Sciopero – Sciopero a singhiozzo – Precedente comportamento acquiescente
del datore di lavoro – Serrata – Mancato pagamento delle retribuzioni
– Condotta antisindacale – Sussiste.
È legittimo il diritto di sciopero quale che siano le modalità del suo esercizio,
purché non appaia idoneo a pregiudicare irreparabilmente, oltre alla vita e all’incolumità
personale, la produttività dell’azienda. Incombe sul datore di lavoro
l’onere di provare che la serrata seguente è derivata non dalla mera difficoltà,
ma da una impossibilità oggettiva di ricevere le prestazioni residue ex art. 1256
cod. civ. In caso di mancanza di prova obiettiva deve presumersi l’illegittimità
della serrata qualora il datore di lavoro abbia in precedenti casi analoghi, cioè di
scioperi avvenuti con la stessa modalità, accettato pacificamente le prestazioni residue
dei lavoratori