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Sciopero a singhiozzo serrata di ritorsione e usi aziendali

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N4
Articolo scritto da:
Gli argomenti dello sciopero articolato e della serrata conseguente, nonché quello degli usi aziendali, sono tuttora fortemente dibattuti in dottrina e giurisprudenza e presentano punti di incertezza (specie la prima diade) non ancora del tutto chiariti. Il commentatore, a partire dal caso deciso dal Tribunale di Ancona, fa il punto sullo stato dell'elaborazione giurisprudenziale.
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Federico Pascucci ha scritto per rgl:

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Tribunale Ancona , N.683-20 Mag 2009

(Tribunale Ancona
N:683 - 20 Mag 2009)

Est. Sbano – Fiom-Cgil (avv. Di Stasi) c. Fincantieri Spa (avv.ti Vettori, Morrico).

Note: Sciopero a singhiozzo, serrata di ritorsione e usi aziendali

Sciopero – Sciopero a singhiozzo – Precedente comportamento acquiescente del datore di lavoro – Serrata – Mancato pagamento delle retribuzioni – Condotta antisindacale – Sussiste.

È legittimo il diritto di sciopero quale che siano le modalità del suo esercizio, purché non appaia idoneo a pregiudicare irreparabilmente, oltre alla vita e all’incolumità personale, la produttività dell’azienda. Incombe sul datore di lavoro l’onere di provare che la serrata seguente è derivata non dalla mera difficoltà, ma da una impossibilità oggettiva di ricevere le prestazioni residue ex art. 1256 cod. civ. In caso di mancanza di prova obiettiva deve presumersi l’illegittimità della serrata qualora il datore di lavoro abbia in precedenti casi analoghi, cioè di scioperi avvenuti con la stessa modalità, accettato pacificamente le prestazioni residue dei lavoratori
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