Licenziamento collettivo – Ambito di riferimento – Reparto – Ammissibilità.
In caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta, dettati dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva o del settore interessato alla ristrutturazione qualora la predeterminazione del campo di selezione non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (1)