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la problematica della diversa età pensionabile per i lavoratori e le lavoratrici tra ambiguità legislative ed equivoci

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N1
Articolo scritto da:
La questione di principio è stata affrontata in Italia dalla dottrina già da molti anni (Cfr. Pessi, Lavoro e discriminazioni femminili, in Lavoro e discriminazione, Milano, 1996: «A meno di non riproporre modelli obsoleti di differenziali fisico-psicologici […] deve convenirsi che la previsione normativa di due diverse età pensionabili contrasta palesemente con il principio dell’uguaglianza tra i sessi»;
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Corte di Giustizia Ce, N.c-46/07-13 Novembre 2008

(Corte di Giustizia Ce
N:c-46/07 - 13 Novembre 2008)

IV Sezione – Pres. Lenaerts, Est. Von Danwitz – Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana.

Note: la problematica della diversa età pensionabile per i lavoratori e le lavoratrici tra ambiguità legislative ed equivoci
Parole chiave: età pensionabile :: parità ::

Parità di trattamento – Inadempimento di uno Stato – Art. 141 Ce – Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Nozione di «retribuzione» – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici.

La normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne contrasta con gli obblighi di cui all’art. 141 Ce.
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