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Clausola di pace sindacale atipica e titolarità del diritto di scioero

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N4
Articolo scritto da:
La clausola di accordo aziendale che prevede un aumento salariale - a titolo di anticipazione sul rinnovo del Ccnl - a fronte della mancata partecipazione dei dipendenti a scioperi indetti per il rinnovo del Ccnl, è definita dal Tribunale come clausola di tregua sindacale atipica. L’atipicità della clausola sta nella previsione di un vincolo pattuito direttamente in capo ai singoli lavoratori, limitativo, seppur indirettamente, del diritto di sciopero. La fattispecie oggetto della sentenza offre l’occasione per una riflessione sulla efficacia e vincolatività delle clausole di tregua sindacale
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Tribunale Siena, N.486-27 Aprile 2008

(Tribunale Siena
N:486 - 27 Aprile 2008)

Est. Cammarosano – M. B. (avv. Dinoi) c. Officine Sl Srl (avv. Pelosi).

Note: Clausola di pace sindacale atipica e titolarità del diritto di scioero

Sciopero – Accordo aziendale – «Atipica» clausola di tregua sindacale – Partecipazione a sciopero di un lavoratore iscritto a organizzazione stipulante l’accordo – Trattamento economico differenziato – Esclusione ipotesi di discriminazione.

L’accordo aziendale stipulato tra il datore di lavoro e la Rsu avente a oggetto la previsione di un aumento salariale – a titolo di anticipazione sull’aumento che sarebbe stato previsto dal rinnovo del Ccnl – a fronte della mancata partecipazione dei lavoratori a scioperi indetti a livello nazionale, regionale, provinciale o locale per il rinnovo del contratto collettivo di categoria, configura clausola di tregua sindacale, seppur atipica. Conseguentemente non può ritenersi discriminatorio il comportamento del datore di lavoro che non riconosca al lavoratore partecipante allo sciopero indetto a livello nazionale, il beneficio economico previsto dall’accordo.
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