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Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N2
Articolo scritto da:
Le sentenze annotat affrontano il problema della natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio. L'A. aderisce alla tesi dei giudici, rilevando che la rilevanza delle decisioni sia da rinvenire anche nella possibilità di estendere i relativi princìpi a tutte quelle ipotesi in cui vi sia un ripristino giudiziale del rapporto al di fuori dell’area di applicazione dell’art. 18, quali, a es, l’accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione in caso di somministrazione fraudolenta
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Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.5526-26 Marzo 2008

(Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro
N:5526 - 26 Marzo 2008)

Est. Orrù – Acea Spa (avv.ti Di Croce, Maresca) c. N. G. + 17 (avv. Spinosa).

Note: Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Lavoro subordinato – Condanna alla riammissione in servizio del lavoratore – Inottemperanza – Messa in mora del datore di lavoro – Obbligo del pagamento della retribuzione – Detraibilità dell’aliunde perceptum – Esclusione.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di riammissione in servizio del lavoratore, nonostante l’offerta delle energie lavorative da parte di quest’ultimo, è tenuto al pagamento della retribuzione e non al risarcimento del danno. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria.
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Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.21334-29 Novembre 2007

(Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro
N:21334 - 29 Novembre 2007)

Est. Orrù – Acea Spa (avv. Maresca) c. A. A. + 7 (avv. Spinosa).

Note: Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Lavoro subordinato – Costituzione giudiziale di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Ordine di ripristino del rapporto – Inottemperanza – Messa in mora datore lavoro – Obbligo del pagamento della retribuzione – Detraibilità aliunde perceptum – Esclusione.

Il lavoratore che ha ottenuto la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative ha diritto di ricevere per il periodo successivo all’ordine giudiziale, e alla costituzione in mora del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione quale adempimento dell’obbligazione nascente dal ripristino del sinallagma contrattuale. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria
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