Licenziamento collettivo – Procedura – Mancata richiesta esame congiunto
– Omessa comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito
della cd. fase sindacale – Art. 4, comma 6, legge n. 223/1991 –
Inosservanza – Licenziamento – Inefficacia.
È nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, il licenziamento
disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro ometta
di dare comunicazione all’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6,
della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la consultazione
non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle rappresentanze
e associazioni sindacali dell’esame congiunto.