1. — La pronuncia della Cassazione in commento riguarda il licenziamento di un dipendente di una società esercente servizi automobilistici in concessione. Il pretore, nel giudizio di primo grado, dichiara illegittimo il licenziamento e, in considerazione delle dimensioni dell’impresa, applica l’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (cd. tutela «obbligatoria»). Il datore di lavoro viene, pertanto, condannato al pagamento del risarcimento del danno liquidato in tre mensilità dell’ultima retribuzione.
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Sez. lav. – Pres. Senese, Est. De Matteis, P.M. Sepe (concl. conf.) – G. C. & Figli Srl (avv. Barberis) c. S. G. (avv.ti Pasquino, Bevilacqua, Inzillo). Rigetta, Trib. Vibo Valentia, 24 maggio 2002.
Lavoro subordinato – Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Collegamento economico-funzionale fra due imprenditori societari – Imputazione del rapporto in capo a uno di essi anche all’altro – Ammissibilità – Condizioni.
Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consente di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
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