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ANNO LX - 2009 - N3

Saggi

Concertazione e contrattazione dal Protocollo Giugni agli accordi separati del 2009

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Il negoziato sulla riforma del sistema contrattuale ha formalmente origine dalla vertenza avviata dalle confederazioni sindacali nell’autunno 2007 per rivendicare, approfittando della ripresa economica allora in atto, una «nuova politica dei redditi» che avesse «come asse centrale la crescita e lo sviluppo delle capacità produttive e competitive del paese, con un marcato segno redistributivo verso il lavoro dipendente», per sostenere «le fasce sociali più esposte attraverso i salari e una stabile e buona occupazione»
La sicurezza dei lavoratori nell’impresa flessibile: somministrazione di lavoro e contratto di appalto

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Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro figura costantemente nell’agenda politica delle compagini governative: anche se con esiti e contenuti diversi non è mancato in Italia un processo di produzione normativa, culminato con l’approvazione del Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione della legge delega n. 123/2007

Il tema: ricordando D'Antona

A mo' di introduzione: Ricordando D'Antona

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A mo' di introduzione
L'anomalia post positivista del diritto del lavoro e la questione del metodo

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L’estendersi, tra i giusprivatisti, di una discussione sul metodo, si presta ad alcune rapide annotazioni di carattere generale (per esprimere le quali prenderò a prestito da Thomas Kuhn qualcuna delle sue brillanti figurazioni) e ad un discorso più approfondito sulle non trascurabili difficoltà di una scienza giuridica che si ponga consapevolmente sulla via del «post positivismo»
Lavoro e diritto secondo Massimo D'Antona

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Un equilibrista sul filo, uno straordinario equilibrista sul filo: è così che mi raffiguro Massimo D’Antona. Vedo la Sua figura agile ed elegante muoversi con levità e disinvoltura sul magma incandescente – ahi quanto! – del conflitto sociale, delle contraddizioni del sistema, delle difficoltà creative e attuative interne all’universo giuridico.
Massimo D'Antona e la questione del metodo

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Ricordare Massimo non è mai opera rituale. Non lo era allora, e non lo è oggi, a distanza di 10 anni dalla Sua scomparsa. Un tempo lungo che, al ricordo, ritorna improvvisamente come un tempo breve.
In ricordo di Massimo D'Antona nel decimo anniversario della sua morte

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In questi dieci anni, siamo andati spesso a trovare Massimo perché avevamo ancora tanto da chiedergli. In questi dieci anni, abbiamo saputo onorarne la memoria perché l’abbiamo custodita con rispetto nei luoghi in cui essa ha stabilito la sua dimora. Luoghi in cui si produce cultura e si trasmette il sapere. Luoghi in cui si è storicamente formato un diritto, come quello del lavoro, di matrice prevalentemente extra-legislativa.

Osservatorio europeo

Direttive sociali e clausole di non regresso: il variabile ruolo del diritto comunitario nelle decisioni delle Corti superiori

Negli ultimi anni si è diffusa la convinzione che la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato abbia assunto una specifica importanza per il fatto di costituire un esempio paradigmatico di alcuni tratti generali del diritto del lavoro italiano.
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Corte di Giustizia, Terza Sezione, N.da C-378 a C-380/07-23 Aprile 2009

(Corte di Giustizia, Terza Sezione
N:da C-378 a C-380/07 - 23 Aprile 2009)

Pres. Rosas; Est. Caoimh; Avv. Gen. Kokott – K. Angelidaki e al. c. Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis e C. Giannoudi e al. c. Dimos Geropotamou.

Note: Direttive sociali e clausole di non regresso: il variabile ruolo del diritto comunitario nelle decisioni delle Corti superiori

Contratto a termine – Clausole 5 e 8 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Contratti a termine nel settore pubblico – Primo o unico contratto – Contratti successivi – Norma equivalente – Reformatio in peius del livello generale di tutela dei lavoratori – Misure di prevenzione degli abusi – Sanzioni – Divieto assoluto di conversione di contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel settore pubblico – Conseguenze di una scorretta trasposizione di una direttiva – Interpretazione conforme

La clausola 5, n. 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa non osta all’adozione, da parte di uno Stato, di una normativa che, al fine di trasporre la detta direttiva specificamente nel settore pubblico, prevede l’applicazione delle misure volte a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a termine successivi indicate al n. 1, lett. a)‑c), di detta clausola, qualora nel diritto interno esista già una «norma equivalente» ai sensi della medesima clausola, circostanza che compete al giudice verificare, a condizione che detta normativa non comprometta l’effettività della prevenzione dell’utilizzo abusivo di contratti di lavoro a termine ed inoltre rispetti la clausola 8, n. 3, di detto accordo
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Osservatorio: la Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale decisioni aprile - giugno 2009

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Il termine prescrizionale applicabile all’azione di recupero delle agevolazioni contributive concesse per contratti di formazione lavoro e qualificate come aiuti di Stato incompatibili con il diritto comunitario. 2. — Esclusione nel processo penale dell’azione civile diretta avverso la assicurazione del datore di lavoro per il risarcimento di danni da infortunio sul lavoro. 3. — Orario di servizio e retribuzione sufficiente per i docenti-bibliotecari di conservatorio. 4. — Incompetenza normativa delle Regioni nel prevedere albi professionali.
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La Corte Costituzionale decisioni aprile - giugno 2009: sicurezza sociale

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1. Indennità una tantum per forze armate. — 2. Pignorabilità pensioni Enasarco.
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Rapporto di lavoro

Lavoro a termine, processi pendenti e Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, per la seconda volta è stata investita dello spinoso tema riguardante il lavoro a termine. La prima volta (V. sentenza n. 44/08) il tema era limitato all’abolizione del diritto legale di precedenza nel lavoro stagionale, disposta dal d.lgs. n. 368/01 (In q. Riv., 2008, p. 334). Ora le questioni erano molteplici. La sentenza n. 214/09 della Corte Costituzionale, depositata il 14 luglio, risolve tre questioni e ne lascia insolute svariate altre.
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Corte costituzionale, N.214-14 Luglio 2009

(Corte costituzionale
N:214 - 14 Luglio 2009)

Pres. Amirante; Est. Mazzella – Savino e altri (avv.ti Alleva, Andreoni, Angiolini, Berti, Carpagnano, D’Amati, De Michele, Fabbrini, Galleano, Molteni, Pieri e Vacirca) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo, Maresca e Pessi) e Presidenza del Consiglio (Avv. Stato).

Note: Lavoro a termine, processi pendenti e Corte Costituzionale

Contratto a termine – Ragioni di carattere sostitutivo – Nomedel lavoratore–Necessità – Causa della sostituzione – Necessità. Contratto a tempo determinato – Imprese concessionarie di servizi postali – Specificazione ragioni giustificatrici – Mancanza – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/01 – Non irragionevolezza. Contratto a tempo determinato – Giudizi pendenti al 22 agosto 2008 – Conversione rapporto – Esclusione – Art. 21, d.l. n. 112/2008 – Incostituzionalità.

L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 è legittimo costituzionalmente attesoché esso, dopo aver stabilito, al comma 1, che l’apposizione del termine al contratto di lavoro è consentita a fronte di ragioni di carattere (oltre che tecnico, produttivo e organizzativo, anche) sostitutivo, aggiunge, al comma 2, che «L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1», donde l’onere di specificazione scritta del nome del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione.
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Il diritto di accesso agli atti dell’ispezione del lavoro: interessi a confronto

(Consiglio di Stato
9 Febbraio 2009, n.736)

Sez. VI – Pres. Marrone; Est. De Michele – Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – Direzione provinciale del lavoro di La Spezia (Avvocatura Generale dello Stato) c. G.&G. Costruzioni Edili (non costituito).

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Al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 22 ss.), così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è disciplinato l’accesso agli atti amministrativi, definito dalla stessa legge quale «il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi», dove per documento amministrativo si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento
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Licenziamento orale, dimissioni e onere della prova

(corte di Cassazione
8 Gennaio 2009, n.155)

Pres. Mercurio, Est. Nobile, P.M. Riello (conf.) – Spa Co. 3. Di. (avv.ti Della Chiesa D’Isasca, Scialpi) c. Ze. Yo. (avv. Bellotti). Corte d’Appello Firenze n. 1642/03.

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L’evento che ha dato origine alla sentenza in commento, consiste nella risoluzione di un rapporto di lavoro diversamente prospettata dalle parti nel processo. Dal testo della sentenza si evince che «lo Ze. aveva dedotto di essere stato verbalmente allontanato dal posto di lavoro» e che «La società, dal canto suo, aveva sostenuto che, al contrario, era stato lo Ze. ad allontanarsi spontaneamente dal cantiere senza farvi più ritorno».
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Risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/1970 e trattamenti previdenziali

(Corte di Cassazione
17 Dicembre 2008, n.29473)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli; Est. Balletti; P.M. Iannelli (conf.) – Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo) c. A. R. B. (contumace). Corte d’Appello Napoli 27 maggio 2004.

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La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza che si commenta, ritorna sulla problematica dell’incidenza, in senso diminutivo, sul risarcimento del danno ex art. 18 della legge n. 300/1970 dei trattamenti previdenziali percepiti dal lavoratore nelle more del giudizio. In particolare, confermando il proprio orientamento maggioritario, i giudici di legittimità affermano che la percezione del trattamento pensionistico non determina una riduzione del risarcimento del danno ex art. 18, cit.,
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Delega di funzioni e obbligo di vigilanza

(Corte di Cassazione
15 Dicembre 2008, n.29323)

Sez. lav. – Pres. Picone, Est. De Matteis, P.M. Finocchi Ghersi (conf.) – B. M. (avv. Ponte) c. Alcatel Italia Spa (avv. Manca). Corte d’Appello Brescia 6 novembre 2004.

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Il caso deciso dalla sentenza in commento riguarda un caposquadra, che assommava le funzioni di responsabile della sicurezza, il quale, mentre era impegnato nella posa in opera di tubi, si poneva all’interno di una intercapedine usando come camminamento travi e tubi; il cedimento di uno di questi assi ne causa la caduta, facendolo precipitare per circa sette metri.
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Diritto di critica e lesione del vincolo fiduciario

(Corte di Cassazione
10 Dicembre 2008, n.29008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto; Est. Stile; P.M. Nardi (conf.) – A. F. (avv. Borgona) c. Conservco (avv. Scacchi). Corte d’Appello Torino 29 novembre 2004.

Articolo scritto da:
Con la sentenza in epigrafe i giudici di legittimità tornano a occuparsi delle problematiche inerenti la libertà di manifestazione del pensiero nei luoghi di lavoro e, in particolare, della possibile interferenza tra l’esercizio del diritto di critica e gli obblighi che il rapporto di lavoro pone a carico del lavoratore.
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Gli effetti della nullità del licenziamento intimato al lavoratore che si rifiuta di aderire a un trasferimento illegittimo

(Corte di Cassazione
10 Novembre 2008, n.26920)

Pres. Senese; Rel. Stile; P.M. Pivetti (diff.) – Haschette Rusconi Pubblicità Spa (avv. Amadesi) c. G. A. (avv.ti Salvago, Antonucci). Corte d’Appello Roma 3 novembre 2004

Articolo scritto da:
Nella sentenza che si commenta la Suprema Corte, conformemente al precedente orientamento, ritiene nullo il licenziamento intimato a un lavoratore a seguito del rifiuto di ottemperare alle disposizioni datoriali rispetto a un trasferimento dichiarato poi illegittimo.
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Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Le 2 pronunce affermano l’inapplicabilità alle fattispecie concrete dell’art. 4-bis, d.lgs. 368/01. L’A. concorda con la soluzione adottata da Cass. 26935/08, in quanto, nella specie, il contratto a termine era stato stipulato nella vigenza del precedente quadro normativo e, pertanto, non sussisteva alcuna violazione degli art. 1, 2, 4, d.lgs. 368/01, unico presupposto di applicazione dell’art. 4-bis. Viene criticata, invece, la soluzione adottata dal Trib. di Foggia con la sentenza del 10.3.09.
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Tribunale Foggia, N.6107-10 Marzo 2009

(Tribunale Foggia
N:6107 - 10 Marzo 2009)

Est. Colucci – C. M. R. A. (avv. De Michele) c. Poste Italiane Spa (avv. Maresca).

Note: Illegittima apposizione del termine e applicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001

Contratto a termine – Apposizione del termine in attuazione dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001 – Inapplicabilità dell’art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001, per insussistenza violazione art. 2, comma 1-bis – Interpretazione dell’art. 2, comma 1-bis, secondo i princìpi del diritto comunitario – Complementarietà e non alternatività rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001 – Conseguente illegittimità della clausola di apposizione del termine per mancata indicazione della causale ex art. 1 – Permanenza del rapporto di lavoro dopo la scadenza del termine illegittimamente apposto.

Se sussistono i requisiti previsti dall’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/2001, non vi è violazione di tale norma e quindi non si applica l’art. 4-bis del decreto stesso. L’art. 2, comma 1-bis, va interpretato alla luce del rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale. I princìpi del diritto comunitario impongono – a modifica dell’interpretazione adottata in precedenti sentenze – di qualificare tale norma quale disciplina complementare e non alternativa rispetto all’art. 1, d.lgs. n. 368/2001. Pertanto, anche le «imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste» devono giustificare l’apposizione del termine secondo quanto previsto dall’art. 1.
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Licenziamenti collettivi e momento di verifica dei presupposti applicativi

Con la decisione in commento la Corte d’Appello di Milano ha modo di pronunciarsi sul momento in cui sorge l’obbligo di applicare la disciplina di cui all’art. 24, legge n. 223 del 1991. Il caso concerneva un’industria metalmeccanica che aveva provveduto a comunicare a tutte le Oo.Ss. l’apertura di una procedura di mobilità per 7 lavoratori che si concludeva però con un mancato accordo e con la successiva espulsione da parte dell’azienda di soli 3 lavoratori, mediante licenziamenti intimati per giustificato motivo oggettivo.
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Corte di Appello Milano, N.1229-7 Novembre 2008

(Corte di Appello Milano
N:1229 - 7 Novembre 2008)

Pres. Salmeri; Est. De Angelis (diff.) – L. M. (avv.ti L. e M. Giorgio) c. N. E. Srl (avv. Giuliani). Tribunale Monza 17 aprile 2007.

Note: Licenziamenti collettivi e momento di verifica dei presupposti applicativi

Licenziamento collettivo – Comunicazione apertura procedura – Riduzione licenziamenti da 7 a 3 – Art. 24, legge n. 223/91 – Applicabilità

In presenza di un iniziale programma di messa in mobilità di un numero di lavoratori almeno pari a cinque, e a prescindere dalla successiva riduzione del numero dei dipendenti espulsi, è obbligatoria ed esclusiva la via della procedura ex lege n. 223 del 1991 e non è consentito adoperare il diverso strumento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in ossequio alle finalità della legge n. 223/91 e alla Direttiva n. 98/59/Ce come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee in causa C-188/03, Junk
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La riduzione in schiavitù e la Convenzione di Palermo

Articolo scritto da:
Rilevante e attuale interesse giuridico riveste la sentenza di condanna emessa dal Tribunale penale di Bari, confermata dalla Corte d’Appello, per le ipotesi delittuose di «tratta di esseri umani» e «riduzione in schiavitù». Le figure delittuose indicate erano state commesse a opera di un’organizzazione criminale, con movimenti tra Italia e Polonia, con l’ulteriore connotazione del carattere di «transnazionalità », conformemente ai requisiti stabiliti dalla cd. «Convenzione di Palermo».
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, N.198-22 Mag 2008

(
N:198 - 22 Mag 2008)

Gup Lovecchio; P.M. Lerario – Imp. Z. L. e al.; Parti civili: Cgil Regionale Puglia e al.

Note: La riduzione in schiavitù e la Convenzione di Palermo
Parole chiave: lavoro schiavile :: sfruttamento :: reato ::

Lavoro schiavile – Tratta di esseri umani – Reati transnazionali – Convenzione di Palermo – Sussistono

L’antigiuridicità penale delle condotte di sfruttamento del lavoratore, così come previste dall’art. 600 cod. pen. e ss., integra la nozione di «condizione analoga alla schiavitù» o «servitù» intesa come condizione di «soggezione continuativa» e cioè una subordinazione alla volontà e agli ordini altrui. Le «prestazioni» illecitamente pretese – «lavorative o sessuali […] accattonaggio […] che ne comportino lo sfruttamento» – non rappresentano un elemento ulteriore della condotta di riduzione in schiavitù, ma inquadrano e definiscono lo stato di soggezione che non può ridursi a una condizione meramente passiva di privazione di libertà, ma deve tradursi in un agere del soggetto passivo che, attraverso le forme coercitive tipizzate, viene costretto a compiere un’attività lavorativa...
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Il ramo d’azienda e gli indici di genuinità del trasferimento

Il caso in esame verte in materia di illegittimità del trasferimento di ramo aziendale secondo il dettato di cui all’art. 2112 cod. civ. Come noto detta disposizione, più volte modificata anche in epoca recente, disciplina il fenomeno dell’esternalizzazione produttiva di parti aziendali, statuendo, fra l’altro, che la parallela cessione dei contratti di lavoro degli occupati nel comparto trasferito non richiede il consenso del lavoratore ceduto, con ciò ponendo in essere una rilevante deroga rispetto alle più generali norme codicistiche di cui agli artt. 1406 ss. cod. civ.
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TRibunale La Spezia, N.579-14 Ottobre 2008

(TRibunale La Spezia
N:579 - 14 Ottobre 2008)

UNALE LA SPEZIA, 14 ottobre 2008, Sez. lav. – Giudice Panico – C. E. e al. (avv.ti Lamma, Bordigoni) c. Acam Spa, Acam Impianti e Reti Srl (avv.ti Nanni, Benifei)

Note: Il ramo d’azienda e gli indici di genuinità del trasferimento

Trasferimento ramo d’azienda – Nozione – Art. 2112 cod. civ. – Illegittimità – Requisiti di autonomia e preesistenza del ramo – Indici di genuinità del trasferimento – Rilevanza probatoria – Trasferimento fraudolento

Non costituisce autonomo ramo aziendale un reparto in cui non si realizza un’attività finale dell’azienda ma una mera attività strumentale o ausiliaria del più generale core business aziendale. La modifica dell’art. 2112 cod. civ. operata dal d.lgs. n. 276/03 non muta, infatti, i requisiti di autonomia e di preesistenza del complesso trasferito, necessari perché possa legittimamente realizzarsi il trasferimento. Ai fini dell’indagine in ordine alla non autenticità del ramo possono assumere rilievo probatorio talune circostanze concrete quali l’assenza, nell’oggetto sociale dell’azienda cedente, dell’indicazione dell’attività specificatamente esercitata dal comparto che si intende trasferire, l’eterogeneità e non circoscrivibilità delle attività nello stesso esercitate.
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Controversie di lavoro

Estensione e limiti del principio dell’autodichia – Il caso dei gruppi parlamentari

(Corte di Cassazione
24 Novembre 2008, n.27863)

Sezioni Unite – Pres. Carbone; Est. Balletti; P.M. Iannelli (diff.) – T. G. (avv.ti Fontana, Fonzo) c. P. G. detto M., R. F., C. G. (avv. Conti). Corte d’Appello Roma 24 luglio 2004.

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Non è configurabile un’estensione dell’ambito dell’autodichia parlamentare – che, costituendo un’eccezione al principio cardine dell’indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni, è insuscettibile di applicazione fuori dei casi previsti – a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari.
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Sicurezza sociale

L’inversione di rotta della Suprema Corte sulla determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile degli operai agricoli

La questione oggetto del giudizio attiene alla misura della retribuzione pensionabile da prendere a base del calcolo della pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato.
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Corte di Cassazione, N.2531-30 Gennaio 2009

(Corte di Cassazione
N:2531 - 30 Gennaio 2009)

Pres. Mercurio; Est. La Terza; P.M. Patrone (diff.) – Inps c. C. V. (avv.ti Assennato e Ponzone).

Note: L’inversione di rotta della Suprema Corte sulla determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile degli operai agricoli

Previdenza e assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) – Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti – Pensione – Pensione di vecchiaia – Operai agricoli a tempo determinato – Retribuzione pensionabile – Calcolo – Sulla base della media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione collettiva nell’anno precedente – Fondamento.

In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando l’art. 28, d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488
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INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI EXTRACOMUNITARI

(corte di cassazione
3 Settembre 2008, n.22151)

Il cittadino straniero extracomunitario non ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione, né ordinaria, né quella agricola, per le giornate trascorse nel paese di origine

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Il cittadino straniero extracomunitario non ha diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione, né ordinaria, né quella agricola, per le giornate trascorse nel paese di origine. È legittimo dunque che l’Inps proceda allo scomputo dall’importo dell’indennità di disoccupazione delle giornate in cui il lavoratore straniero non si trova sul territorio italiano, tranne nei casi in cui un trattamento diverso sia previsto da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
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