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ANNO LX - 2009 - N1

Trimestrale
Gennaio - Marzo2009
Rgl 1 - 2009 Copertina

Saggi

Giurisprudenza

Prezzo:33.00€

Saggi

Gli Enti bilaterali dopo la riforma del mercato del lavoro

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Il saggio analizza l’evoluzione storica dell’istituto degli enti bilaterali ponendo l’accento sulla natura giuridica e sulle funzioni pubbliche e parapubbliche che la più recente legislazione (dal d.lgs. 276/2003 alla L. n. 2/2009) assegna agli stessi e sulle implicazioni che ne derivano per le organizzazioni sindacali. L’autrice si sofferma, poi, sui problemi di rilevanza costituzionale che detta normativa pone sotto il profilo della tutela e dell’uguaglianza dei lavoratori e della violazione della libertà sindacale, anche nella sua accezione negativa.
Federalismo e Diritto del lavoro in Germania: il riparto di competenze legislative tra Bund e Länder

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L’elaborato analizza il rapporto tra assetto federale dello Stato ed il diritto del lavoro nella Repubblica Federale Tedesca, prendendo come punti di riferimento da un lato la Costituzione, la quale esplicitamente cita, nell’art. 74, comma 1, n. 12, il diritto del lavoro (“das Arbeitsrecht”) tra le materie oggetto di competenza legislativa concorrente tra Bund e Länder e, d’altro lato, la giurisprudenza della Bundesverfassungsgericht di Karlsruhe, ovvero sia l’equivalente, pur con tutti gli opportuni distinguo, della nostra Corte Costituzionale.
Lavoro a comando

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Si critica la tesi che nega al lavoro intermittente senza obbligo di risposta la compatibilità con la subordinazione e con il diritto dei contratti. L’analisi di R. H. Coase è utilizzata per precisare i caratteri dell’impresa e del lavoro subordinato, muovendo dalla sua capacità di dar ragione delle categorie - impresa e lavoro - che informano il quinto libro del c.c.: l’imprenditore-datore di lavoro si sottrae ai costi del mercato acquisendo il diritto di disporre delle energie altrui con determinazioni unilaterali, nei limiti di legge e del contratto.
Rappresentanza, organizzazione e azione sindacale di tutela del lavoro autonomo caratterizzato da debolezza economica

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Ripercorse sommariamente le problematiche inerenti il lavoro post-fordista, lA. osserva se, ed in quale misura, la rappresentanza collettiva degli interessi possa rispondere alla debolezza che caratterizza parte dellautonomia coordinata. Individuate in Nidil, Alai e Cpo le principali organizzazioni esistenti, lA. esamina quale sia la reale capacit rappresentativa di questo nuovo sindacalismo, analizzando, a tale fine, sia i profondi legami con il sindacalismo confederale, sia i margini di applicabilit degli strumenti posti dallordinamento a tutela del sindacalismo tradizionale.
Contro la norma «antiprecari». Limiti costituzionali e internazionali alla legislazione retroattiva in materia lavoristica

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Il nuovo art. 4-bis del d.lgs. n. 368/2001, introdotto dal d.l. n. 112/08, dispone sulle controversie tra datori di lavoro e dipendenti in tema di limiti legali al lavoro a termine: solo per le cause in corso, il diritto dei lavoratori ad un impiego permanente è sostituito con un’indennità inadeguata. Si tratta dell’ultima di una serie di leggi approvate, dal 1996, con lo specifico intento di tenere Poste Italiane s.p.a. al riparo dalle conseguenze del contenzioso scaturito dalla sua ostinazione nel violare la disciplina del lavoro a termine.
Lavoro delle donne e flessibilità: qualche obiezione a Pietro Ichino

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Lo scritto, occasionato da un Convegno organizzato (nel dicembre 2008) presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino per discutere con Pietro Ichino le proposte di politica del lavoro da lui avanzate, prende in esame due declinazioni della flessibilità che interessano da vicino l’occupazione delle donne (il lavoro part-time, quale particolare forma di flessibilità cd. in entrata, e le dimissioni non vincolate nella forma del lavoratore, come espressione della flessibilità cd. in uscita), evidenziando i problemi che pongono in proposito le sue posizioni.

Il caso

Contratto a termine, rapporti pendenti e norma transitoria ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001...

CONTRATTO A TERMINE, RAPPORTI PENDENTI E NORMA TRANSITORIA EX ART. 4-BIS, D.LGS. N. 368/2001: COME EVITARE CHE IL LEGISLATORE SI FACCIA GIUDICE DEL CASO CONCRETO
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Corte Appello Bari ord., N.489-18 Settembre 2008

(Corte Appello Bari ord.
N:489 - 18 Settembre 2008)

Pres. Castellaneta - R.A. (Avv.to Carpagfnano) c. Poste Italieane s.p.s. (Avv.ti Fiorillo e Carrieri)

Note: Contratto a termine, rapporti pendenti e norma transitoria ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001...
Parole chiave: contratto a termine :: rimessione :: poste ::

Contratto a termine – Poste Italiane Spa – Regime transitorio ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/08 – Sussistenza della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost.

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1, della Costituzione; è rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, inserente dopo l’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 un art. 4-bis, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 101, 102, comma 2, 104, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione.
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Corte Appello Genova, N.-26 Settembre 2008

Contratto a termine – Regime transitorio ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/08 – Sussistenza della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost.

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1, della Costituzione; è rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, inserente dopo l’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 un art. 4-bis, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 101, 102, comma 2, 104, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione.
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Corte Appello Torino, N.-2 Ottobre 2008

Contratto a termine – Regime transitorio ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/08 – Sussistenza della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24, comma 1, Cost.

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1, della Costituzione; è rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, inserente dopo l’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 un art. 4-bis, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 101, 102, comma 2, 104, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione.
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Tribunale Roma, N.-26 Settembre 2008

(Tribunale Roma
N: - 26 Settembre 2008)

Est. Conte – Di R. c. Poste Italiane Spa.

Note: Contratto a termine, rapporti pendenti e norma transitoria ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/2001...

Contratto a termine – Poste Italiane Spa – Sussistenza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n. 368/01 per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1, Cost. – Regime transitorio ex art. 4-bis, d.lgs. n. 368/01, introdotto dall’art. 21, comma 1-bis, legge n. 133/08 – Sussistenza della questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2, 101, 102, comma 2, 104, comma 2, e 117, comma 1, Cost.

È rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11 del d.lgs. n. 368/2001, per contrasto con gli artt. 76, 77 e 117, comma 1, della Costituzione; è rilevante, e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge n. 133/2008, inserente dopo l’art. 4 del d.lgs. n. 368/2001 un art. 4-bis, per contrasto con gli articoli 3, comma 1, 24, comma 2, 101, 102, comma 2, 104, comma 2, e 117, comma 1, della Costituzione.
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Osservatorio sulla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, Le decisioni nel trimestre ottobre-dicembre 2008, Rapporto di lavoro

Articolo scritto da:
1. Illegittimità costituzionale della previsione di una tutela esclusivamente risarcitoria e non reintegratoria per i direttori delle Asl privati dell’incarico in ragione di un illegittimo sistema regionale di spoiling system. — 2. Illegittimità costituzionale della previsione del divieto di prosecuzione sino alla scadenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 276/2003.
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La Corte Costituzionale, Le decisioni nel trimestre ottobre-dicembre 2008, Sicurezza sociale

(Corte Costituzionale
, n.)

Articolo scritto da:
1. Assistenza sanitaria per italiani all’estero. — 2. Benefìci previdenziali amianto. — 3. Enti pubblici creditizi. — 4. Perequazione della maggiorazione per ex combattenti.
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Rapporto di lavoro

Il contratto a termine tra princìpi comunitari e interpretazioni nazionali

L’Europa continua a offrire l’opportunità di verificare se e in che modo l’interpretazione della Direttiva in materia di lavoro a tempo determinato offerta dalla Corte di Giustizia Ce possa risolvere una serie di problematiche che sono emerse in relazione alla formulazione del d.lgs. n. 368/2001 e su cui, anche a causa delle ultime modifiche intervenute, si continuerà di certo a discutere
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Corte di Giustizia, N.C-268/06-15 Aprile 2008

(Corte di Giustizia
N:C-268/06 - 15 Aprile 2008)

Grande Sezione, 15 aprile 2008, causa C-268/2006 – Pres. Skouris, Avv. Gen. Kokott – Impact c. Minister for agriculture and food et al.

Note: Il contratto a termine tra princìpi comunitari e interpretazioni nazionali

Contratto a termine – Giurisdizione speciale – Competenza a conoscere domande fondate sulla direttiva – Principio di effettività – Autonomia procedurale degli Stati membri. Contratto a termine – Carattere incondizionato e preciso della clausola 4.1. – Efficacia diretta – Sussistenza.

La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla Direttiva n. 1999/70, è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi a un giudice nazionale, mentre ciò non si verifica per la clausola 5, punto 1, del suddetto Accordo quadro. (2)
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Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

L’ordinanza che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, perché «di particolare importanza», ha posto alla Corte una serie di questioni e innanzitutto ha chiesto di stabilire se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale diverso tanto dal danno morale quanto da quello biologico e consistente «nella lesione del fare a-reddituale della vittima e scaturente dalla lesione di valori costituzionalmente garantiti»
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Corte di Cassazione, N.26972-11 Novembre 2008

(Corte di Cassazione
N:26972 - 11 Novembre 2008)

Sezioni Unite – Pres. Carbone, Est. Preden, P.M. Iannelli (conf.) – Procedimento rimesso alle Ss.Uu. con ordinanza n. 4712/2008 al fine dell’esame di questione di particolare importanza.

Note: Brevi osservazioni sulla tutela dei danni-conseguenza non patrimoniali e delle garanzie costituzionali in materia di lavoro

Danno – Danno non patrimoniale – Categoria generale – Danno esistenziale – Autonomia – Esclusione. Danno – Diritti inviolabili della persona – Danno non patrimoniale – Risarcibilità. Danno – Rapporto di lavoro – Danni-conseguenza non patrimoniale – Risarcibilità

Il danno non patrimoniale è categoria generale del diritto non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: in particolare non può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata «danno esistenziale» atteso che ciò determinerebbe la confluenza nella categoria della atipicità del danno in questione; tale situazione infatti non è voluta dal legislatore, né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’art. 2059 cod. civ. che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili
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Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione nel caso di specie si segnala per essersi discostata in maniera singolare dal prevalente giurisprudenziale in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repéchage; orientamento, questo, secondo il quale il datore di lavoro ha l’onere di provare «l’impossibilità di adibire il lavoratore allo svolgimento di altre mansioni analoghe a quelle svolte in precedenza
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Corte di Cassazione, N.21579-13 Agosto 2008

(Corte di Cassazione
N:21579 - 13 Agosto 2008)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Bandini, P.M. Salvi – D. V. (avv.ti Abati, Sotgiu) c. La Rosa Dei Venti Srl (avv.ti Longheu, Tirelli). Diff. Corte d’Appello Cagliari 27 giugno 2005.

Note: Per evitare il licenziamento si può dequalificare?

Licenziamento individuale – Giustificato motivo oggettivo – Illegittimità – Adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle di assunzione – Consenso del lavoratore – Legittimità – Conservazione del posto di lavoro – Onere della prova a carico del datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l’espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, ma anche di avere prospettato al lavoratore licenziato, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un suo impiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale, purché tali mansioni inferiori siano compatibili con l’assetto organizzativo aziendale insindacabilmente stabilito dall’imprenditore.
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Giustificato motivo di assenza alla visita di controllo domiciliare

La sentenza in commento affronta il tema del giustificato motivo di assenza del lavoratore, alla visita domiciliare, in caso di malattia: con violazione pertanto dell’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste
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Corte di Cassazione, N.20080-21 Luglio 2008

(Corte di Cassazione
N:20080 - 21 Luglio 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Maiorano, P.M. Apice – Inps (avv.ti Fabiani, Triolo e De Rose) c. R. M. F. (avv.ti Bussa e Pini). Conf. Corte d’Appello Torino 7 aprile 2005.

Note: Giustificato motivo di assenza alla visita di controllo domiciliare
Parole chiave: Malattia :: Visita di controllo ::

Malattia – Visita di controllo – Obbligo di reperibilità – Assenza del lavoratore – Sanzioni disciplinari – Giustificato motivo di assenza – Concomitanza di prestazioni sanitarie e controlli medici – Criteri di giustificabilità.

L’effettuazione di un elettrocardiogramma e la visita cardiologia, data la natura delle prestazioni, presentano di per sé un certo carattere di urgenza se non di assoluta indifferibilità tale da giustificare l’assenza alla visita di controllo, anche in ragione del fatto che l’eventuale differimento di un appuntamento già fissato comporta il rischio di un rinvio molto lungo stanti le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario. Del resto, per giustificare la violazione dell’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento da casa.
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Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, si sofferma, fra l’altro, sulla questione del possibile assoggettamento del contratto collettivo pubblico alla regola di parità di trattamento. La Corte, in sostanza, afferma che nel lavoro pubblico il principio di parità «vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo», ma anche che la parità «non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede», cioè in sede collettiva
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Corte di Cassazione, N.16504-18 Giugno 2008

(Corte di Cassazione
N:16504 - 18 Giugno 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Curcuruto, P.M. Fedeli (diff.) – Univ. Studi Basilicata c. Tedesco (avv. Di Pardo). Diff. Trib. Potenza 10 giugno 2004.

Note: Contratto collettivo e parità nel lavoro pubblico

Contratto collettivo – Lavoro pubblico – Inquadramento – Parità – Discriminazione.

La clausola di cui all’art. 74, comma 4, Ccnl comparto Università 9 agosto 2000 – là dove, segnatamente, recita: «con l’art. 74 del Ccnl le parti hanno legittimamente delineato il sistema di inquadramento del personale nelle nuove categorie, né può configurarsi un contrasto tra la citata norma contrattuale e l’art. 52, d.lgs. n. 165/2001» – non è affetta da nullità, giacché: 1) non si può ravvisare un contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 45, d.lgs. n. 165, cit., in quanto tale principio vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede;
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Incidenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. sul superamento del periodo di comporto. quali conseguenze

Le conclusioni a cui è giunta la Corte d’Appello di Torino nella sentenza in nota offrono numerosi spunti riflessivi in merito alla responsabilità del datore di lavoro di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore prevista dall’art. 2087 cod. civ. e le conseguenze, sul piano probatorio, derivanti dalla suddetta responsabilità.Il riferimento al generale obbligo di sicurezza del datore di lavoro assume inoltre, nel caso di specie, una valenza particolare, in ragione della condizione di invalidità della lavoratrice in parola, illegittimamente licenziata
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Corte Appello Torino, N.170-21 Marzo 2008

(Corte Appello Torino
N:170 - 21 Marzo 2008)

Pres. Sanlorenzo, Cons. Mancuso, Cons. Grillo Pasquarelli – M. R. (avv. Lamacchia) c. Ma. Ca. Srl (avv.ti Bianchi e Pericoli).

Note: Incidenza della responsabilità ex art. 2087 cod. civ. sul superamento del periodo di comporto. quali conseguenze

Licenziamento individuale – Illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto – Infortunio sul lavoro del lavoratore avviato obbligatoriamente al lavoro e svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute – Responsabilità del datore di lavoro per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. – Onere della prova.

È illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice avviata obbligatoriamente quale invalida civile per superamento del periodo di comporto causato da una prolungata assenza dovuta a infortunio sul lavoro, qualora il datore di lavoro non provi di aver adibito la lavoratrice stessa a mansioni compatibili con il suo stato di salute, nonché di aver adottato tutte le cautele necessarie a eliminare il rischio lavorativo, così come previsto dall’art. 2087 cod. civ.
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Clausola di stabilità e buona fede: continuità occupazionale significa «lavorare»

L’ordinanza in commento si segnala per aver affrontato «in un sol colpo» differenti istituti tuttora controversi nel panorama dottrinale e giurisprudenziale. Innanzitutto, il giudice della cautela ha definito la questione della competenza territoriale relativa ai processi promossi da parte degli informatori scientifici del farmaco,
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Tribunale Larino, N. 1533 -30 Luglio 2008

(Tribunale Larino
N: 1533 - 30 Luglio 2008)

Est. Aceto – G. G. (avv.ti Piccinini, Reni, Martelloni, Salemme, D’Adamo) c. M. S. Pharma Services Srl (avv.ti G. e A. Simonetti, De Michele).

Note: Clausola di stabilità e buona fede: continuità occupazionale significa «lavorare»

Trasferimento di azienda – Patto di stabilità – Continuità occupazionale – Interpretazione secondo buona fede – Effettività della prestazione – Illiceità della collocazione in Cassa integrazione guadagni – Sussiste. Controversie di lavoro – Competenza per territorio – Società farmaceutica – Dipendenza – Coincidenza con la residenza dell’informatore scientifico del farmaco – Sussiste.

Il patto di stabilità che garantisce la continuità occupazionale per un certo lasso di tempo è da intendersi come garanzia di svolgimento effettivo della prestazione lavorativa in relazione al periodo pattuito. Pertanto la collocazione in Cig nel corso di tale intervallo temporale integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale per contrarietà al principio di buona fede nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, ancor più se la messa in Cig appare caratterizzata da illogicità e indeterminatezza nell’indicazione e nell’attuazione dei criteri di scelta dei lavoratori
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Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005

L’art. 70 del d.lgs. n. 151/2001, corretto nel 2003 dalla legge n. 289, scrive, regolando l’indennità di maternità per le libere professioniste, che alle stesse, «iscritte a una cassa di previdenza e assistenza di cui alla tabella D allegata al presente Testo Unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa», e il successivo art. 72 estende il medesimo diritto alle situazioni di adozione e affido.
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Tribunale Firenze, N.-20 Giugno 2008

(Tribunale Firenze
N: - 20 Giugno 2008)

Pres. Muntoni – avv. F. (in proprio) c. Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (avv.ti Lucani e Cecchetti).

Note: Il padre libero professionista dopo la sentenza Corte Cost. n. 385/2005

Maternità – Indennità – Estensione ai padri liberi 70, d.lgs. n. 151/2001, ex sentenza Corte Ammissibilità. Maternità – Cassa nazionale di previdenza e assistenza giuridica di fondazione di Diritto privato – Cumulo rivalutazione monetaria del credito maturato.

L’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 70, comma 1, d.lgs. n. 151/2001, consente di riconoscere il diritto all’indennità di maternità anche al padre libero professionista in alternativa alla madre che decida di non avvalersene. La natura giuridica di fondazione di Diritto privato della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense esclude che al relativo credito sia applicabile la norma limitativa del cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, legge n. 412/1991.
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La condotta di mobbing in ambito lavorativo può configurare il delitto di maltrattamenti

Il reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli si applica anche nel rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai fini dell’art. 572 cod. pen., il prestatore di lavoro è soggetto rientrante nella qualifica di «persona sottoposta alla sua autorità».
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Tribunale Roma, Sez. IV pen., N.10418-5 Marzo 2008

(Tribunale Roma, Sez. IV pen.
N:10418 - 5 Marzo 2008)

Est. S. Iulia – A. Sciarretta, O. Fanella e M. Raponi imputati; Nina Lopez parte civile Diff. Trib. Roma 4 maggio 2005.

Note: La condotta di mobbing in ambito lavorativo può configurare il delitto di maltrattamenti

Mobbing – Comportamento vessatorio sul luogo di lavoro – Mancata reintegrazione nelle mansioni – Costituisce anche reato – Maltrattamento di persone sottoposte all’autorità

Il reato di maltrattamento in famiglia o verso i fanciulli si applica anche nel rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai fini dell’art. 572 cod. pen., il prestatore di lavoro è soggetto rientrante nella qualifica di «persona sottoposta alla sua autorità». In particolare è configurabile il reato di cui all’art. 572 cod. pen. per «maltrattamenti» nel comportamento degli imputati che, in violazione della statuizione del giudice in favore della lavoratrice, non reintegrino la medesima nelle mansioni precedentemente svolte ma anzi attuino nei suoi confronti condotte «mobizzanti»
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Lavoro a termine e principio di eguaglianza

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto a termine
Nel sistema delineato dal d.lgs. n. 368 del 2001 e successive modifiche, l’ipotesi generale di lavoro a termine è, come noto, costituita dall’art. 1, d.lgs. citato. Questa fattispecie, tuttavia, non rappresenta l’unico caso di apposizione del limite di durata previsto dal legislatore delegato.
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Tribunale Roma, N.-26 Febbraio 2008

(Tribunale Roma
N: - 26 Febbraio 2008)

Est. Delle Donne – Rizzo (avv. Iorio) c. Poste Italiane Spa (avv. Grassi).

Note: Lavoro a termine e principio di eguaglianza

Contratto a termine – Art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368/ Questione di legittimità costituzionale ex artt. 3, comma 1, e 104 Cost. – Rilevante e non manifestamente infondata.

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1-bis, d.lgs. n. 368 del 2001, in relazione all’art. 3, comma 1, Cost. Il differente e ingiustificato trattamento nei confronti dei lavoratori di Poste Italiane Spa consiste nella dispensa dall’obbligo di indicare i motivi di apposizione del limite di durata come, invece, è statuito dalla generale disciplina sul lavoro a termine di cui all’art. 1 del d.lgs. citato.
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Diritto sindacale

Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Con la pronuncia in epigrafe la Suprema Corte affronta diverse questioni riconducibili all’ambito del dovere di informazione del datore di lavoro alle rappresentanze sindacali, quali il contenuto della comunicazione, il suo ambito di riferimento e le conseguenze del mancato rispetto della procedura
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Corte di Cassazione, N.13381-23 Mag 2008

(Corte di Cassazione
N:13381 - 23 Mag 2008)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Consigliere Picone, P.M. Riello – R. G. (avv.ti D’Angelo e Poto) c. Ideal Standard – Divisione American Standard Italia Srl (avv. Scocozza). Conf. App. Salerno 19 maggio 2004.

Note: Sulla comunicazione dei criteri di scelta alle rsa

Licenziamento collettivo – Informazione e consultazione dei sindacati – Irrituale – Inefficacia dei licenziamenti – Esclusione

In tema di licenziamento collettivo, nel caso in cui venga disposta la chiusura di un settore o ramo d’azienda, la mancata indicazione da parte del datore di lavoro, nella comunicazione resa alle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 4, legge n. 223 del 1991, delle ragioni che non hanno consentito l’adozione di misure alternative al recesso, non comporta l’inefficacia dei licenziamenti. (Massima non ufficiale)
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Legittimità del direttore amministrativo allo svolgimento della funzione di rappresentante sindacale aziendale

È, infatti, oramai invalsa in dottrina e in giurisprudenza l’interpretazione del concetto di «ambito sindacale» quale nesso (O «riconoscimento», Giugni, cit., p. 84; Cass. 8 settembre 1981, n. 5057, in Foro it., 1982, 1011) tra l’organizzazione sindacale e la rappresentanza aziendale, escludendo che quest’ultima possa essere considerata quale organo interno delle associazioni
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Corte di Cassazione, N.1582-24 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:1582 - 24 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Ciceretti, Est. Picone – Fa. Ci. Um. (avv. Ghera) c. Co. De. Bum. (avv. Centofanti). Diff. Corte d’Appello Perugia 12 luglio 2006.

Note: Legittimità del direttore amministrativo allo svolgimento della funzione di rappresentante sindacale aziendale
Parole chiave: rappresentante sindacale ::

Condotta antisindacale – Legittimazione ad agire – Organismi locali periferici – Individuazione – Rsa – Costituzione «nell’ambito» di determinate associazioni sindacali – Direttore amministrativo – Rappresentante sindacale – Incompatibilità – Non sussiste.

La legge n. 300 del 1970, art. 19, attribuisce ai lavoratori il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in ogni unità produttiva, «nell’ambito delle associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttiva», dovendosi l’espressione «nell’ambito» interpretare nel senso che queste ultime non possono limitare in alcun modo tale facoltà, restando solo libere di accogliere o non nel proprio seno le predette rappresentanze; ne discende che ben possono i dirigenti delle Rsa non essere iscritti al sindacato e persino appartenere a categorie professionali non rappresentante dal sindacato. (Massima non ufficiale)
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Sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

La sentenza che si commenta offre l’occasione per riflettere sulla rilevanza delle irregolarità compiute nel corso della procedura di mobilità ai fini della legittimità dei licenziamenti intimati ai singoli lavoratori
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Corte di Cassazione, N.528-11 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:528 - 11 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Vidiri, P.M. Salvi – Soc. Varta Batterie (avv.ti Magrini, Damoli e Pisa) c. S. M. G. (avv. Panici). Diff. Corte d’Appello Venezia 12 febbraio 2004.

Note: Sull’efficacia sanante delle irregolarità della procedura in caso di accordo delle organizzazioni sindacali

Licenziamento collettivo – Procedimento – Incompletezza delle comunicazioni prescritte per l’avvio della procedura di mobilità – Stipula di accordi sindacali – Effetti.

In ragione del fine delle informative sulla procedura di mobilità, che è quello di favorire la gestione contrattata della crisi, la circostanza che sia stato in concreto raggiunto tale fine, per essere stato stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, assume rilevanza nel giudizio di completezza della comunicazione di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 223 del 1991. Eventuali insufficienze o inadempienze informative possono, in ogni caso, essere fatte valere dalle organizzazioni sindacali e non dai singoli lavoratori, salvo che questi ultimi dimostrino la idoneità in concreto di siffatte informative a fuorviare o ledere l’esercizio dei poteri di controllo preventivo attribuiti alle organizzazioni sindacali, con ricadute a essi lavoratori pregiudizievoli. (1)
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Ancora sulla selezione delle organizzazioni sindacali legittimate ex artt. 19 e 28 dello statuto dei lavoratori

La sentenza in epigrafe si segnala in quanto interviene nuovamente sul delicato problema della selezione delle organizzazioni sindacali: a) ammesse a costituire le Rsa di cui all’art. 19 della legge n. 300/70 – quindi, titolari delle prerogative riconosciute dal Titolo III della stessa legge: assemblea, art. 20; permessi retribuiti e non, artt. 23 e 24 ecc. –; b) legittimate a proporre ricorso ai sensi dell’art. 28, Stat. lav.
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Corte di Cassazione, N.520-11 Gennaio 2008

(Corte di Cassazione
N:520 - 11 Gennaio 2008)

Sez. lav. – Pres. Ciciretti, Est. Vidiri, P.M. Velardi (conf.) – C. B. H. Spa (avv.ti Ghera e Garofalo) c. Fials. Conf. Corte d’Appello Bari 8 febbraio 2005.

Note: Ancora sulla selezione delle organizzazioni sindacali legittimate ex artt. 19 e 28 dello statuto dei lavoratori
Parole chiave: legittimazione sindacale ::

Condotta antisindacale – Procedimento ex art. 28 Stat. lav. – Legittimazione attiva – Carattere nazionale del sindacato – Criteri. Rappresentanze sindacali aziendali – Disciplina conseguente al referendum dell’11 luglio 1995 – Incidenza sui presupposti di applicazione della legislazione di sostegno dei sindacati. Rappresentanze sindacali aziendali – Costituzione – Criteri – Sottoscrizione di accordi collettivi gestionali.

Al fine del riconoscimento del carattere «nazionale» dell’associazione sindacale – richiesto per legittimare, a fronte di condotte lesive dei diritti sindacali, l’azione per repressione della condotta antisindacale ex articolo 28 Stat. lav. – assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture dell’associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta, espressione di una forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio-economico dell’intero paese. (1)
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Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

La sentenza in commento riguarda il caso di una procedura per licenziamento collettivo in cui la società datrice, in esito a una complessa vicenda di successione di due imprese nella gestione di un appalto di vigilanza, aveva disposto il licenziamento delle maestranze in violazione delle prescrizioni dell’art. 4, legge n. 223/1991, in particolare omettendo la comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della fase sindacale.
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Tribunale Torre Annunziata, N.183-20 Marzo 2008

(Tribunale Torre Annunziata
N:183 - 20 Marzo 2008)

Est. Rocco – F. C. e al. (avv. Riccio) c. L. P. Srl (avv.ti Pignataro, Di Blasio e Fortunato).

Note: Ancora in tema di procedura sui licenziamenti collettivi

Licenziamento collettivo – Procedura – Mancata richiesta esame congiunto – Omessa comunicazione all’autorità amministrativa dell’esito della cd. fase sindacale – Art. 4, comma 6, legge n. 223/1991 – Inosservanza – Licenziamento – Inefficacia.

È nullo, ai sensi dell’art. 5, comma 3, legge n. 223/1991, il licenziamento disposto in esito alla procedura di mobilità nel caso in cui il datore di lavoro ometta di dare comunicazione all’autorità amministrativa, ex art. 4, comma 6, della stessa legge, dell’esito della fase sindacale, anche nel caso in cui la consultazione non abbia avuto corso a causa della mancata richiesta da parte delle rappresentanze e associazioni sindacali dell’esame congiunto.
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Sicurezza sociale

La problematica della diversa età pensionabile per i lavoratori e le lavoratrici tra ambiguità legislative ed equivoci

La questione di principio è stata affrontata in Italia dalla dottrina già da molti anni (Cfr. Pessi, Lavoro e discriminazioni femminili, in Lavoro e discriminazione, Milano, 1996: «A meno di non riproporre modelli obsoleti di differenziali fisico-psicologici […] deve convenirsi che la previsione normativa di due diverse età pensionabili contrasta palesemente con il principio dell’uguaglianza tra i sessi»;
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Corte di Giustizia Ce, N.c-46/07-13 Novembre 2008

(Corte di Giustizia Ce
N:c-46/07 - 13 Novembre 2008)

IV Sezione – Pres. Lenaerts, Est. Von Danwitz – Commissione delle Comunità europee c. Repubblica italiana.

Note: La problematica della diversa età pensionabile per i lavoratori e le lavoratrici tra ambiguità legislative ed equivoci
Parole chiave: età pensionabile :: parità ::

Parità di trattamento – Inadempimento di uno Stato – Art. 141 Ce – Politica sociale – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Nozione di «retribuzione» – Regime pensionistico dei dipendenti pubblici.

La normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne contrasta con gli obblighi di cui all’art. 141 Ce.
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Unione solidale registrata fra persone omosessuali e pensione superstiti

Il caso affrontato dalla Corte di Lussemburgo non appare affatto semplice. Nelle cinque articolate questioni pregiudiziali rinviate il 20 giugno 2006, il giudice tedesco chiede alla Corte di definire se violi la Direttiva n. 2000/78 il diniego dell’ente di previdenza dei lavoratori dei teatri tedeschi di riconoscere al sig. Tadao Maruko la pensione di vedovo a titolo delle prestazioni ai superstiti previste dal regime previdenziale obbligatorio di categoria al quale era iscritto il suo partner, deceduto, con il quale aveva contratto un’unione stabile registrata.
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Corte di Giustizia Ce, N.c-267/06-1 Aprile 2008

(Corte di Giustizia Ce
N:c-267/06 - 1 Aprile 2008)

Grande Sezione, 1° aprile 2008, causa C-267/06 – Pres. Skouris, Est. Klucka – Avv. Gen. Ruiz-Jarabo Colomer – Tadao Maruko c. Versorgungsanstalt der deutschen Buhnen.

Note: Unione solidale registrata fra persone omosessuali e pensione superstiti
Parole chiave: pensione superstiti :: unioni civili ::

Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Direttiva n. 2000/78 – Ambito di applicazione – Pensione superstiti e regime previdenziale di categoria – Art. 141 Ce – Inclusione. Parità di trattamento – Coppia omosessuale con unione stabile registrata – Pensione di reversibilità – Esclusione – Discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale.

Una prestazione ai superstiti rientra nella sfera di applicazione della Direttiva n. 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, qualora siffatta prestazione sia concessa nell’ambito di un regime previdenziale di categoria gestito da un ente di previdenza di una categoria particolare di lavoratori tale regime abbia origine in un contratto collettivo di lavoro mirante a costituire un supplemento alle prestazioni previdenziali dovute in forza della normativa nazionale di applicazione generale, sia finanziato esclusivamente dai lavoratori e dai datori di lavoro del settore considerato, a esclusione di qualsiasi intervento finanziario pubblico, e sia destinato, ai sensi del contratto collettivo, a dett
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Il diritto dell’Unione europea mortificato dalla «autosufficienza» della Corte di Cassazione

È un fatto che il principio di non discriminazione, in base alla «cittadinanza», nella materia della sicurezza sociale, previsto dagli Accordi Ce-Algeria, Ce-Marocco e Ce- Tunisia – prima di «cooperazione» e ora di «associazione» – passa praticamente inosservato, nonostante la presenza di una consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, a partire dalla sentenza Kziber, n. 18/90 del 31 gennaio 1991.
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Corte di Cassazione, N.24278-29 Settembre 2008

(Corte di Cassazione
N:24278 - 29 Settembre 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Cuoco, P.M. Pivetti (diff.) – D. B. (avv.ti Andreoni e Balsamo) c. Inps (avv.ti Fabiani, Triolo e Stumpo) e Comune di Marsala (n. c.).

Note: Il diritto dell’Unione europea mortificato dalla «autosufficienza» della Corte di Cassazione

Assegno per il nucleo familiare art. 65, legge n. 448/1988 – Art. 65, comma 1, dell’Accordo di associazione Ce-Tunisia del 17 luglio 1995 – Principio di non discriminazione in base alla nazionalità nella materia della sicurezza sociale – Esclusione.

Considerando l’espresso riferimento alla attività professionale salariata (art. 64 del predetto Accordo), alle condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (espressione ripetuta nell’art. 64, commi 1 e 2), nonché agli aspetti della previdenza sociale attinenti alle prestazioni in caso di malattia e di maternità, di invalidità, di vecchiaia, di reversibilità, le prestazioni per infortuni sul lavoro e per malattie professionali, le indennità in caso di decesso, i sussidi di disoccupazione e le prestazioni familiari, è da ritenere che il beneficio ivi previsto (in quanto connesso al lavoro, alla retribuzione e al licenziamento, e attinente a specifiche prestazioni connesse a un rapporto di lavoro in atto) abbia natura previdenziale.
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