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In tema di qualificazione del rapporto di lavoro

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N2
Articolo scritto da:
Parole chiave: subordinazione - qualificazione -
Le due sentenze riportate in epigrafe affrontano due aspetti connessi del processo di qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero la valenza solo residuale del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, nonché la sua attitudine – protraendosi nel tempo – a mutare il regime giuridico che lo contraddistingue.
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Corte di Cassazione, N.11589-12 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:11589 - 12 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. Mammone, P.M. Fucci (parz. conf.) – Confezioni S. Spa (avv. De Arcangelis) c. A. N. (avv. Martire).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione ::

Lavoro subordinato – In genere – Iniziale qualificazione data dalle parti – Rilevanza non assorbente – Comportamento posteriore delle parti – Rilevanza in funzione della interpretazione della volontà originaria – Sussistenza – Rilevanza anche per l’accertamento di un mutamento della qualificazione originaria del rapporto – Sussistenza.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale, però, non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.
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Corte di Cassazione, N.29000-10 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29000 - 10 Dicembre 2008)

Pres. Sciarelli, Est. Bandini, P.M. Iannelli (conf.) – D. M. Srl (avv. Balletti) c. S. F. (avv. Sipala).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato ::

Lavoro subordinato – Autonomia o subordinazione (differenza tra) – In genere

Il cambiamento di veste del rapporto di lavoro, con il venir meno del vincolo di dipendenza, può avvenire anche se il contenuto della prestazione lavorativa resta identico; tuttavia, a dimostrazione dell’effettiva sostituzione del rapporto deve esserci un concreto mutamento delle modalità di svolgimento delle mansioni, conseguenza ovvia della fine dell’obbligo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro. In caso contrario, si presume che il rapporto sia proseguito col regime precedente e nient’affatto quelle, diverse, contemplate dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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