imprenditore per infortunio da mansioni tipiche

Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Infortunio mortale del lavoratore – Svolgimento delle proprie mansioni – Responsabilità del datore di lavoro – Posizione di garanzia – Accertamento in concreto – Può sussistere.

Non è automaticamente ravvisabile una responsabilità penale in capo all’imprenditore/ datore di lavoro per il caso di infortunio mortale verificatosi in danno del prestatore di lavoro qualora il comportamento eziologicamente riferibile all’evento lesivo rientri nelle «mansioni proprie» del lavoratore e, come tale, sia astrattamente prevedibile ed evitabile da parte del titolare della posizione di garanzia
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Nota a Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986

Nel contesto del lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche il commento individua le caratteristiche della prestazione indicate come fondamentali dalla sentenza della Corte di Cassazione civile sez. lav. 22.12.2009 n. 26986 ai fini della qualificazione della natura del rapporto. La sentenza afferma che è necessario principalmente accertare la manifestazione dei poteri tipici del datore di lavoro. Altri aspetti dell’attività lavorativa, come la continuità, le modalità di erogazione della retribuzione sono sussidiari e non determinanti per la qualificazione del rapporto.
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Corte di Cassazione, N.26986-22 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:26986 - 22 Dicembre 2009)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Zappia, P.M. Pivetti (diff.) – C. R. (avv. Scrivano) c. Spati Spa in liquidazione (avv.ti Petracca, De Bellis). Conf. Tribunale Bologna, 8 marzo 2006.

Note: Nota a Cass. 22 dicembre 2009, n. 26986

Lavoro autonomo o subordinato – Qualificazione del rapporto – Sportellista – Agenzie ippiche – Art. 2094 cod. civ.

La prestazione di lavoro degli sportellisti di agenzie ippiche può essere svolta sia nell’ambito di un rapporto di natura autonoma che subordinata. La Corte di legittimità afferma che in mancanza della prova specifica sul vincolo di soggezione del lavoratore al potere gerarchico, organizzativo e disciplinare dell’imprenditore il rapporto può essere legittimamente considerato autonomo. A sostegno della natura autonoma del rapporto rileva che i turni di lavoro siano organizzati sulla base della disponibilità degli operatori e che la facoltà di rimanere assente non comporti alcuna sanzione disciplinare.
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Nota a Cass. 9 dicembre 2009, n. 25763

(Corte di Cassazione
9 Dicembre 2010, n.25763)

Sez. lav. – Pres. Roselli, Est. Nobile, P.M. Abbritti (conf.) – S. S. (avv.ti Vesci, P. Pugliese, A. Pugliese) c. L. S. I. Srl (avv.ti Riguzzi, Coprari e Passaro). Conf. Corte d’Appello Ancona, 13 aprile 2005.

Articolo scritto da:
Parole chiave: lavoro subordinato
La sentenza affronta il tema dei gruppi e della titolarità del rapporto di lavoro, ribadendo un principio di diritto che può dirsi consolidato (secondo cui, per imputare il vincolo alla capogruppo, occorre verificare se esista o meno un'unicità di impresa). Nella nota redazionale, si fa un rapido cenno a tale principio e ai problemi della frode alla legge e della simulazione, criticando l'indirizzo della Suprema Corte. Inoltre, si indaga brevemente la fattispecie concreta .
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Licenziamento collettivo e ambito aziendale interessato

La sentenza della Corte di cassazione offre lo spunto per svolgere alcune riflessioni sulla problematica relativa alla determinazione dell’ambito aziendale entro il quale scegliere i lavoratori da licenziare. In particolare, il dictum segue il consolidato orientamento secondo il quale in tema di licenziamento collettivo per riduzione del personale la platea dei lavoratori che ne sarà oggetto può essere limitata agli addetti di un determinato reparto o settore se, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, ricorrano oggettive e motivate esigenze tecnico-produttive
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Corte di Cassazione, N.25353-2 Dicembre 2009

(Corte di Cassazione
N:25353 - 2 Dicembre 2009)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Picone, P.M. Matera (conf.) – Comp. Internaz. Carrozze Letti Turismo Sa (avv. Vesci) c. Z. C. (avv. Lacagnina). Conf. Corte d’Appello Roma, 26 luglio 2005.

Note: Licenziamento collettivo e ambito aziendale interessato
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Criteri di scelta – Applicazione con riferimento all’unità produttiva o a uno specifico settore dell’azienda – Ammissibilità – Condizioni – Onere probatorio

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore ove ricorrano, in relazione al progetto di ristrutturazione aziendale, oggettive esigenze tecnico-produttive, restando onere del datore di lavoro provare il fatto che giustifica il più ristretto ambito nel quale la scelta è stata effettuata. Ne consegue che non può essere ritenuta legittima la scelta dei lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative
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Assunzioni obbligatorie e mansioni concretamente disponibili nell’organico aziendale

(Corte di Cassazione
13 Novembre 2009, n.24091)

Sez. lav. – Pres. Battimiello, Est. La Terza, P.M. Fuzio (parz. diff.) – O. F. (avv.to Fisco Oldrini) c. Stamperia & tintoria di somma Srl (intimata). Cassa Corte d’Appello Torino, 26 luglio 2005.

Articolo scritto da:
Parole chiave: disabilità
La Cassazione stabilisce che il datore di lavoro presso il quale è avviato un invalido per l’assunzione, ai sensi della l. n. 482 del 1968, pur non essendo obbligato a riorganizzare i mezzi di produzione per consentire tale assunzione, è tuttavia tenuto a ricercare all’interno dell’azienda mansioni compatibili con le condizioni sanitarie del lavoratore. E’ necessario accertare se vi siano in azienda mansioni “concretamente disponibili” per le quali il lavoratore avviato sia idon
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L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: attualità della norma e procedure ispettive

Nella sentenza in commento, la suprema Corte afferma la sussistenza del reato di cui all’art. 4 Stat. lav., laddove il datore di lavoro provveda ad installare un impianto di videosorveglianza, senza il preventivo accordo con le Rsa/Rsu o la preventiva autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. La vigenza della suddetta norma statutaria è stata confermata dal d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di privacy.
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Corte di Cassazione, N.40199-16 Ottobre 2009

(Corte di Cassazione
N:40199 - 16 Ottobre 2009)

Sez. III – Pres. Onorato, Est. Mulliri, P.M. Di Popolo (parz. diff.) – ric. M. P. (avv. Spinzo). Cassa Tribunale Torino 2 dicembre 2008

Note: L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori: attualità della norma e procedure ispettive
Parole chiave: diritto alla riservatezza ::

Riservatezza (diritto di) – Videosorveglianza – Statuto dei lavoratori (art. 4) – Ispezioni sul lavoro – Prescrizione ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 – Disciplina sulla privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Commette il reato contravvenzionale previsto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300, e punito dall’art. 38 della stessa legge, il datore di lavoro che provvede a installare un impianto di videosorveglianza, idoneo a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, senza il preventivo accordo con le Rsa/Rsu o il provvedimento di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro. La vigenza della suddetta disposizione è stata confermata dalla previsione degli artt. 114 e 171 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, mantenendo, comunque, la propria autonomia rispetto alla normativa sulla privacy, di cui al d.lgs. in parola.
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Diritto alla formazione e danno da perdita di chance del lavoratore

(Corte di Cassazione
11 Settembre 2009, n.19682)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Nobile, P.M. Nardi (conf.) – C. d. r. f. B. (avv.ti Rolfo, Bezzi) c. R. M. (avv.ti Romanelli, Boscaini). Conf. Corte d’Appello Brescia, 29 aprile 2009.

Articolo scritto da:
Parole chiave: aspettative e permessi
La sentenza della Corte di cassazione offre lo spunto per svolgere riflessioni adesive rispetto all’affermato principio di diritto, a tenore del quale la mancata concessione dei permessi per motivi di studio e formazione professionale previsti dal contratto collettivo impone al datore di lavoro di risarcire sia le spese sostenute dal dipendente in vista di tali attività, che i danni conseguenti alla lesione della chance di conseguire una migliore qualifica professionale ed una più alta retribuzione
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Redistribuzione delle manioni e giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Attraverso la ricostruzione dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di giustificato motivo oggettivo di licenziamento, l'Autrice arriva a condividere l'impostazione della Corte d'Appello laddove ha rilevato l’insussistenza della modifica organizzativa, in quanto l’attività già affidata al dipendente licenziato continuava ed essere integralmente svolta all’interno dell’impresa da parte di altri lavoratori, né erano state adottate altre forme di riassetto aziendale.
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Corte Appello Torino, N.-30 Marzo 2009

(Corte Appello Torino
N: - 30 Marzo 2009)

Pres. Girolami, Est. Pasquarelli – Imet Spa (avv. Castelli) c. D. V. G. (avv. Grattarola). Conf. parz. Trib. Alessandria 10 settembre 2008.

Note: Redistribuzione delle manioni e giustificato motivo oggettivo di licenziamento

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Mera redistribuzione delle mansioni fra altri dipendenti – Mancanza di difficoltà economiche contingenti o effettive ragioni tecnico-produttive – Non sussiste.

Non integra la fattispecie legale di giustificato motivo oggettivo un licenziamento attuato senza soppressione del posto di lavoro né delle mansioni, ma con redistribuzione delle mansioni tra il restante personale, senza che venga neppure dedotta la necessità di far fronte a difficoltà economiche contingenti o l’esistenza di effettive ragioni tecnico-produttive che impongano un più razionale assetto aziendale.
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Diritto sindacale

Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Nella nota si fa un rapido cenno agli aspetti problematici connessi alla procedura di informazione e consultazione di cui all'art. 47 della legge n. 428/1990, con particolare riferimento alle caratteristiche che deve assumere la comunicazione iniziale, ai rimedi utilizzabili in caso di accertamento della violazione delle procedure di informazione e consultazione, nonché ai soggetti sindacali legittimati ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 28 Stat
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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Tribunale Roma, N.2741-14 Gennaio 2010

(Tribunale Roma
N:2741 - 14 Gennaio 2010)

Est. Buconi – Fiom Cgil Roma Sud Slc Cgil (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm di Roma e provincia (avv.ti Giorgi, Bezzi), Fiom Cgil nazionale (avv.ti Poli, Ingegneri, Recchi), Uilm nazionale (avv.ti Giorgi, Bezzi) c. Eutelia Spa (avv.ti Civitelli, Buffoni), Agile Srl e Omega Srl (avv.ti Proia, Petrassi, Cerniglia, Pugliese).

Note: Trasferimento d’azienda e art. 28 Stat. lav.: un simulacro di tutela?

Condotta antisindacale – Trasferimento d’azienda – Obblighi di informazione e consultazione sindacale – Violazione – Conseguenze.

In caso di trasferimento di ramo d’azienda, l’accertata antisindacalità della condotta non comporta la nullità della cessione né la sua inefficacia e l’ordine del giudice non può contenere ex se la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la ratio dell’art. 28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell’antisindacalità della condotta debba essere seguìto dall’ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l’esecuzione di tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell’art. 650 cod. pen. in caso di mancata esecuzione.
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Sicurezza sociale

Malattie a eziologia multifattoriale

(corte di cassazione
21 Dicembre 2009, n.26893)

Pres. Battimiello, Est. Di Nubila, P.M. Matera (conf.) – G. G. (avv. Aiello) c. Inail (avv.ti La Peccerella, Favata). Cassa Corte d’Appello Caltanissetta, 11 dicembre 2006.

Articolo scritto da:
L’accertamento della inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia comporta l’applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall’assicurato, con la conseguente insorgenza a carico dell’Inail dell’onere di dare la prova di una diversa eziologia della malattia stessa e in particolare della dipendenza dell’infermità
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Il danno differenziale prima e dopo il d.lgs. n. 38/2000

(tribunale tivoli
18 Novembre 2009, n.2832)

Est. Mari – R. M. (avv.ti Frattini e De Santis) c. Comune di Tivoli (avv.ti Marci e Raimondo) e Aurora Assicurazioni Spa (avv.ti Ferraro e Giove).

Articolo scritto da:
L’indennizzo del danno biologico ai sensi dell’art. 13, d.lgs. n. 38/2000, non preclude il diritto del lavoratore danneggiato a conseguire il risarcimento del danno biologico differenziale cd. qualitativo
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Acquiescienza e decadenza nell'invalidità civile

(corte appello venezia
3 Novembre 2009, n.)

Pres. Santoro, Est. Parise – S. F. n.q. amministratore sostegno di S. N. (avv.ti Perozzi, Papandrea) c. Inps (avv. Ferrighi). Conf. Tribunale Verona, n. 419 del 2008

Articolo scritto da:
Non è configurabile l’acquiescenza al rigetto di una domanda amministrativa tesa all’ottenimento di una prestazione di invalidità civile solo in ragione della mancata proposizione del ricorso amministrativo avverso detto rigetto. L’istituto della decadenza semestrale ex art. 42, comma 3, del d.l. n. 269/03, limitando fortemente il diritto di difesa, ha natura eccezionale e, pertanto, le norme che lo regolano sono di stretta interpretazione
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