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ANNO LX - 2009 - N2

Trimestrale
Aprile - Giugno2009

Il tema: della produttività e diritto del lavoro

Glossario dell’economista per il giuslavorista

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La gravissima crisi economica oggi in atto a livello mondiale si innesta su situazioni economiche estremamente differenziate tra i diversi paesi. Già prima dell’inizio della crisi, il nostro paese si caratterizzava, rispetto agli altri paesi avanzati e in particolarerispetto all’Europa e agli Stati Uniti, per una grave crisi di produttività. Questa, come vedremo, risulta evidente dai dati, ed è già stata analizzata e discussa in molte pubblicazioni, scientifiche e non, negli articoli a stampa sui quotidiani, nelle riunioni delle associazioni imprenditoriali e sindacali
Un itinerario sui tempi di lavoro

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Non poche volte viene dichiarata l’importanza della crescita della produttività come leva del benessere della società; e quasi sempre – nella discussione pubblica più che in quella scientifica – la produttività è riferita a uno solo dei fattori della produzione: il lavoro. Non è questa la sede per discutere dell’efficacia politico-teorica della dottrina che postula l’importanza di incrementare la crescita economica e la rilevanza a questo fine dell’incremento di produttività
Un itinerario sulla qualità del lavoro

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La perfomance della produttività molto deludente del nostro paese si colloca nel quadro delle profonde trasformazioni strutturali che hanno attraversato il sistema economico e il mercato del lavoro: la riduzione quantitativa delle imprese manifatturiere, il superamento del modello fordista di produzione, unitamente alla progressiva diffusione di nuove strutture produttive e alla continua innovazione dei mercati e delle tecnologie
Contrattazione collettiva e produttività: cronaca di evocazioni (ripetute) e incontri (mancati)

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Il saggio analizza il rapporto tra regole concernenti la contrattazione collettiva e produttività, prestando attenzione all’accordo del luglio 1993, alle prassi applicative di quest’ultimo e soprattutto al più recente dibattito nonché ai contenuti dell’accordo del gennaio 2009. Si sostiene che le nuove regole, nonostante le intenzioni formali, non rafforzino il legame tra contrattazione collettività e produttività, poiché trascurano di affrontare adeguatamente il problema della diffusione della contrattazione collettiva in azienda o nel territorio.
Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro

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Tra le disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, introdotte dal d.l. 27 maggio 2008, n. 93, come convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, particolare interesse destano le misure per l’incremento della produttività del lavoro, specificatamente centrate sulla tassazione agevolata di alcune componenti variabili della retribuzione.

Documentazione

Note sullo schema di decreto correttivo e integrativo del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Provvedimento correttivo o controriform

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Il Testo Unico varato col decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è il frutto di un lavoro di ricerca trentennale, la cui origine «ufficiale» si fa risalire all’art. 24 della legge di riforma sanitaria (n. 833/1978). In questi anni, vi sono state elaborazioni, proposte di legge, indagini parlamentari, contributi di esperti, associazioni, parti sociali

Osservatorio europeo

Direttiva n. 2003/88 e disciplina italiana su orario e riposi del personale del SSN

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Alcuni recenti provvedimenti legislativi hanno escluso il personale medico dirigente del SSN dalle tutele di cui agli 4 e 7, d.lgs. 66/03 (concernenti, rispettivamente, la durata massima dell’orario settimanale medio di 48 ore ed il periodo minimo di riposo giornaliero continuativo di 11 ore ogni 24) e il personale non dirigente del ruolo sanitario soltanto dalla tutela del riposo minimo di 11 ore. Le menzionate ipotesi di esclusione dalla tutela si espongono a talune osservazioni critiche per contrasto con la direttiva 2003/88.

Recensione

Adriana Topo, Legge e autonomia collettiva nel lavoro pubblico, Cedam

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L’impegnativa e brillante opera monografica della prof.ssa Topo si segnala per l’originale ricerca di un percorso di ricomposizione sistematica del raccordo fra legge e contratto collettivo nel lavoro pubblico, con l’enunciazione di tesi interessanti e con l’offerta di contributi importanti, destinati a resistere alle eventuali trasformazioni che, fra qualche mese, potrebbero derivare dalla modificazione legislativa annunciata da questa maggioranza parlamentare.

Il caso

Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro

La giurisprudenza di legittimità si è già ripetutamente pronunciata sulle conseguenze della nullità e/o inefficacia del licenziamento di un dirigente, sia pure irrogato per motivi disciplinari inerenti alla responsabilità dirigenziale
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Corte costituzionale, N.351-24 Ottobre 2008

(Corte costituzionale
N:351 - 24 Ottobre 2008)

Pres. Flick, Est. S. Cassese – F. C. (avv.ti Castello e De Santis) e P. G. (avv. Russo Valentini) c. Regione Lazio e al.

Note: Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro

Lavoro pubblico – Dirigenti – Art. 1, commi 1 e 2, legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 – Disposizioni concernenti cariche e organi di amministrazione di enti pubblici dipendenti decaduti secondo norme legislative regionali dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale – Questione fondata con riferimento all’art. 97 Cost. Lavoro pubblico – Dirigenti – Licenziamento – Poteri della pubblica amministrazione – Limiti – Buon andamento – Imparzialità. Lavoro pubblico – Dirigenti – Incarichi – Automatica cessazione – Illegittimità – Giusto procedimento. Lavoro pubblico – Spoils system – Risarcimento del danno – Maggiore onere p.a.

Sono illegittime per contrasto con l’art. 97 Cost. le norme dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Lazio n. 8/2007 nella parte in cui le disposizioni impugnate escludono l’obbligatoria reintegrazione del dirigente che sia automaticamente decaduto dall’incarico in base a una disposizione dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.
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Corte di Cassazione, N.3677-16 Febbraio 2009

(Corte di Cassazione
N:3677 - 16 Febbraio 2009)

Ss.Uu. – Pres. Prestipino, Est. La Terza, P.M. Martone (parz. diff.) – Comune di Limbiate (avv. Valentini) c. XY (avv.ti Fontana e Moshi).

Note: Dirigenti pubblici e tutela "reale" del posto di lavoro
Parole chiave: lavoro pubblico ::

Lavoro pubblico – Dirigenti – Rapporto – Privatizzazione – Giurisdizione – Sdoppiamento – Conseguenze. Lavoro pubblico – Enti locali – Incarichi dirigenziali – Revoca – Illegittimità – Reintegrazione nelle funzioni – Giurisdizione dell’Ago.

Il legislatore della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego non ha introdotto la giurisdizione esclusiva in capo al giudice ordinario, alla stregua di quanto previsto precedentemente in capo al giudice amministrativo: di tal che, dallo sdoppiamento di attribuzione tra giudice del provvedimento e giudice dell’atto di gestione, possono determinarsi conseguenze lesive per il dirigente in virtù dell’atto generale di organizzazione sia ex se, sia in quanto presupposto illegittimo per l’assunzione dell’atto paritetico.
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Osservatorio: la Corte Costituzionale

Osservatorio la Corte costituzionale - rapporto di lavoro

Articolo scritto da:
1. L’unico figlio convivente del disabile ha diritto al congedo straordinario ex art. 42, d.lgs. n. 151/2001 per assisterlo. — 2. I compensi professionali corrisposti agli avvocati interni delle p.a. sono al lordo di tutti gli oneri contributivi. — 3. La sanzione disciplinare proposta dalla Commissione di disciplina nei confronti di inadempienze del sottufficiale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica non può essere aggravata dall’organo competente alla determinazione finale della sanzione applicabile.
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Osservatorio la Corte costituzionale - sicurezza sociale - gennaio marzo 2009

Articolo scritto da:
1. Congedo biennale per figli di disabili gravi. — 2. Indennizzi ex lege n. 210/1992. — 3. Pensione di inabilità civile per extracomunitari. — 4. Reversibilità Inail per orfano di genitore naturale.
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Rapporto di lavoro

Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale

A volte accade di rileggere tesi dottrinali di autorevoli Autori e ci si accorge di quanto attuali possano essere teorie che risalgono a molti anni addietro, quando il Diritto del lavoro era ancora in uno stato, per così dire, embrionale. E allora, nello sforzo interpretativo di ricostruire i concetti fondamentali del Diritto del lavoro, si rilevano in tutta la loro forza e originalità alcune definizioni di Ludovico Barassi
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Corte di Cassazione, N.21031-1 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21031 - 1 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Bandini, P.M. Sepe (conf.) – E. 2000 Srl (avv. Bosio) c. Inps (avv.ti Coretti, Cossu, Correra). Corte d’Appello Genova 6 dicembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Criteri distintivi – Prestazioni saltuarie – Identificazione dell’autonomia del rapporto – Esclusione – Ricorrenza del vincolo della subordinazione – Configurabilità.

La sussistenza del vincolo della subordinazione e quindi la non configurabilità come lavoro autonomo avviene anche per prestazioni saltuarie se le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa sono contraddistinte dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell’organizzazione aziendale.
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Corte di Cassazione, N.21380-7 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21380 - 7 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Roselli, P.M. Salvi (diff.) – M. C. (avv. Marchese) c. C. Srl (avv. Agosta). Corte d’Appello Roma 25 settembre 2004.

Note: Il lavoro umano nell’impresa: la subordinazione di tipo economico-funzionale
Parole chiave: lavoro subordinato :: lavoro autonomo ::

Lavoro subordinato – Lavoro autonomo – Differenza tra elementi costitutivi del rapporto – Mancanza di organizzazione imprenditoriale e rischio economico del lavoratore.

Per escludere la subordinazione nel rapporto di lavoro prestato con continuità e coordinamento con altro soggetto è necessario che il giudice di merito accerti il rischio economico a carico del lavoratore e così, ad esempio, che resti a suo carico l’acquisto o l’uso dei materiali necessari a lavorare o che il rapporto con i terzi utenti venga da lui instaurato e gestito. Quanto all’assenza dell’obbligo di giustificare le assenze, quale indice della mancanza di subordinazione, è necessario l’accertamento negativo in concreto delle conseguenze disciplinari.
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Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione

La sentenza in commento fa riferimento a un infortunio occorso a un autotrasportatore nel corso delle fasi di riempimento di un’autocisterna con olio combustibile; l’operazione di trasferimento del carburante era stata effettuata a cura dei dipendenti di altra impresa, secondo modalità tecniche disposte dal committente, pro-prietario dell’oleodotto.
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Corte di Cassazione, N.45-7 Gennaio 2009

(Corte di Cassazione
N:45 - 7 Gennaio 2009)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. De Matteis, P.M. Riello (diff.) – B. G. (avv. Pernazza) c. S. P. (avv. Nappi). Corte d’Appello di Torino 4 aprile 2005.

Note: Sull'obbligo di sicurezza in caso di esternalizzazione
Parole chiave: sicurezza sul lavoro ::

Sicurezza sul lavoro – Art. 2087 cod. civ. – Responsabilità del datore di lavoro – Danno differenziale – Lavoratori di più imprese operanti sul medesimo teatro lavorativo – Attività lavorativa prestata al di fuori del dominio diretto del datore di lavoro.

Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo, i cui rischi lavorativi interferiscano con l’opera o con il risultato dell’opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi), tali rischi concorrono a configurare l’ambiente di lavoro ai sensi del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, artt. 4 e 5, sicché ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 2087 cod. civ., a informarsi dei rischi derivanti dall’opera o dal risultato dell’opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo, e dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti.
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La conservazione dell'identità aziendale nel trasferimento d'azienda

La fattispecie esaminata dalla Corte d’Appello di Torino concerne la possibilità di configurare alla stregua di un trasferimento di azienda, con conseguente applicazione della disciplina ex art. 2112 cod. civ., l’assegnazione del titolo sportivo. La Corte d’Appello di Torino, sovvertendo le conclusioni dei giudici di primo grado, afferma l’esistenza, nel caso di specie, di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., dichiarando che il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito senza soluzione di continuità con il nuovo datore di lavoro, il Torino F. C. Spa.
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Corte Appello Torino, Sez. lavoro, N.1076-4 Novembre 2008

(Corte Appello Torino, Sez. lavoro
N:1076 - 4 Novembre 2008)

Pres. ed Est. Peyron – M. Barbagiovanni Piseia (avv.ti Alberto, Pautriè) c. Torino F. C. Spa (avv.ti V. Stanchi, A. Stanchi, Russo).

Note: La conservazione dell'identità aziendale nel trasferimento d'azienda

Trasferimento di azienda – Natura della vicenda circolatoria – Assegnazione del titolo sportivo – Oggetto del trasferimento di azienda – Conservazione identità.

Il trasferimento del titolo sportivo da una società a un’altra, attuato dalla Figc ai sensi dell’art. 52, comma 6, delle Norme Figc, presuppone il mutamento di titolarità dell’attività economica organizzata preesistente e la conservazione in capo alla seconda società dell’identità della precedente, pur in assenza del trasferimento di beni materiali organizzati. Indipendentemente da un rapporto contrattuale diretto tra le due società, sussistono nel caso di specie i requisiti richiesti dall’art. 2112 cod. civ. per il trasferimento d’azienda, con conseguente applicazione del regime inderogabile previsto da tale norma a garanzia della prosecuzione del rapporto di lavoro e della conservazione dei diritti che ne derivano.
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Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Le sentenze annotat affrontano il problema della natura retributiva o risarcitoria delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio. L'A. aderisce alla tesi dei giudici, rilevando che la rilevanza delle decisioni sia da rinvenire anche nella possibilità di estendere i relativi princìpi a tutte quelle ipotesi in cui vi sia un ripristino giudiziale del rapporto al di fuori dell’area di applicazione dell’art. 18, quali, a es, l’accertamento della sussistenza di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore della prestazione in caso di somministrazione fraudolenta
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Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.5526-26 Marzo 2008

(Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro
N:5526 - 26 Marzo 2008)

Est. Orrù – Acea Spa (avv.ti Di Croce, Maresca) c. N. G. + 17 (avv. Spinosa).

Note: Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Lavoro subordinato – Condanna alla riammissione in servizio del lavoratore – Inottemperanza – Messa in mora del datore di lavoro – Obbligo del pagamento della retribuzione – Detraibilità dell’aliunde perceptum – Esclusione.

Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di riammissione in servizio del lavoratore, nonostante l’offerta delle energie lavorative da parte di quest’ultimo, è tenuto al pagamento della retribuzione e non al risarcimento del danno. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria.
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Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro, N.21334-29 Novembre 2007

(Tribunale di Roma, IV Sez. lavoro
N:21334 - 29 Novembre 2007)

Est. Orrù – Acea Spa (avv. Maresca) c. A. A. + 7 (avv. Spinosa).

Note: Sulla natura delle somme spettanti al lavoratore riammesso in servizio

Lavoro subordinato – Costituzione giudiziale di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – Ordine di ripristino del rapporto – Inottemperanza – Messa in mora datore lavoro – Obbligo del pagamento della retribuzione – Detraibilità aliunde perceptum – Esclusione.

Il lavoratore che ha ottenuto la declaratoria di esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che ha messo a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative ha diritto di ricevere per il periodo successivo all’ordine giudiziale, e alla costituzione in mora del datore di lavoro, il pagamento della retribuzione quale adempimento dell’obbligazione nascente dal ripristino del sinallagma contrattuale. La retribuzione percepita nel medesimo periodo dal lavoratore quale compenso per l’attività lavorativa svolta per conto di altro datore di lavoro non può formare oggetto di decurtazione a titolo di aliunde perceptum, avendo la richiesta del lavoratore natura retributiva e non risarcitoria
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Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità

La Corte di Cassazione, con le sentenze indicate in epigrafe, torna a pronunciarsi su due fondamentali regole della procedura di contestazione disciplinare: la immediatezza della contestazione e la specificità dei fatti addebitati.
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Corte di Cassazione, N.29480-17 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29480 - 17 Dicembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Abbritti (conf.) – A. D. A. (avv.ti Pirani, Parascandolo) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Maresca, Romei, Boccia, Morrico). Conf. Corte d’Appello Roma 3 novembre 2005.

Note: Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio dell’immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso – Carattere relativo – Accertamento di merito – Fattispecie.

Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato
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Corte di Cassazione, N.19295-14 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:19295 - 14 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Figurelli, P.M. Riello (conf.) – G. L. Srl (avv. Pulsoni) c. R. S. (avv.ti Della Vedova, Giucastro). Conf. Corte d’Appello Milano 31 agosto 2004.

Note: Immediatezza della contestazione disciplinare e specificità
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Disciplinare – Principio della specificità della contestazione – Reiterazione di comportamenti – Diritto di difesa.

Il principio di specificità della contestazione assolve, tra l’altro, alla finalità di rendere l’incolpato edotto dei fatti a lui ascritti, così da consentirgli di esercitare il proprio diritto di difesa. I fatti privi di riferimento alle modalità e alle persone offese non pongono il lavoratore in grado di difendersi adeguatamente.
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In tema di qualificazione del rapporto di lavoro

Le due sentenze riportate in epigrafe affrontano due aspetti connessi del processo di qualificazione del rapporto di lavoro, ovvero la valenza solo residuale del nomen iuris attribuito dalle parti al contratto, nonché la sua attitudine – protraendosi nel tempo – a mutare il regime giuridico che lo contraddistingue.
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Corte di Cassazione, N.11589-12 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:11589 - 12 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Ravagnani, Est. Mammone, P.M. Fucci (parz. conf.) – Confezioni S. Spa (avv. De Arcangelis) c. A. N. (avv. Martire).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato :: qualificazione ::

Lavoro subordinato – In genere – Iniziale qualificazione data dalle parti – Rilevanza non assorbente – Comportamento posteriore delle parti – Rilevanza in funzione della interpretazione della volontà originaria – Sussistenza – Rilevanza anche per l’accertamento di un mutamento della qualificazione originaria del rapporto – Sussistenza.

Ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non si può comunque prescindere dalla volontà delle parti contraenti e sotto questo profilo va tenuto presente il nomen iuris utilizzato, il quale, però, non ha mai un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle stesse, anche posteriore alla conclusione del contratto, con la conseguenza che in caso di contrasto tra dati formali e dati fattuali relativi alle modalità della prestazione occorre dare prevalenza ai secondi.
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Corte di Cassazione, N.29000-10 Dicembre 2008

(Corte di Cassazione
N:29000 - 10 Dicembre 2008)

Pres. Sciarelli, Est. Bandini, P.M. Iannelli (conf.) – D. M. Srl (avv. Balletti) c. S. F. (avv. Sipala).

Note: In tema di qualificazione del rapporto di lavoro
Parole chiave: lavoro subordinato ::

Lavoro subordinato – Autonomia o subordinazione (differenza tra) – In genere

Il cambiamento di veste del rapporto di lavoro, con il venir meno del vincolo di dipendenza, può avvenire anche se il contenuto della prestazione lavorativa resta identico; tuttavia, a dimostrazione dell’effettiva sostituzione del rapporto deve esserci un concreto mutamento delle modalità di svolgimento delle mansioni, conseguenza ovvia della fine dell’obbligo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro. In caso contrario, si presume che il rapporto sia proseguito col regime precedente e nient’affatto quelle, diverse, contemplate dal contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
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Il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine

Il caso a quo che ha determinato la pronuncia della Corte di Cassazione che si commenta riguarda le vicende di un contratto di prestazione d’opera intellettuale, stipulato con durata quinquennale con un lavoratore posto ai vertici dell’azienda committente, per lo svolgimento di mansioni di coordinamento e organizzazione dell’intero complesso aziendale.
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Corte di Cassazione, N.24367-1 Ottobre 2008

(Corte di Cassazione
N:24367 - 1 Ottobre 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Balletti (conf.) – Cortellazzi Fintec Spa (avv.ti Fusillo e Borghesi) c. C. M. (avv.ti Magrini e Dell’Omarino). Corte d’Appello Brescia 19 marzo 2005.

Note: Il recesso dal contratto d'opera intellettuale a termine
Parole chiave: lavoro autonomo ::

Lavoro autonomo – Contratto d’opera intellettuale – Apposizione del termine finale – Recesso per giusta causa – Inapplicabilità della disciplina del recesso di cui all’art. 2237 cod. civ. – Diritto del prestatore d’opera al pagamento dell’intero corrispettivo pattuito.

In tema di contratto d’opera, risponde a interessi meritevoli di tutela per entrambe le parti (ex art. 1322 cod. civ.) la pattuizione di predeterminazione della durata in deroga alla regolamentazione legale del recesso dal contratto, con la conseguenza che l’interruzione del rapporto contrattuale, per l’inadempimento di una delle due parti alla detta pattuizione, comporta per l’altra il diritto al risarcimento integrale del danno per la mancata esecuzione del rapporto nel periodo di tempo residuo rispetto alla scadenza del termine medesimo.
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Il lavoro a termine nel settore dello spettacolo

La fattispecie in esame è quella di L. F. R., programmista-regista assunta alle dipendenze della Rai con contratti di lavoro a tempo determinato per ben dieci volte nell’arco temporale di tredici anni, tra il 1981 e il 1994
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Corte di Cassazione, N.24049-25 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:24049 - 25 Settembre 2008)

Sez. lav., ord. – Pres. Senese, Est. Ianniello, P.M. Lo Voi (conf.) – Rai Spa (avv. Irace) c. L. F. R. (avv. Petrocelli). Corte d’Appello Roma 23 novembre 2004.

Note: Il lavoro a termine nel settore dello spettacolo

Contratto a termine – Lavoratori dello spettacolo – Lavoro subordinato (rapporto di) – Assunzioni a termine – Presupposti – Temporaneità e specificità dello spettacolo – Durata del rapporto – Ulteriori condizioni – Connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo – Necessità – Fattispecie concernente l’attività di programmista regista.

In tema di assunzioni a termine dei lavoratori dello spettacolo, ai fini della legittimità dell’apposizione del termine, è necessario che ricorrano la temporaneità della occasione lavorativa rappresentata dalla trasmissione o dallo spettacolo (che non devono essere necessariamente straordinari od occasionali, ma di durata limitata nell’arco di tempo della programmazione complessiva, e quindi destinati a esaurirsi), la specificità del programma (che deve essere quanto meno unico, ancorché articolato in più puntate o ripetuto nel tempo), e la connessione reciproca tra specificità dell’apporto del lavoratore e specificità del programma o spettacolo (per cui il primo concorre a formare la specificità del secondo o è reso necessario da quest’ultima specificità) ...
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Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

La Corte di Cassazione, con le sentenze in commento, ha sostenuto che l’invio di messaggi di testo privati per mezzo del telefono cellulare aziendale, e in generale il suo utilizzo a scopi personali, non possa costituire una giusta causa di licenziamento quando in passato siano state adottate sanzioni conservative per la stessa infrazione commessa da altri dipendenti e il datore di lavoro non abbia fornito elementi diversificanti idonei a legittimare la disparità di trattamento tra le sanzioni irrogate.
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Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.23107-9 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:23107 - 9 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Lo Voi (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, De Luca Tamajo, Morrico, Romei, Boccia) c. T. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

Malgrado non esista a carico del datore di lavoro un obbligo di parità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti, il giudice può ritenere un licenziamento illegittimo se, in assenza della prova del profilo soggettivo dell’illecito sanzionato, ravvisi un’incoerenza nell’essere stata precedentemente inflitta una sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare senza specifiche ragioni di diversificazione. Ciò, infatti, ne escluderebbe una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Corte di Cassazione, N.144-8 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:144 - 8 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Est. Roselli, P.M. Sepe (conf.) – T. I. Spa (avv.ti Maresca, Morrico, Romei, Boccia) c. L. C. (non costituito).

Note: Si può licenziare per l'uso "disinvolto" del cellulare aziendale?
Parole chiave: Licenziamento individuale ::

Licenziamento individuale – Abuso del telefono cellulare aziendale – Mancato rispetto del principio di proporzionalità – Disparità di trattamento sanzionatorio tra dipendenti – Illegittimità della sanzione espulsiva.

L’inesistenza di un obbligo dell’imprenditore di attribuire ai dipendenti, versanti nella medesima situazione di fatto, lo stesso trattamento economico e normativo non esclude che il licenziamento debba essere motivato in modo completo e coerente e che un’incoerenza possa essere ravvisata, con conseguente illegittimità del licenziamento, dal giudice di merito nell’essere stata inflitta sanzione conservativa ad altri dipendenti per il medesimo illecito disciplinare in mancanza di specifiche ragioni di diversificazione, ciò che ne esclude una gravità tale da giustificare la sanzione espulsiva.
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Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico

La sentenza in epigrafe offre lo spunto per occuparsi nuovamente della nozione di subordinazione «attenuata» o «affievolita» o «meno intensa» elaborata dalla giurisprudenza in tema di rapporto di lavoro giornalistico.
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Corte di Cassazione, N.21540-12 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21540 - 12 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Picone, P.M. Lo voi (diff.) – Il Sole 24 ore Spa (avv.ti Biamonti, Balbis) c. M. F. (avv.ti Muggia, Fezzi). Corte d’Appello di Milano 8 giugno 2004.

Note: Ancora sulla subordinazione attenuata nel rapporto di lavoro giornalistico

Lavoro subordinato – Qualificazione del rapporto di lavoro giornalistico – Subordinazione attenuata.

Con riferimento all’attività giornalistica in cui la subordinazione risulta attenuata per la creatività e la particolare autonomia che caratterizzano le prestazioni di lavoro, la sussistenza di connotati normalmente propri del rapporto di lavoro subordinato quali la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la forma della retribuzione non sono decisivi ai fini dell’individuazione del rapporto di lavoro subordinato giornalistico.
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Sicurezza del lavoro: esonero di responsabilità e rilevanza della condotta del lavoratore

La sentenza in commento affronta, ponendosi nell’alveo di consolidati orientamenti in materia di sicurezza sul lavoro ma anche con sicuri tratti di originalità, l’annoso problema della rilevanza della condotta del lavoratore nella causazione dell’infortunio.
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Corte di Cassazione, N.18107-21 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:18107 - 21 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Cuoco, P.M. Lo Voi (conf.) – P. A. (avv.ti Marzia e Bordone) c. Enel Distribuzione Spa (avv.ti Tartaglia e Ferrando). Corte d’Appello di Milano 24 marzo 2004.

Note: Sicurezza del lavoro: esonero di responsabilità e rilevanza della condotta del lavoratore

Sicurezza sul lavoro – Obblighi del datore di lavoro – Vigilanza sulla corretta esecuzione del lavoro – Rifiuto della prestazione pericolosa del lavoratore. Sicurezza sul lavoro – Responsabilità del datore di lavoro – Condotta abnorme del lavoratore e caso fortuito – Esclusione – Mancata vigilanza sul corretto svolgimento dei lavori – Sussistenza.

L’osservanza delle prescrizioni per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro riferibili al datore di lavoro comprende, oltre all’adozione delle misure necessarie, anche il controllo che il lavoratore presti la propria collaborazione attuando il comportamento prescritto; l’informazione adeguata al lavoratore della necessità della collaborazione e delle conseguenze derivanti dalla relativa omissione, la verifica continua dell’effettiva attuazione del comportamento da parte dei dipendenti, nonché il dovere di rifiutare la prestazione del lavoratore che non osservi le disposizioni correttamente impartite sono condizioni essenziali per escludere la responsabilità del datore di lavoro.
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Sicurezza sociale

Ai figli conviventi dei disabili gravi spetta il congedo biennale retribuito

(corte costituzionale
30 Gennaio 2009, n.19)

Pres. Flick, Red. Saulle – C. F. c. Istituto superiore «Zambeccari» (avv. Ruggiero).

Articolo scritto da:
È incostituzionale, per violazione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, l’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui esclude dal novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona affetta da disabilità grave
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Indennità di disoccupazione e malattia del lavoratore

(corte di cassazione
17 Dicembre 2008, n.29481)

Pres. Rosselli, Rel. Di Nubila, P.M. Fedeli (concl. conf.) – Inps c. F. L.

Articolo scritto da:
A sensi dell’art. 34, comma 5, della legge n. 448/98, la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni avvenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione dell’indennità di disoccupazione (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso la concessione dell’indennità di disoccupazione in favore del lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni per motivi di salute).
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