Assegno per il nucleo familiare art. 65, legge n. 448/1988 – Art. 65,
comma 1, dell’Accordo di associazione Ce-Tunisia del 17 luglio 1995
– Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nella materia
della sicurezza sociale – Esclusione.
Considerando l’espresso riferimento alla attività professionale salariata (art.
64 del predetto Accordo), alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento
(espressione ripetuta nell’art. 64, commi 1 e 2), nonché agli aspetti della
previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità,
di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro
e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione
e le prestazioni familiari, è da ritenere che il beneficio ivi previsto (in
quanto connesso al lavoro, alla retribuzione e al licenziamento, e attinente a specifiche
prestazioni connesse a un rapporto di lavoro in atto) abbia natura previdenziale.