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ANNO LXI - 2010 - N1

Trimestrale
Gennaio - Marzo2010
copertina 1-2010

Il tema: i problemi giuridici della contrattazione separata

Note e commenti

Giurisprudenza

Prezzo:33.00€

Il tema: i problemi giuridici della contrattazione separata

Una riflessione a più voci sul diritto sindacale ai tempi della contrattazione separata

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Il saggio inquadra i problemi giuridici posti dalla contrattazione collettiva separata. Viene discusso a quali condizioni tali contratti possano considerarsi atti stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative. Il problema dell’efficacia soggettiva viene trattato distinguendo il recente caso del contratto separato dei metalmeccanici, intervenuto in vigenza del precedente contratto nazionale di lavoro, da altri casi precedenti o ipotetici. Infine, qualche accenno è dedicato alle problematiche delle ricadute sulle regole dei diritti sindacali e sugli enti bilaterali.
Osservazioni sulle relazioni industriali nei casi di contrattazione separata

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Nell’articolo si esplorano dinamiche e conseguenze degli accordi separati nella prospettiva delle relazioni industriali, con particolare attenzione agli avvenimenti dell’ultimo decennio. Per quanto la pratica degli accordi separati non sia novità dell’oggi, ma costituisca un tratto in qualche misura ricorrente delle relazioni industriali italiane, è infatti indubbio che è in questo periodo che il fenomeno ha acquisito grande rilevanza e visibilità. Dopo aver presentato e commentato un quadro d’insieme delle intese separate, vengono approfondite le logiche di comportamento delle parti ...
Le nuove regole sulla contrattazione collettiva: problemi giuridici e di efficacia

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Verificato se e come le nuove regole sulla contrattazione collettiva del 22 gennaio 2009 siano state nel corso dell’anno attuate, sono affrontate alcune delle più importanti questioni, derivanti dalla mancata sottoscrizione dell’accordo di gennaio da parte della Cgil. Si tratta della permanenza o meno delle “vecchie” regole del luglio 1993; delle ricadute sull’accesso ai diritti sindacali nonché sul rilievo giuridico delle clausole collettive cui rinvii la legge, in carenza di sottoscrizione della principale organizzazione sindacale; dell’efficacia delle clausole normative del CCNL
Rappresentanza e contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro: gli effetti del conflitto intersindacale

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Le recenti divisioni fra le tre grandi confederazioni sindacali, in un contesto di relazioni industriali che trova il suo fondamento proprio nell’accordo tra le parti sociali, comportano inevitabili conseguenze anche a livello aziendale. Il saggio cerca di evidenziare i nodi più manifestamente problematici, affrontando le questioni legate alla legislazione di sostegno, come la possibilità di costituire Rsa in azienda e le tematiche connesse alla composizione delle Rsu, e all’efficacia dei contratti collettivi aziendali nei confronti di lavoratori iscritti ad oo.ss. non firmatarie
Accordi separati ed enti bilaterali

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L’articolo affronta il problema degli effetti dei contratti collettivi c.d. separati sulla disciplina contrattuale degli Enti Bilaterali. Dopo aver preso posizione sulla efficacia giuridica dei c.d. accordi separati, l’a. analizza gli effetti conseguenti alla efficacia giuridica privatistica dei contratti collettivi istitutivi di enti bilaterali mettendon in evidenza, altresì, la natura contrattuale. Infine, l’a. analizza quello che ritiene essere uno degli effetti problematici presenti negli ultimi anni relativi alla efficacia delle clausole dei contratti collettivi sugli enti bilaterali
Lavoro pubblico: per un contratto di generale applicazione basta una rappresentatività piccola piccola?

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Lo scritto sottopone a critica serrata una recente sentenza del Tribunale di Roma che affronta una rilevante questione sistematica sotto le spoglie di una ordinaria operazione esegetica della legislazione sul lavoro pubblico. La norma controversa è l’art. 43, c. 3 del d.lgs. 165/01, chiave di volta dell’edificio della rappresentanza negoziale, grazie alla quale il legislatore individua con precisione “matematica” come valutare la rappresentatività dei sindacati firmatari di contratti di comparto o di area. La sentenza avalla una nuova, errata interpretazione proposta dall’Aran

Note e commenti

L’apposizione del termine nell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001, fra limiti costituzionali e contrasto con la clausola di non regresso

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l saggio analizza la legittimità costituzionale e l’eventuale contrasto con la clausola di non regresso della disciplina delle ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro, prevista dall’art. 1, d.lgs. 368/2001, e s.m.i. Con riferimento al testo originario della norma, si esamina l’interazione dei vincoli costituzionali, gravanti sul legislatore delegato del 2001, con quelli (costituzionali e comunitari) derivanti dalla clausola di non regresso contenuta nell’Accordo quadro annesso alla direttiva 1999/70/CE (recepita in Italia con il d.lgs. 368/2001).
Il lavoro a termine di nuovo nell’occhio del ciclone: osservazioni sulla legge 3 agosto 2009, n. 102

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a disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato è stata recentemente oggetto di un nuovo intervento legislativo, che ha introdotto alcuni rilevanti cambiamenti. Dopo aver analizzato le modifiche apportate all’art. 36 del T.U. sul pubblico impiego e dopo essersi occupata delle novità relative alle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari, l’autrice si sofferma in particolar modo sulla disposizione che impone il blocco delle assunzioni per le società a partecipazione pubblica locale totale, mostrando come tale norma non possa impedire la conversione dei contratti a termine

Il caso

Cfl, scatti di anzianità, discriminazioni in ragione dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazione

1. Premessa. Sulla qualificazione dei precedenti giurisprudenziali: orientamenti, indirizzi, pronunce isolate. — 2. Il revirement della Cassazione in tema di Cfl e anzianità di servizio: il caso delle Ferrovie dello Stato. — 3. Il (già) «costante orientamento» della Suprema Corte sulla questione in esame: il caso Atm. — 4. Cfl e scatti di anzianità: ha qualcosa da dire in materia il diritto antidiscriminatorio di matrice comunitaria? Le indicazioni del caso Hütter. — 5. Conclusioni.
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Corte di Cassazione, N.12321-15 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:12321 - 15 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Miani Canevari, P.M. Matera (Conf.) – Rete Ferroviaria Italiana Spa (avv. Scognamiglio) c. Z. G. Rigetta il ricorso avverso Corte d’Appello Roma 3 maggio 2006.

Note: Cfl, scatti di anzianità, discriminazioni in ragione dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazione

Contratto di formazione e lavoro – Lavoro subordinato (contratto particolare) – Tirocinio (apprendistato) – Causa – Individuazione – Conseguenze in materia di retribuzione – Attribuzione di una retribuzione inferiore rispetto agli altri lavoratori – Legittimità – Limiti.

La norma in questione, per essere posta a garanzia di lavoratori particolarmente deboli sul piano contrattuale, tutela interessi di natura generale e ha certamente natura imperativa e inderogabile, come si evince anche dalla sua formulazione, nella quale manca ogni richiamo a diverse disposizioni della contrattazione collettiva e individuale. È priva di rilievo la considerazione che gli Accordi interconfederali per la regolamentazione del contratto di formazione e lavoro escludono il computo del periodo di formazione e lavoro dagli aumenti periodici di anzianità. Deve infatti ritenersi che il testo normativo in questione pone un limite anche alla contrattazione collettiva, dal momento che non si vede come, una volta ritenuta la sua natura imperativa ...
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Corte di Cassazione, N.11206-14 Mag 2009

(Corte di Cassazione
N:11206 - 14 Mag 2009)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Riello (Diff.) – C. E., E. L. (avv.ti Vacirca, Califano) c. Rete Ferroviaria Italiana Spa (avv. Maresca). Rigetta il ricorso avverso Corte d’Appello Genova 10 luglio 2006.

Note: Cfl, scatti di anzianità, discriminazioni in ragione dell’età: a proposito di un singolare revirement della Cassazione

Contratto di formazione e lavoro – Lavoro subordinato (contratto collettivo di) – Efficacia – Istituti retributivi di origine negoziale basati sull’anzianità di servizio – Esclusione dell’utile computo del periodo di formazione e lavoro – Contrasto con norma imperativa in tema di computo, nell’anzianità di servizio, del periodo di formazione e lavoro – Esclusione – Fattispecie concernente l’Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 e il Ccnl per i dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995.

Non si pone in contrasto con la norma imperativa di cui al d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, conv. in legge n. 863 del 1984 – secondo cui il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato – il contratto collettivo – nella specie, Accordo interconfederale 18 dicembre 1988, paragrafo 7.5., e Ccnl dei dipendenti delle ferrovie statali 7 luglio 1995, punto 5.2 – che, nel disciplinare gli aumenti retributivi periodici, esclude l’utile computo del periodo di formazione lavoro, siccome la disposizione non nega l’anzianità di servizio stabilita dalla legge, ma si limita a prevedere una decurtazione retributiva per i dipendenti che hanno dato un apporto ridotto alla produttività aziendale
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Osservatorio: la Corte Costituzionale

LA CORTE COSTITUZIONALE Le decisioni nel trimestre ottobre - dicembre 2009

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Le decisioni della Corte Costituzionale in materia di lavoro nel trimestre ottobre - dicembre 2009
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LA CORTE COSTITUZIONALE Le decisioni nel trimestre ottobre-dicembre 2009 Sicurezza sociale

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Parole chiave: sicurezza sociale
LA CORTE COSTITUZIONALE Le decisioni nel trimestre ottobre-dicembre 2009 Sicurezza sociale
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Rapporto di lavoro

La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso

1. Il caso esaminato dalla sentenza. — 2. Il giustificato motivo come cosiddetto «presupposto causale» del licenziamento e i presupposti per la rilevanza del carattere concorrente e non determinante del motivo illecito. — 3. L’irrilevanza dei motivi non discriminatori o ritorsivi o, comunque, non illeciti. — 4. L’onere di dimostrare la natura discriminatoria o ritorsiva del licenziamento.
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Cassazione, N.16155-9 Luglio 2009

(Cassazione
N:16155 - 9 Luglio 2009)

Pres. Ianniruberto, Est. Napoletano, P.M. Fedeli (Conf.) – B. G. (avv.ti Andreoni e Regazzo) c. Soc. coop. Cooperativa Ambiente (avv.ti Vania e Micucci). Conf. Corte d’Appello Venezia 13 giugno 2005.

Note: La nozione di licenziamento ritorsivo e le possibili motivazioni del recesso
Parole chiave: licenziamento :: discriminatorio :: ritorsivo :: nozione ::

Licenziamento individuale – Licenziamento discriminatorio e ritorsivo – Nozione.

Il licenziamento intimato da una società cooperativa di produzione e lavoro per il fatto che il dipendente rifiuti di proseguire il rapporto come socio lavoratore anziché come dipendente non è ritorsivo e tale motivo non è un motivo determinante contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al costume o ad altri scopi vietati per legge.
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Trasferimento senza consenso e assistenza a un familiare con handicap: ipotesi legittima nel caso di incompatibilità ambientale

Il diritto del lavoratore legittimato ad assistere un familiare con handicap a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso vige in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico – produttive dell’azienda o della pubblica amministrazione. Diversamente, il trasferimento per incompatibilità ambientale può essere utilizzato qualora la considerazione complessiva e l’equo bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti necessitano di un intervento risolutivo dei gravi ed accertati pregiudizi derivanti dalla permanenza del dipendente presso l’originaria sede di lavoro.
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Corte di Cassazione, N.16102-9 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16102 - 9 Luglio 2009)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Morcavallo, P.M. Martone (Conf.) – Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Avvocatura Generale dello Stato) c. A. (non costituita). Cassa Corte d’Appello Messina 24 giugno 2004.

Note: Trasferimento senza consenso e assistenza a un familiare con handicap: ipotesi legittima nel caso di incompatibilità ambientale
Parole chiave: trasferimento :: handicap ::

Lavoro subordinato – Lavoratore che assiste un familiare con handicap – Incompatibilità ambientale – Gravi disfunzioni organizzative per il datore di lavoro – Bilanciamento di diritti costituzionalmente garantiti – Legittimità del trasferimento senza consenso.

Alla luce di una interpretazione dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992 orientata alla complessiva considerazione dei princìpi e dei valori costituzionali coinvolti, il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, mentre non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa a ordinarie esigenze tecnico-produttive dell’azienda, ovvero della pubblica amministrazione, non è invece attuabile ove sia accertata, in base a una verifica rigorosa anche in sede giurisdizionale, la incompatibilità della permanenza del lavoratore nella sede di lavoro.
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Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009

Il commento delle sentenze di Cassazione in epigrafe si articola in una considerazione generale della libertà di pensiero e di critica, quale coessenziale allo Stato democratico moderno e alla Costituzione del 1948, e in una analisi della sua evoluzione attraverso le problematiche e le peculiarità del diritto del lavoro.
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Corte di Cassazione, N.16000-8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009

(Corte di Cassazione
N:16000 - 8 Luglio 2009 - 14 Luglio 2009)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Fedeli (Conf.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
Parole chiave: diritto di critica ::

Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore – Diritto e dovere di denuncia di reati – Limiti. Lavoro subordinato – Diritto di critica del lavoratore –Violazione dei limiti – Esercizio del potere disciplinare datoriale – Possibilità – Sussistenza – Limitazioni.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, il diritto di critica (e ancor più il diritto-dovere di denunciare gli autori di reati commessi nello stesso ambito), oltre che vincolato al rispetto della verità oggettiva e a una forma di esposizione che non offenda l’onore, la reputazione e il decoro dell’impresa datrice di lavoro, è anche sottoposto a peculiari limiti in considerazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione gravanti sul dipendente. (1) Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, la violazione dei limiti del diritto di critica giustifica l’esercizio, da parte datoriale, del potere disciplinare, anche nelle sue forme più severe, ma pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione.
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Corte di Cassazione, N.15752-15 Aprile 2009

(Corte di Cassazione
N:15752 - 15 Aprile 2009)

Sez. V – Pres. Nardi, Est. Dubolino, P.M. Geruci (Diff.).

Note: Nota a Cass. 16000/09 e Cass. P. 15 aprile 2009
Parole chiave: diritto di critica ::

Lavoro subordinato – Diffamazione da parte del lavoratore – Provocazione – Contiguità cronologica tra fatto ingiusto e stato d’ira – Valutazione da parte del giudice – Necessità – Sussistenza.

Nel valutare l’esimente della provocazione nei reati contro l’onore il giudice non può trascurare l’elemento della contiguità cronologica, tra fatto ingiusto e stato d’ira conseguente, prevista all’art. 599, comma 2 cod. pen. (in caso di addebito per diffamazione entro il rapporto di lavoro, per lettera del dipendente, inviata 9 giorni dopo la richiesta di comunicazioni, da questi ritenuta provocatoria).
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Scritture autografe e tutela della riservatezza del lavoratore

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Parole chiave: privacy
In presenza di lettere anonime ingiuriose indirizzate ai colleghi, il datore di lavoro può mettere a disposizione dei lavoratori diffamati documenti con scritture e sottoscrizioni autografe di un dipendente, per rendere possibile una perizia grafologica e l’eventuale querela dell’autore degli scritti, senza che ciò comporti una violazione della normativa in materia di privacy. L'esigenza di protezione di altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, infatti, comporta una compressione del diritto alla protezione dei dati personali, consentendo di derogare all’obbligo del consenso
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Corte di Cassazione, N.15327-30 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15327 - 30 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Vidiri, Est. Stile, P.M. Ciccolo (Diff.) – Trenitalia Spa (avv. Trifirò) c. L. R. (avv.ti Nobiloni, Lavatelli). Conf. Corte d’Appello Milano 21 giugno 2005.

Note: Scritture autografe e tutela della riservatezza del lavoratore

Diritto alla riservatezza – Art. 2087 cod. civ. – Obbligo di tutela della personalità morale del dipendente – Contemperamento di interessi – Consenso al trattamento – Esclusione.

La comunicazione di dati personali, avvenuta senza il consenso dell’interessato dal trattamento, non sempre integra una violazione della legge sulla privacy, dal momento che la tutela del diritto alla riservatezza deve essere oggetto di comparazione con interessi fondamentali confliggenti; l’obbligo previsto dall’art. 2087 cod. civ., con particolare riferimento alla tutela della personalità morale dei dipendenti, può costituire, pertanto, un legittimo limite all’esplicazione di tale diritto.
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Dirigente apicale e dirigente minore; sugli effetti della dilatazione convenzionale della categoria ...

(Corte di Cassazione
24 Giugno 2009, n.14835)

Pres. F. Roselli, Est., P. Zappia, P.M. Matera (Conf.) – R. R. (avv.ti Rufini e Bonora) c. Saint Gobain Glass Italia Spa (avv.ti Gregori, A. Villani, M. Villani). Corte d’Appello Milano 13 luglio 2005.

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l commento mette in evidenza le conseguenze dell’accoglimento di una nozione unitaria, ancorché elastica, di dirigente e i suoi effetti con riguardo alla esclusione del regime di stabilità in materia di licenziamento. Si esamina inoltre la nozione giurisprudenziale di giustificatezza convenzionale e si confronta la giustificatezza con clausole generali di fonte legale.
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Contratto di formazione e lavoro e anzianità di servizio: inaspettato revirement della Corte di Cassazione

(Corte di Cassazione
14 Mag 2009, n.11206)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Stile, P.M. Riello (Diff.) – C. E., E. L. (avv. Vacirca) c. R. F. I. Spa (avv. Maresca). Conf. Corte d’Appello di Genova 10 luglio 2006.

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Parole chiave: contratti formativi
La Corte di Cassazione muta radicalmente il suo precedente orientamento circa la validità di norme collettive volte ad escludere il periodo di formazione e lavoro dal computo dell’anzianità di servizio utile alla maturazione degli aumenti periodici di anzianità. Essendo questi ultimi un istituto di natura prettamente contrattuale, l’autonomia collettiva può disporre nel merito tanto della sua decorrenza che dell’ambito soggettivo di riferimento, senza violare l’art. 3 comma 5 del D.L. 726/1984 la cui portata andrebbe invece riferita ai soli istituti di origine legale.
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Ancora sulla subordinazione e sul rapporto di lavoro degli «assistenti parlamentari»

Articolo scritto da:
Parole chiave: undefined
L'Autore trae spunto dalla decisione del Tribunale di Roma, la quale omette la questione della qualifica di assistente parlamentare e della relativa definizione, per riferire – sia pure per sommi capi – i tratti salienti dei più recenti e improduttivi tentativi di sistemazione legislativa di codesti rapporti.
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Tribunale Roma, N.-10 Luglio 2009

(Tribunale Roma
N: - 10 Luglio 2009)

Est. For ziati – C. S. (avv. Fabbri) c. G. C. (avv. Catelli).

Note: Ancora sulla subordinazione e sul rapporto di lavoro degli «assistenti parlamentari»

Lavoro subordinato – Definizione – Limiti – Attività alle dipendenze di un membro del Parlamento – Assistente parlamentare – Esclusione – Segretaria personale.

Il criterio discriminatore fra rapporto di lavoro autonomo e subordinato è dato precipuamente dall’elemento della subordinazione inteso come vincolo di soggezione personale del prestatore d’opera al potere direttivo del soggetto a cui favore è prestata l’opera stessa: tale soggezione inerisce alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato.
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La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09

Le sentenze in commento riguardano l’interpretazione della fattispecie relativa all’art. 2 comma 1 bis ove si affronta il punto di vista offerto dalla magistratura di merito dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 214 del 2009. La questione appare ancor più interessante in quanto visto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità di tale norma, era necessario comprendere sulla base di quali argomentazioni i giudici di merito abbiano ritenuto invece la illegittimità di tipologia acausale. Gli orientamenti in commento si sono suddivisi in due principali scuole di pensiero.
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Tribunale Trani ord., N.-23 Novembre 2009

(Tribunale Trani ord.
N: - 23 Novembre 2009)

Est. La Notte Chirone – V. C. D. (avv. Carpagnano) c. Poste Italiane Spa (avv. De Luca Tamajo

Note: La flessibilità «insicura» dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001: la disapplicazione della norma dopo la sent. 214/09
Parole chiave: contratto a termine :: poste italiane ::

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

L’art. 2, comma 1-bis, si pone in contrasto con la clausola n. 8, punto 3, dell’Accordo quadro recepito dalla Direttiva 1999/70 anche in ipotesi di un unico contratto a termine visto che la tipologia acausale – sebbene introdotta dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e, quindi, successivamente alla trasposizione propriamente detta (intervenuta con il d.lgs. 368/01) – è, da un lato, pacificamente collegata con l’applicazione dell’Accordo quadro, nella misura in cui è andata a «completare» e a «modificare» le norme nazionali già adottate [vedi sentenza Mangold (punto 51)], e, dall’altro, non risulta diretta ad applicare un altro obiettivo distinto da quello di applicare l’Accordo quadro [vedi sentenza Mangold (punti 52 e 53)].
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Tribunale Siena, N.63-23 Novembre 2009

Lavoro subordinato – Contratto a termine – Imprese concessionarie di servizi nel settore postale – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001 – Condizioni legittimanti la clausola appositiva del termine nella norma a-causale – Violazioni princìpi comunitari anche in ipotesi di un unico contratto a termine – Interpretazione della giurisprudenza comunitaria – Disapplicazione della norma per contrasto con il diritto comunitario – Nullità del termine – Trasformazione a tempo indeterminato.

I princìpi affermati dalla Corte di Giustizia, in relazione al fenomeno della successione dei contratti a termine, sono pienamente applicabili al singolo rapporto di lavoro a termine, nella logica di proteggere i lavoratori dall’instabilità dell’impiego e del principio secondo il quale i contratti a tempo indeterminato costituiscono la forma comune dei rapporti di lavoro. L’abuso dei contratti a termine può essere accertato andando a considerare la globale utilizzazione del lavoro precario in ambito aziendale ove nel medesimo stabile posto di lavoro, nella medesima ordinaria mansione, per dodici mesi su dodici l’anno, tanto è abusivo utilizzare in successione temporizzata un medesimo lavoratore, quanto farvi ruotare lavoratori diversi con singoli contratti.
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La responsabilità solidale della pubblica amministrazione quale committente con l'appaltatore inadempiente

Partendo dalla descrizione di un recente precedente di merito, il commento analizza la giurisprudenza formatasi sull’applicazione dell’art. 29 comma 2 d. lgs. 276/2003 alle pubbliche amministrazioni. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata condivisa dalle sentenze oggetto dell’esame, gli enti pubblici non verrebbero esclusi dal campo applicativo della norma così come definito dall’art. 1 comma 2 d. lgs. 276/2003. Il commento riporta inoltre orientamenti di segno opposto e, alla luce delle principali argomentazioni trattate, presenta una possibile lettura della norma.
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Tribunale Bolzano, N.-6 Novembre 2009

(Tribunale Bolzano
N: - 6 Novembre 2009)

Est. Puccetti – D. D. Z. I. ed E. K. H. (avv. Lanzinger) c. Coop. Servizi Società Cooperativa e c. Commissariato del governo di Bolzano (Avv. Stato di Trento).

Note: La responsabilità solidale della pubblica amministrazione quale committente con l'appaltatore inadempiente

Appalto – Retribuzione – Diritti dei dipendenti degli appaltatori nei confronti degli appaltanti – Responsabilità solidale tra committente e appaltatore – Pubblica amministrazione – Art. 1 e art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 – Art. 6, legge n. 30/2003 – Applicabilità – Art. 1676 cod. civ

La disciplina di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 secondo cui il committente e l’appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere in favore dei dipendenti dell’appaltatore i trattamenti retributivi e contributi previdenziali dovuti trova applicazione anche nel caso in cui il committente risulti essere una pubblica amministrazione. Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma il legislatore delegato poteva solo escludere dall’ambito di applicazione del decreto la pubblica amministrazione nei rapporti con il proprio personale e non quando svolge il ruolo di committente in un appalto.
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Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049

Ai lavoratori assunti obbligatoriamente ai sensi della Legge n. 482/1968 si applica il normale trattamento economico e normativo ivi compresa la disciplina dei licenziamenti per riduzione del personale e per giustificato motivo oggettivo. Pertanto, pur nell’ipotesi in cui a seguito del licenziamento rimangano scoperta l’aliquota di posti riservati per legge, l’invalido dovrà essere mantenuto in servizio, pur in mansioni inferiori a quelle per le quali è stato assunto, solamente nel caso in cui il datore di lavoro non provi l’assoluta mancanza in azienda di posti compatibili con l’invalidità.
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Corte di Cassazione, N.15049-26 Giugno 2009

(Corte di Cassazione
N:15049 - 26 Giugno 2009)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Lamorgese, P.M. Finocchi Ghersi (Conf.) – V. F. (avv. Campese) c. Casa di Cura (Omissis) Spa (avv. Turrà). Conf. Corte d’Appello Salerno 24 gennaio 2006, n. 147.

Note: Nota a Cass. 26 giugno 2009, n. 15049
Parole chiave: disabilità ::

Disabilità – Legge n. 482 del 1968 – Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Limitazione

Nell’ipotesi di licenziamento di invalido avviato ai sensi della legge n. 482 del 1968 per giustificato motivo oggettivo, l’onere, che grava sul datore di lavoro, di provare l’impossibilità di collocare in altro modo il lavoratore nell’ambito aziendale deve essere soddisfatto, ove l’azienda si trovi in una situazione di mancata copertura delle aliquote di invalidi previste dalla legge suddetta, tenendo conto che l’invalido deve essere comunque mantenuto in servizio ancorché in posizione meno produttiva rispetto a quella (soppressa) alla quale era in precedenza addetto, a meno che non vi sia la prova della mancanza assoluta nell’ambito dell’intera azienda di mansioni compatibili con lo stato d’invalidità, ancorché corrispondenti a una qualifica inferiore.
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Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione
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Corte di Appello Firenze, N.1138-24 Marzo 2009

(Corte di Appello Firenze
N:1138 - 24 Marzo 2009)

Pres. Amato, Est. Nisticò – L. G. (avv.ti Rusconi e Barone) c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa (avv.ti Bechi e Gennarelli).

Note: Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

Mansioni e qualifiche – Dequalificazione –Art. 2087 cod. civ. – Risarcimento del danno – Tutela della personalità morale del lavoratore – Danno non patrimoniale – Onere della prova – Quantificazione.

La dequalificazione professionale del lavoratore comporta la liquidazione del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale, secondo l’interpretazione «costituzionalmente orientata» della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 26972 del 2008. Ciò in relazione alla tutela data alla personalità morale del lavoratore secondo il combinato disposto degli artt. 41 Cost. e 2087 cod. civ. (per ciò che concerne il bene dignità) e 32 Cost. (per ciò che concerne il bene salute). Tale danno è peraltro in re ipsa e si identifica con la lesione
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Giurisprudenza di merito sulla dequalificazione professionale alla luce dell’intervento delle Ss.Uu. dell’11 settembre 2008

(Corte d'Appello Firenze
24 Marzo 2009, n.)

lav. – Pres. Amato, Est. Nisticò – L. G. (avv.ti Rusconi e Barone) c. Banca Cassa di Risparmio di Firenze Spa (avv.ti Bechi e Gennarelli).

Articolo scritto da:
La Corte, oltre a far tesoro della pronuncia della Cassazione del 2006, riprende, citandola testualmente, la sentenza sempre delle Sezioni Unite 11 novembre 2008, n. 26972 che elimina la categoria del danno esistenziale, inteso come pregiudizio di attività realizzatrici della persona umana, ed opera una semplificazione sistematica delle varie figure di danno all’interno dell’unica fattispecie di danno non patrimoniale. Spetta al giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio, individuare la portata delle ripercussioni negative sui diritti della persona sanciti dalla Costituzione
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Il danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro: danno evento o danno conseguenza?

L'articolo affronta le problematiche connesse alla fattispecie del danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro – che costituisce il «cuore» della sentenza che si annota –, ed esamina, seppur brevemente, il passaggio della sentenza stessa, relativamente alla discriminazione fondata sull’età, denunciata da parte del lavoratore e ritenuta non sussistente dalla Corte d’Appello di Firenze.
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Corte di Appello Firenze, N.680-13 Luglio 2009

(Corte di Appello Firenze
N:680 - 13 Luglio 2009)

Pres. Est. Amato – M. C. (avv. Rusconi) c. Banca Cr Firenze Spa (avv.ti Bechi, Gennarelli).

Note: Il danno non patrimoniale nei rapporti di lavoro: danno evento o danno conseguenza?

Mansioni e qualifiche – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Voci di danno non patrimoniale e relativa quantificazione – Onere della prova: danno evento e danno conseguenza – Art. 2087 cod. civ. e obbligo di tutela della personalità morale del lavoratore – Discriminazione per età (d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216).

La tutela da parte dell’ordinamento dei valori fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quali la dignità del lavoro, la salute, la libertà di espressione) comporta che, quando una condotta sia lesiva dei suddetti valori, il danno si identifica con la lesione medesima e, pertanto, sotto il profilo probatorio, il giudice procederà direttamente a una quantificazione del danno non patrimoniale secondo un criterio equitativo, ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. (cd. danno in re ipsa).
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Diritto sindacale

Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

L'ordinanze affronta l’annoso problema dell’esercizio del diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato, dettato dall’esigenza di contemperare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, sancito dall’art. 21 Cost. - anche sul posto di lavoro, ai sensi dall’art. 1 St. lav. - e la libertà d’iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost., con tutti gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro in capo al prestatore.
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Tribunale Ascoli Piceno ord., N.696-3 Luglio 2009

(Tribunale Ascoli Piceno ord.
N:696 - 3 Luglio 2009)

Est. Pocci – G. R. c. T. Spa.

Note: Il diritto di critica del prestatore di lavoro subordinato...

Lavoro subordinato – Diritto di critica nei confronti del datore di lavoro – Uso di espressioni esagerate e inopportune – Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento per giustificato motivo soggettivo – Illegittimità – Insussistenza dell’intento di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.

Nell’esercizio del diritto di critica, allorché le espressioni utilizzate siano esagerate e inopportune, non giustificano l’irrogazione del licenziamento, se sono inserite in un contesto di rivendicazioni sindacali e della dignità degli stessi lavoratori e se non emerge alcuna volontà di arrecare danno al datore di lavoro e all’attività produttiva.
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Nulla osta rilasciato dalle associazioni sindacali e richiamo all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: ambito di applicazione e

La Corte, con la sentenza in esame, chiarisce che, rilevata definitivamente la mancanza dei requisiti di cui all’art. 19 dello Statuto, per stabilire se disapplicare o meno la tutela in tema di trasferimento, si dovrà aver riguardo al tempo del sorgere del diritto.
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Corte di Cassazione, N.8725-9 Aprile 2009

(Corte di Cassazione
N:8725 - 9 Aprile 2009)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Consigliere Curzio, P.M. Riello (Diff.) – Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei, Boccia e Morrico) c. Sindacato nazionale autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisione (avv.ti Tribulato e Matafù). Cassa Corte d’Appello Messina 6 febbraio 2006.

Note: Nulla osta rilasciato dalle associazioni sindacali e richiamo all’art. 19 dello Statuto dei lavoratori: ambito di applicazione e
Parole chiave: diritto sindacale ::

Attività sindacale – Trasferimento Rsa – Art. 22 Stat. lav. – Obbligo di nulla osta – Legittimità del trasferimento – Costituzione di Rsa – Sottoscrizione dei contratti collettivi – Sussistenza dei requisiti per il godimento dei diritti sindacali.

In tema di trasferimento del dirigente sindacale aziendale soltanto previo nulla osta del sindacato di appartenenza, l’art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori), al quale rinvia il successivo art. 22, va interpretato, nel testo risultante dalla parziale abrogazione referendaria, conformemente al percorso esegetico indicato dalla giurisprudenza costituzionale (segnatamente, Corte Cost., sentenza n. 54 del 1974), nel senso che esso non incide sulla possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali (Rsa), ma si limita a definire i requisiti che le Rsa stesse devono possedere per poter fruire dei diritti sindacali disciplinati dal Titolo III del medesimo Statuto dei lavoratori.
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Nota a Cass. 3 giugno 2009, n. 12811

La Cassazione stabilisce che è condotta antisindacale quella tenuta dal datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, sostituisce i lavoratori astenuti con altri preposti a mansioni superiori. Il caso riguarda l’iniziativa della società Autostrade per l’Italia, che, in occasione di uno sciopero dei casellanti aveva impiegato 31 dipendenti, con mansioni superiori, presso 8 caselli autostradali.
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Corte di Cassazione, N.12811-3 Giugno 2009

Condotta antisindacale – Art. 28 Stat. lav. – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Divieto.

È antisindacale la condotta di un datore di lavoro che, in occasione di uno sciopero, utilizza personale dirigente, quadri, impiegati di elevato livello per svolgere le mansioni degli addetti del pedaggio che hanno aderito all’astensione. Il datore di lavoro non può sostituire i dipendenti in sciopero con lavoratori di qualifica superiore impiegandoli in mansioni inferiori al fine di neutralizzare gli effetti dell’astensione. In tal caso si ha una lesione dell’interesse collettivo del sindacato nella sua capacità di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori e ponendoli in contrasto tra loro e con le organizzazioni sindacali.
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Accordi separati: casi di prevalenza della precedente disciplina unitaria

L’autore commenta due sentenze che hanno confermato l’efficacia di un accordo sindacale anche in presenza di una successiva intesa separata. La questione viene esaminata alla luce dei principi generali in ordine all’efficacia dei contratti, con le ricadute (sia per il contatto collettivo nazionale che quello aziendale) in termini di coesistenza di differenti regimi retributivi e normativi. Per quest’ultimo aspetto viene esplorata la prevalenza della pattuizione precedente all’intesa separata ove, ricorrendone i presupposti, sia stipulato da un sindacato “comparativamente più rappresentativo”
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Corte di Appello Brescia, N.-7 Marzo 2009

(Corte di Appello Brescia
N: - 7 Marzo 2009)

Pres. Dessì, Est. Nuovo – A. S. M. Scarl (avv.ti Carinci, Cavalloni, Casale) c. A. e altri (avv.ti Piccinini, Mangione, Berr uti).

Note: Accordi separati: casi di prevalenza della precedente disciplina unitaria

Contratto collettivo – Accordo aziendale – Efficacia erga omnes – Limiti – Dissenso esplicito di organizzazione sindacale non firmataria e suoi iscritti – Non estensione

L’efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali trova il suo limite invalicabile nel principio fondamentale di libertà di organizzazione e attività sindacale. Pertanto tale efficacia non può essere estesa a quei lavoratori aderenti a un’organizzazione sindacale non firmataria se ne condividano l’esplicito dissenso, finanche in presenza di un’espressione favorevole, a maggioranza, dell’assemblea dei lavoratori.
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Tribunale Monza, N.-6 Ottobre 2009

(Tribunale Monza
N: - 6 Ottobre 2009)

Est. Dani – L. S. (avv.ti L. Giorgio, M. Giorgio) c. S. Srl (avv. Mar tinelli).

Note: Accordi separati: casi di prevalenza della precedente disciplina unitaria

Contratto collettivo – Ccnl – Clausola di durata – Successivo accordo separato – Coesistenza dei due contratti collettivi.

Il Ccnl recante una clausola di durata non può ritenersi validamente sostituito dal successivo Ccnl sottoscritto solo da alcuni dei soggetti già firmatari del precedente contratto, con la conseguenza che i due Ccnl coesistono.
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Sicurezza sociale

Prestazioni per disabilità ed extracomunitari

(corte costituzionale
6 Novembre 2009, n.285)

Pres. Amirante, Est. Grossi – T. M., in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T. P. (avv. Persiani) c. Inps (avv. Riccio)

Articolo scritto da:
Vanno restituiti alla Corte d’Appello di Torino, per ius superveniens, gli atti della questione di legittimità costituzionale inerente la problematica dell’esclusione dei cittadini extracomunitari (privi del permesso Ce per i soggiornanti di lungo periodo) dal godimento delle prestazioni assistenziali (indennità di frequenza e indennità di accompagnamento per inabilità) in ragione del mancato raggiungimento del requisito del possesso di un valido titolo di soggiorno per la durata di almeno 5 anni
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L'accertamento delle omissioni contributive nella previdenza complementare e l'intervento del Fondo di garanzia

(corte appello brescia
8 Agosto 2008, n.163)

Pres. Nora, Est. Terzi – A. C. e altri (avv.ti Signorelli, Nardino) c. Inps (avv.ti Tagliente, Imparato)

Articolo scritto da:
Qualora il datore di lavoro, sottoposto a procedura concorsuale, non abbia provveduto al versamento della contribuzione dovuta al fondo di previdenza complementare, il lavoratore può richiedere al Fondo di garanzia preposto il pagamento diretto, in favore del fondo di previdenza complementare, della contribuzione omessa
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