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La conservazione dell'identità aziendale nel trasferimento d'azienda

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N2
Articolo scritto da:
La fattispecie esaminata dalla Corte d’Appello di Torino concerne la possibilità di configurare alla stregua di un trasferimento di azienda, con conseguente applicazione della disciplina ex art. 2112 cod. civ., l’assegnazione del titolo sportivo. La Corte d’Appello di Torino, sovvertendo le conclusioni dei giudici di primo grado, afferma l’esistenza, nel caso di specie, di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., dichiarando che il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro, il Torino F. C. Spa.
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Corte Appello Torino, Sez. lavoro, N.1076-4 Novembre 2008

(Corte Appello Torino, Sez. lavoro
N:1076 - 4 Novembre 2008)

Pres. ed Est. Peyron – M. Barbagiovanni Piseia (avv.ti Alberto, Pautriè) c. Torino F. C. Spa (avv.ti V. Stanchi, A. Stanchi, Russo).

Note: La conservazione dell'identità aziendale nel trasferimento d'azienda

Trasferimento di azienda – Natura della vicenda circolatoria – Assegnazione del titolo sportivo – Oggetto del trasferimento di azienda – Conservazione identità.

Il trasferimento del titolo sportivo da una società a un’altra, attuato dalla Figc ai sensi dell’art. 52, comma 6, delle Norme Figc, presuppone il mutamento di titolarità dell’attività economica organizzata preesistente e la conservazione in capo alla seconda società dell’identità della precedente, pur in assenza del trasferimento di beni materiali organizzati. Indipendentemente da un rapporto contrattuale diretto tra le due società, sussistono nel caso di specie i requisiti richiesti dall’art. 2112 cod. civ. per il trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione del regime inderogabile previsto da tale norma a garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro e della conservazione dei diritti che ne derivano.
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