Trasferimento di azienda – Natura della vicenda circolatoria –
Assegnazione del titolo sportivo – Oggetto del trasferimento di azienda
– Conservazione identità.
Il trasferimento del titolo sportivo da una società a un’altra, attuato dalla Figc
ai sensi dell’art. 52, comma 6, delle Norme Figc, presuppone il mutamento di
titolarità dell’attività economica organizzata preesistente e la conservazione in
capo alla seconda società dell’identità della precedente, pur in assenza del trasferimento
di beni materiali organizzati. Indipendentemente da un rapporto contrattuale
diretto tra le due società, sussistono nel caso di specie i requisiti richiesti
dall’art. 2112 cod. civ. per il trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione
del regime inderogabile previsto da tale norma a garanzia della prosecuzione
del rapporto di lavoro e della conservazione dei diritti che ne derivano.