home page

Nota a Cass. 3 giugno 2009 n. 12811

copertina
Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N1
Articolo scritto da:
La Cassazione stabilisce che è condotta antisindacale quella tenuta dal datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, sostituisce i lavoratori astenuti con altri preposti a mansioni superiori. Il caso riguarda l’iniziativa della società Autostrade per l’Italia, che, in occasione di uno sciopero dei casellanti aveva impiegato 31 dipendenti, con mansioni superiori, presso 8 caselli autostradali.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare l'articolo completo

Corte di Cassazione, N.12811-3 Giugno 2009

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.

È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito all’astensione. Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione dell’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
abbonati
Abbonandoti puoi leggere e scaricare la sentenza completa