Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavoratore
a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.
È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno
sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello per
svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito all’astensione.
Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di
qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare
gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione dell’interesse collettivo del
sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la
coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per
altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto
tra loro e con le organizzazioni sindacali.