Licenziamento collettivo – Procedimento – Incompletezza delle comunicazioni
prescritte per l’avvio della procedura di mobilità – Stipula
di accordi sindacali – Effetti.
In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quello
di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto
raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni
sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione
di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze
o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni
sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino
la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio
dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con
ricadute a essi lavoratori pregiudizievoli. (1)