Maternità – Indennità – Estensione ai padri liberi
70, d.lgs. n. 151/2001, ex sentenza Corte
Ammissibilità.
Maternità – Cassa nazionale di previdenza e assistenza
giuridica di fondazione di Diritto privato – Cumulo rivalutazione
monetaria del credito maturato.
L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 70, comma 1, d.lgs.
n. 151/2001, consente di riconoscere il diritto all’indennità di maternità anche
al padre libero professionista in alternativa alla madre che decida di non avvalersene.
La natura giuridica di fondazione di Diritto privato della Cassa nazionale
di previdenza e assistenza forense esclude che al relativo credito sia applicabile la
norma limitativa del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16,
comma 6, legge n. 412/1991.