Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Licenziamento individuale – Giustificato
motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Limitazione
Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482
del 1968 per giustificato motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro,
di provare l’impossibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito
aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si trovi in una situazione di
mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo
conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché
in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in
precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta
nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d’invalidità,
ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore.