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il lavoro a termine nel settore dello spettacolo

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N2
Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine - spettacolo -
La fattispecie in esame è quella di L. F. R., programmista-regista assunta alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro a tempo determinato per ben dieci volte nell’arco temporale di tredici anni, tra il 1981 e il 1994
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Corte di Cassazione, N.24049-25 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:24049 - 25 Settembre 2008)

Sez. lav., ord. – Pres. Senese, Est. Ianniello, P.M. Lo Voi (conf.) – Rai Spa (avv. Irace) c. L. F. R. (avv. Petrocelli). Corte d’Appello Roma 23 novembre 2004.

Note: il lavoro a termine nel settore dello spettacolo

Contratto a termine – Lavoratori dello spettacolo – Lavoro subordinato (rapporto di) – Assunzioni a termine – Presupposti – Temporaneità e specificità dello spettacolo – Durata del rapporto – Ulteriori condizioni – Connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo – Necessità – Fattispecie concernente l’attività di programmista regista.

In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati a esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest’ultima specificità) ...
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