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Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N1
Articolo scritto da:
L’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché «di particolare importanza», ha posto alla Corte una serie di questioni e innanzitutto ha chiesto di stabilire se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale diverso tanto dal danno morale quanto da quello biologico e consistente «nella lesione del fare a-reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti»
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Corte di Cassazione, N.26972-11 Novembre 2008

(Corte di Cassazione
N:26972 - 11 Novembre 2008)

Sezioni Unite – Pres. Carbone, Est. Preden, P.M. Iannelli (conf.) – Procedimento rimesso alle Ss.Uu. con ordinanza n. 4712/2008 al fine dell’esame di questione di particolare importanza.

Note: Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

Danno – Danno non patrimoniale – Categoria generale – Danno esistenziale – Autonomia – Esclusione. Danno – Diritti inviolabili della persona – Danno non patrimoniale – Risarcibilità. Danno – Rapporto di lavoro – Danni-conseguenza non patrimoniale – Risarcibilità

Il danno non patrimoniale è categoria generale del diritto non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: in particolare non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale» atteso che ciò determinerebbe la confluenza nella categoria della atipicità del danno in questione; tale situazione infatti non è voluta dal legislatore, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili
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