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Sulla natura privilegiata del credito per omesso versamento dei contributi sindacali

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N4
Articolo scritto da:
Parole chiave: contributi sindacali - privilegio -
Con la decisione in commento, la Sezione fallimentare del Tribunale di Bologna riconosce al credito insinuato nel fallimento dalle organizzazioni sindacali, per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza di «delega sindacale», il privilegio che assiste, a norma dell’art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., i crediti retributivi. Prima di pervenire a tale conclusione, d’indubbia rilevanza pratica, il giudice fallimentare indugia, con completezza d’argomenti e inconsueta chiarezza
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Tribunale Bologna Sez IV civ. e fall., N.-29 Aprile 2009

(Tribunale Bologna Sez IV civ. e fall.
N: - 29 Aprile 2009)

Pres. Colonna; Est. Atzori – Fiom-Cgil (avv.ti Laudi, Pozzobon) c. Bernardi Mozzi Motor Srl (avv. Castelli)

Note: Sulla natura privilegiata del credito per omesso versamento dei contributi sindacali

Contributi sindacali – Credito per omesso versamento dei contributi – Natura giuridica della «delega» sindacale – Cessione del credito – Collocazione in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.

Il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle cd. deleghe sindacali va ammesso allo stato passivo in privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ., configurandosi in tali casi non già un’ipotesi di delegazione di pagamento ex art. 1268 cod. civ., bensì un’ipotesi di cessione (parziale) del credito (futuro) da retribuzione che trova la propria disciplina negli artt. 1260 ss. cod. civ.
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