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Nota a Cass. 26 giugno 2009 n. 15049

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Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: licenziamento - disabilità - repechage -
Ai lavoratori assunti obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 482/1968 si applica il normale trattamento economico e normativo ivi compresa la disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale e per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, pur nell’ipotesi in cui a seguito del licenziamento rimangano scoperta l’aliquota di posti riservati per legge, l’invalido dovrà essere mantenuto in servizio, pur in mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto, solamente nel caso in cui il datore di lavoro non provi l’assoluta mancanza in azienda di posti compatibili con l’invalidità.
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Corte di Cassazione, N.15049-26 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15049 - 26 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Lamorgese, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – V. F. (avv. Campese) c. Casa di Cura (Omissis) Spa (avv. Turrà). Conf. Corte d’Appello Salerno 24 gennaio 2006, n. 147.

Note: Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049
Parole chiave: disabilità ::

Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Limitazione

Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l’impossibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore.
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