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Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009

copertina
Nel numero:
ANNO LXI - 2010 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: diritto di critica -
Il commento delle sentenze di Cassazione in epigrafe si articola in una considerazione generale della libertà di pensiero e di critica, quale coessenziale allo Stato democratico moderno e alla Costituzione del 1948, e in una analisi della sua evoluzione attraverso le problematiche e le peculiarità del diritto del lavoro.
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Corte di Cassazione, N.16000-8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16000 - 8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Fedeli (Conf.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
Parole chiave: diritto di critica ::

Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore – Diritto e dovere di denuncia di reati – Limiti. Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore –Violazione dei limiti – Esercizio del potere disciplinare datoriale – Possibilità – Sussistenza – Limitazioni.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il diritto di critica (e ancor più il diritto-dovere di denunciare gli autori di reati commessi nello stesso ambito), oltre che vincolato al rispetto della verità oggettiva e a una forma di esposizione che non offenda l’onore, la reputazione e il decoro dell’impresa datrice di lavoro, è anche sottoposto a peculiari limiti in considerazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione gravanti sul dipendente. (1) Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la violazione dei limiti del diritto di critica giustifica l’esercizio, da parte datoriale, del potere disciplinare, anche nelle sue forme più severe, ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
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Corte di Cassazione, N.15752-15 Aprile 2009

(Corte di Cassazione
N:15752 - 15 Aprile 2009)

Sez. V – Pres. Nardi, Est. Dubolino, P.M. Geruci (Diff.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
Parole chiave: diritto di critica ::

Lavoro subordinato – Diffamazione da parte del lavoratore – Provocazione – Contiguità cronologica tra fatto ingiusto e stato d’ira – Valutazione da parte del giudice – Necessità – Sussistenza.

Nel valutare l’esimente della provocazione nei reati contro l’onore il giudice non può trascurare l’elemento della contiguità cronologica, tra fatto ingiusto e stato d’ira conseguente, prevista all’art. 599, comma 2 cod. pen. (in caso di addebito per diffamazione entro il rapporto di lavoro, per lettera del dipendente, inviata 9 giorni dopo la richiesta di comunicazioni, da questi ritenuta provocatoria).
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