La questione di principio è stata affrontata in Italia dalla dottrina già da molti anni
(Cfr. Pessi, Lavoro e discriminazioni femminili, in Lavoro e discriminazione, Milano,
1996: «A meno di non riproporre modelli obsoleti di differenziali fisico-psicologici
[…] deve convenirsi che la previsione normativa di due diverse età pensionabili contrasta
palesemente con il principio dell’uguaglianza tra i sessi»;
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Parità di trattamento – Inadempimento di uno Stato – Art. 141 Ce –
Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile
e lavoratori di sesso femminile – Nozione di «retribuzione» –
Regime pensionistico dei dipendenti pubblici.
La normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire
la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne
contrasta con gli obblighi di cui all’art. 141 Ce.
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