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Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

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Nel numero:
ANNO LX - 2009 - N1
Articolo scritto da:
La sentenza in commento riguarda il caso di una procedura per licenziamento collettivo in cui la società datrice, in esito a una complessa vicenda di successione di due imprese nella gestione di un appalto di vigilanza, aveva disposto il licenziamento delle maestranze in violazione delle prescrizioni dell’art. 4, legge n. 223/1991, in particolare omettendo la comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della fase sindacale.
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Antonio Federici ha scritto per rgl:

Tribunale Torre Annunziata, N.183-20 Marzo 2008

(Tribunale Torre Annunziata
N:183 - 20 Marzo 2008)

Est. Rocco – F. C. e al. (avv. Riccio) c. L. P. Srl (avv.ti Pignataro, Di Blasio e Fortunato).

Note: Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

Licenziamento collettivo – Procedura – Mancata richiesta esame congiunto – Omessa comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della cd. fase sindacale – Art. 4, comma 6, legge n. 223/1991 – Inosservanza – Licenziamento – Inefficacia.

È nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, il licenziamento disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro ometta di dare comunicazione all’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6, della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la consultazione non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle rappresentanze e associazioni sindacali dell’esame congiunto.
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