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Lavoro a termine e principio di eguaglianza

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N1
Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine -
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001 e successive modifiche, l’ipotesi generale di lavoro a termine è, come noto, costituita dall’art. 1, d.lgs. citato. Questa fattispecie, tuttavia, non rappresenta l’unico caso di apposizione del limite di durata previsto dal legislatore delegato.
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Tribunale Roma, N.-26 Febbraio 2008

(Tribunale Roma
N: - 26 Febbraio 2008)

Est. Delle Donne – Rizzo (avv. Iorio) c. Poste Italiane Spa (avv. Grassi).

Note: Lavoro a termine e principio di eguaglianza

Contratto a termine – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/ Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, comma 1, e 104 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 3, comma 1, Cost. Il differente e ingiustificato trattamento nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane Spa consiste nella dispensa dall’obbligo di indicare i motivi di apposizione del limite di durata come, invece, è statuito dalla generale disciplina sul lavoro a termine di cui all’art. 1 del d.lgs. citato.
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