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Licenziamenti collettivi e momento di verifica dei presupposti applicativi

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: licenziamento collettivo -
Con la decisione in commento la Corte d’Appello di Milano ha modo di pronunciarsi sul momento in cui sorge l’obbligo di applicare la disciplina di cui all’art. 24, legge n. 223 del 1991. Il caso concerneva un’industria metalmeccanica che aveva provveduto a comunicare a tutte le Oo.Ss. l’apertura di una procedura di mobilità per 7 lavoratori che si concludeva però con un mancato accordo e con la successiva espulsione da parte dell’azienda di soli 3 lavoratori, mediante licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo.
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Corte di Appello Milano, N.1229-7 Novembre 2008

(Corte di Appello Milano
N:1229 - 7 Novembre 2008)

Pres. Salmeri; Est. De Angelis (diff.) – L. M. (avv.ti L. e M. Giorgio) c. N. E. Srl (avv. Giuliani). Tribunale Monza 17 aprile 2007.

Note: Licenziamenti collettivi e momento di verifica dei presupposti applicativi

Licenziamento collettivo – Comunicazione apertura procedura – Riduzione licenziamenti da 7 a 3 – Art. 24, legge n. 223/91 – Applicabilità

In presenza di un iniziale programma di messa in mobilità di un numero di lavoratori almeno pari a cinque, e a prescindere dalla successiva riduzione del numero dei dipendenti espulsi, è obbligatoria ed esclusiva la via della procedura ex lege n. 223 del 1991 e non è consentito adoperare il diverso strumento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ossequio alle finalità della legge n. 223/91 e alla Direttiva n. 98/59/Ce come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in causa C-188/03, Junk
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