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ANNO LVIII - 2007 - N3

Introduzione

Ricordo di Bruno Trentin

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Il nostro compito e privilegio è di ricordare un profilo poco noto della personalità di Bruno Trentin: quello che attiene alla sua notevolissima caratura di politico del diritto; non meno importante, a nostro modo di vedere, della sua indiscussa e notissima statura di sindacalista e di uomo politico. Pochi forse lo sanno, ma le idee guida all’origine di alcune delle più importanti leggi in tema di Diritto del lavoro e sindacale dell’ultimo scorcio del XX secolo risalgono proprio all’intuizione di Bruno Trentin, tanto fermo e determinato e anche poco disposto a ripensamenti sui princìpi...

Il tema: immigrazione e lavoro. Analisi comparata e comunitaria

Il «popolo» degli immigrati e il diritto al lavoro: una partitura incompiuta

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SOMMARIO: 1. Gli immigrati e il diritto al lavoro tra costituzioni nazionali e diritto internazionale. — 2. Il mercato del lavoro segmentato e l’immigrato «affidabile». — 2.1. Le superiori giurisdizioni di legittimità costituzionale e amministrativa e i diritti propedeutici al lavoro. — 3. Quale diritto al lavoro per il legislatore comunitario: una promessa non mantenuta. — 4. La correzione della rotta ad Amsterdam e la riflessione sui diritti fondamentali. — 5. Le politiche nazionali e l’integrazione difficile. — ...
La legge italiana sull’immigrazione e l’inclusione sociale

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SOMMARIO: 1. Lo stato dell’arte fino alla XIV Legislatura. — 1.1. Il vizio di fondo: la negazione del carattere strutturale del fenomeno migratorio. — 1.2. L’accesso. — 1.3. Il Libro verde comunitario. — 1.4. I minori. — 1.5. Il contratto di soggiorno. — 1.6. Precarietà e lavoro degli immigrati. — 1.7. Immigrazione e alta qualificazione. — 1.8. Conclusioni. 2. — L’immigrazione nella XV Legislatura. — 2.1. I permessi di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo. — 2.2. Il ricongiungimento familiare. — 2.3. I decreti flussi. — 2.4. Il disegno di legge delega. — ...

Saggi

Riforme dei poteri del datore di lavoro in Spagna e struttura bilaterale del contratto di lavoro

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SOMMARIO: 1. L’intensificazione dei poteri dell’imprenditore nel rapporto di lavoro. — 2. Un approccio sistematico al contratto di lavoro. — 2.1. La ricostruzione costituzionale della logica del contratto: la bilateralità. — 2.2. Alcuni spunti sulla logica bilaterale del contratto e i poteri dell’imprenditore. — 3. Per una revisione della configurazione giuridica degli strumenti di tutela del lavoratore secondo la prospettiva della bilateralità del contratto.
Il ruolo potenziale dei diritti sociali fondamentali nel Trattato costituzionale dell’Unione europea

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Sull’opportunità di una indagine che valorizzi il carattere normativo del modello sociale dell’Unione europea. — 3. L’adesione dell’Ue alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. — 4. L’incorporazione e la rinnovata posizione dei diritti fondamentali. — 5. L’ambito di applicazione della Carta di Nizza dopo la transizione costituzionale. — 6. L’impatto dei nuovi diritti sociali fondamentali nella definizione del modello sociale europeo.
La potestà regionale in materia di lavoro

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SOMMARIO: 1. La potestà legislativa regionale in materia di (mercato del) lavoro. — 2. La potestà regolamentare della Regione. — 3. La allocazione delle funzioni amministrative. — 4. Segue: il potere di vigilanza. — 5. Segue: la potestà sanzionatoria. — 6. Segue: il potere sostitutivo regionale. — 7. Conclusioni: la centralità del principio di «leale collaborazione».

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2007 - Rapporto di lavoro

SOMMARIO: 1. Anche il coniuge convivente può fruire del congedo per assistenza di «soggetto con handicap in situazione di gravità». — 2. Non violano le competenze delle Regioni i limiti alla spesa per il loro personale dettati dalla legge finanziaria 2006. — 3. Riserva di contrattazione collettiva per la determinazione degli inquadramenti e dei trattamenti retributivi dei dipendenti di enti regionali (il caso degli addetti agli uffici stampa della Regione Sicilia). — ...
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Osservatorio: sicurezza sociale

Sicurezza sociale

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Parole chiave: sicurezza sociale
SOMMARIO: 1. «Bonus bebè» e competenze regionali — 2. Congedo parentale per il coniuge del disabile.
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Rapporto di lavoro

La legislazione regionale sull’apprendistato professionalizzante ancora al vaglio della Corte Costituzionale

1. — Le recenti sentenze della Corte Costituzionale nn. 21 e 24 del febbraio 2007 rappresentano un’opportunità di riflessione per l’interprete in ordine all’intricato concorso di competenze (esclusiva dello Stato, concorrente tra Stato e Regioni, ed esclusiva della Regione) in materia di apprendistato professionalizzante.
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Corte Costituzionale, N.21-2 Febbraio 2007

(Corte Costituzionale
N:21 - 2 Febbraio 2007)

Pres. Flick, Red. Amirante – Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Salvatorelli) c. Regione Sardegna (avv. Romano).

Note: La legislazione regionale sull’apprendistato professionalizzante ancora al vaglio della Corte Costituzionale
Parole chiave: apprendistato ::

Profili formativi dell’apprendistato professionalizzante – Illegittimità della prevalenza della formazione esterna – Non fondata – Coinvolgimento delle Università nel sistema dei servizi per l’impiego – Illegittimità della partecipazione delle Università alla Commissione regionale e alle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro – Non fondata.

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli artt. 38, comma 2, 5, commi 1 e 3, 8, comma 3, lettera e, e 11, comma 6, lettera e, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20, Regione Sardegna (Norme in materia di promozione dell’occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e di servizi per l’impiego), che dispongono la prevalenza della formazione esterna rispetto alla formazione cosiddetta «formale», e che stabiliscono la partecipazione di rappresentanti della scuola, della formazione e delle Università al sistema regionale dei servizi per il lavoro,...
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Corte Costituzionale, N.24-6 Febbraio 2007

(Corte Costituzionale
N:24 - 6 Febbraio 2007)

Pres. Flick, Red. Amirante – Presidente del Consiglio dei ministri (avv. Salvatorelli) c. Regione Puglia (avv. Speziale).

Note: La legislazione regionale sull’apprendistato professionalizzante ancora al vaglio della Corte Costituzionale
Parole chiave: apprendistato ::

Riparto di competenze legislative in materia di apprendistato professionalizzante – Illegittimità della deroga al principio della previa intesa con le parti sociali per la definizione dei profili formativi – Fondata – Illegittimità della prevalenza della formazione esterna – Non fondata – Illegittimità della norma regionale che disciplina la formazio- ne interna – Fondata.

L’art. 2, comma 2, della legge regionale 22 novembre 2005, n. 13, Regione Puglia (Disciplina in materia di apprendistato professionalizzante) è costituzionalmente illegittimo in quanto, in violazione del principio di leale collaborazione, stabilisce che, se l’intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro riguardo ai profili formativi dell’apprendistato professionalizzante non è raggiunta entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale provvede unilateralmente, acquisiti i pareri delle organizzazioni di cui al comma 1, e cioè gli enti bilaterali e le suddette organizzazioni. (2)
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Licenziamento del dirigente non apicale e applicazione della tutela reale

1. — La qualificazione della figura del dirigente apicale e dello pseudo-dirigente — Il legislatore del 1942 aveva considerato il dirigente quale alter ego dell’imprenditore: colui che con ampio potere decisionale e gestorio è preposto alla conduzione dell’intera azienda o di un ramo autonomo di essa. Il dirigente quindi, in virtù della sola appartenenza a tale posizione verticistica, dei vantaggi e dei benefìci economici connessi alla stessa, ...
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Cassazione, N.27464-22 Dicembre 2006

(Cassazione
N:27464 - 22 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Pres. Senese, Rel. D’Agostino – Consorzio Agrario Regione della Lucania e Taranto Scarl (avv. Vesci) c. L. E. (avv. Semeraro).

Note: Licenziamento del dirigente non apicale e applicazione della tutela reale
Parole chiave: licenziamento del dirigente ::

Licenziamento individuale – Distinzione tra la figura di dirigente apicale e pseudo-dirigente – Ambito di operatività – Ampi poteri di iniziativa e discrezionalità – Mancanza – Limitazione di responsabilità – Applicabilità della legge n. 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 – Reintegrazione nel posto di lavoro.

La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, ovvero a una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo e un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell’impiegato con funzioni direttive, che è preposto a un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo...
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Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e patto di prova nel pubblico impiego

1. — Premessa — La questione generante la sentenza in commento è, sotto più punti di vista, abbastanza complessa. La complessità emerge sin nella fase iniziale della lite e persiste in quella finale; essa è anzitutto addebitabile alla particolare fattispecie integrata dai fatti, da cui scaturisce la pluralità dei soggetti coinvolti e i relativi ricorsi e contro-ricorsi: trattasi, infatti, di un caso di mobilità volontaria nel pubblico impiego. ...
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Cassazione, N.26420-12 Dicembre 2006

(Cassazione
N:26420 - 12 Dicembre 2006)

Ss.Uu. – Pres. Nicastro, Est. De Matteis, P.M. Palmieri (concl. diff.) – I ricorso M. P. (avv.ti Maresca e Pedrazzoli) c. Comune di Trenzano (avv.ti Morsillo e Lascioli), nonché c. Comune di Roccabianca. II ricorso Comune di Trenzano (avv.ti Morsillo e Lascioli) c. Comune di Roccabianca, M. P. III ricorso Comune di Roccabianca (avv.ti Giuffrè e Monegatti) c. M. P., Comune di Trenzano. Cassa App. Bologna 28 novembre 2003.

Note: Modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e patto di prova nel pubblico impiego

Mobilità volontaria – Cessione del contratto – Rifiuto del patto di prova e illegittimo licenziamento – Giurisdizione.

La mobilità volontaria prevista dall’art. 33 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dall’art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell’amministrazione ad quem, ove il patto di prova sia stato già superato nell’amministrazione a quo. (1)
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Mobilità orizzontale, clausola di fungibilità e valorizzazione della professionalità potenziale

1. — I fatti di causa— Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione investite della questione ex art. 374, comma 2, cod. proc. civ. analizzano il tema della mobilità endo-aziendale del lavoratore, nella peculiare prospettiva dell’accertamento della legittimità di clausole di fungibilità introdotte dalla contrattazione collettiva allo scopo di immettere elementi di flessibilità nell’esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro. ...
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Cassazione, N.25033-24 Novembre 2006

(Cassazione
N:25033 - 24 Novembre 2006)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, P.M. Iannelli – O. R. (avv.ti Galleano e Scarselli) c. Poste Italiane Spa (avv.ti Fiorillo e Trifirò).

Note: Mobilità orizzontale, clausola di fungibilità e valorizzazione della professionalità potenziale

Mansioni – Mobilità orizzontale – Contrattazione collettiva – Clausola di fungibilità tra le mansioni – Legittimità. Mansioni – Mobilità orizzontale – Contrattazione collettiva – Meccanismi di scambio, avvicendamento e rotazione – Valorizzazione della professionalità potenziale – Legittimità.

La contrattazione collettiva – se da una parte deve muoversi all’interno, e quindi nel rispetto, della prescrizione posta dal comma 1 dell’art. 2103 cod. civ. che fa divieto di un’indiscriminata fungibilità di mansioni che esprima- no in concreto una diversa professionalità, pur confluendo nella medesima declaratoria contrattuale e quindi pur essendo riconducibili alla matrice comune che connota la qualifica secondo la declaratoria contrattuale – è però autorizzata a porre meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale tra esse per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati in quella qualifica...
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Cigs, obblighi procedimentali e tutela dei lavoratori

1. — Premessa — Le sentenze in commento riguardano le modalità di collocazione dei lavoratori in cassa integrazione e le conseguenze della loro mancata osservanza, inserendosi nell’acceso dibattito in merito all’obbligatorietà del meccanismo della rotazione. In entrambi i casi, i lavoratori erano stati collocati in cassa integrazione straordinaria in violazione del criterio della rotazione, meccanismo in base al quale il datore di lavoro deve alternare tra loro i lavoratori sospesi o a orario ridotto, in modo tale che la minor retribuzione consistente nell’integrazione salariale...
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Cassazione, N.21820-12 Ottobre 2006

(Cassazione
N:21820 - 12 Ottobre 2006)

Sez. lav. – Pres. De Luca, Est. Cuoco, P.M. Gaeta (concl. conf.) – Fiat Auto Spa (avv.ti De Luca Tamajo e altri) c. B. L. (avv.ti Menghini e Carapelle). Conferma App. Torino 24 marzo 2003.

Note: Cigs, obblighi procedimentali e tutela dei lavoratori
Parole chiave: cigs ::

Cassa integrazione guadagni straordinaria – Rotazione del personale sospeso – Oneri procedurali – Violazione – Effetti – Risarcimento del danno – Prescrizione ordinaria.

In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza del personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo se non vede ritualmente e tempestivamente coinvolto a livello conoscitivo il lavoratore. L’allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro per effetto di un non corretto esercizio del potere del datore di lavoro costituisce un illecito contrattuale da cui consegue il diritto del dipendente al risarcimento del danno assoggettato a prescrizione ordinaria. (1)
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Corte d’Appello Genova, N.896-20 Settembre 2006

(Corte d’Appello Genova
N:896 - 20 Settembre 2006)

Sez. IV lavoro – Pres. Est. Russo – Ilva Spa (avv.ti Campi e Leopardi) c. B. P. (avv. Pissarello).

Note: Cigs, obblighi procedimentali e tutela dei lavoratori
Parole chiave: cigs ::

Cassa integrazione guadagni – Rotazione del personale sospeso – Violazione – Effetti – Risarcimento danni – Prescrizione ordinaria.

È illegittima la sospensione del lavoratore disposta dal datore di lavoro per l’intervento straordinario di integrazione salariale ove quest’ultimo abbia omesso di adottare il criterio della rotazione non adempiendo all’onere previsto dall’art. 1, legge 23 luglio 1991, n. 223. Tale omissione determina il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale che, seppur corrispondente alla retribuzione, è assoggettato a prescrizione ordinaria. (2)
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Ancora sull’ambito di riferimento del licenziamento collettivo

Nella sentenza in commento, la Suprema Corte, in sintonia con l’orientamento giurisprudenziale prevalente, ribadisce il principio che in presenza di un licenziamento collettivo per riduzione di personale questo possa ritenersi legittimo ancorché l’ambito di riferimento per la scelta dei lavoratori da licenziare sia limitato a un reparto o a un settore aziendale. ...
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Cassazione, N.16000-14 Luglio 2006

(Cassazione
N:16000 - 14 Luglio 2006)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Cuoco, P.M. Abbritti (concl. conf.) – G. R. (avv. Ferri) c. Rome American Hospital Spa (avv.ti Cerroni e Bertucci). Conf. Trib. Roma del 10 gennaio 2003.

Note: Ancora sull’ambito di riferimento del licenziamento collettivo
Parole chiave: licenziamento collettivo ::

Licenziamento collettivo – Ambito di riferimento – Reparto – Ammissibilità.

In caso di licenziamento collettivo, l’applicazione dei criteri di scelta, dettati dall’art. 5 della legge n. 223 del 1991, non deve necessariamente interessare l’intera azienda, ma può avvenire nell’ambito della singola unità produttiva o del settore interessato alla ristrutturazione qualora la predeterminazione del campo di selezione non sia il frutto di una determinazione unilaterale del datore di lavoro ma sia giustificata dalle esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale. (1)
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Presunti gruppi di impresa e lavoratore condiviso

1. — La pronuncia della Cassazione in commento riguarda il licenziamento di un dipendente di una società esercente servizi automobilistici in concessione. Il pretore, nel giudizio di primo grado, dichiara illegittimo il licenziamento e, in considerazione delle dimensioni dell’impresa, applica l’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’art. 2 della legge 11 maggio 1990, n. 108 (cd. tutela «obbligatoria»). Il datore di lavoro viene, pertanto, condannato al pagamento del risarcimento del danno liquidato in tre mensilità dell’ultima retribuzione.
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Cassazione, N.11107-15 Mag 2006

(Cassazione
N:11107 - 15 Mag 2006)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. De Matteis, P.M. Sepe (concl. conf.) – G. C. & Figli Srl (avv. Barberis) c. S. G. (avv.ti Pasquino, Bevilacqua, Inzillo). Rigetta, Trib. Vibo Valentia, 24 maggio 2002.

Note: Presunti gruppi di impresa e lavoratore condiviso

Lavoro subordinato – Diritti e obblighi del datore e del prestatore di lavoro – Collegamento economico-funzionale fra due imprenditori societari – Imputazione del rapporto in capo a uno di essi anche all’altro – Ammissibilità – Condizioni.

Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si debbano estendere anche all’altra, a meno che non sussista una situazione che consente di ravvisare – anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato – un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.
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Ancora sulla natura della presunzione ex art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003

1. — Il più rilevante argomento di discussione fornito dalla sentenza in epigrafe riguarda la qualità della presunzione legale disposta dal comma 1 dell’art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003. Dalla giurisprudenza finora edita in materia di lavoro a progetto [Trib. Milano, 2 agosto 2006 (giudice Porcelli); Trib. Torino, 17 maggio 2006 (giudice Malanetto); Trib. Genova, 7 aprile 2006 (giudice Scotto); Trib. Milano, 23 marzo 2006 (giudice Porcelli); Trib. Modena, 21 febbraio 2006 (giudice Ponterio); Trib. Milano 10 novembre 2005 (giudice Porcelli); ...
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Tribunale Milano, N.-8 Gennaio 2007

(Tribunale Milano
N: - 8 Gennaio 2007)

Sez. lav. – Giud. Ravazzoni – K. M. (avv.ti Di Martino e Bonsignorio) c. Dismi 92 Spa (avv.ti Del Re e Arezzo).

Note: Ancora sulla natura della presunzione ex art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276/2003

Lavoro a progetto – Inesistenza del progetto – Difformità tra le mansioni di fatto e quelle formalizzate nel contratto di lavoro.

La genericità e l’indeterminatezza del contenuto del progetto determina che il rapporto tra le parti deve ritenersi sorto come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla sottoscrizione del contratto, indipendentemente dalle concrete modalità con le quali si è di fatto svolto il rapporto. (1)
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Contratto a termine, sue finalità, costituzione, contrattazione collettiva e poteri del giudice

1. — Introduzione— La sentenza in epigrafe si segnala per la raffinatezza e profondità delle motivazioni attraverso le quali ha risolto i vari problemi interpretativi discussi in causa. D’altra parte, il suo estensore ha avuto già modo di manifestare il suo giudizio su molte delle questioni affrontate dalla Corte d’Appello di Firenze quando era giudice del lavoro del Tribunale di Pisa (v., ad esempio, Trib. Pisa 6 novembre 2002 – data di pronuncia – www.unicz.it/lavoro/TRIBPISA061102.HTM). ...
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Corte d’Appello Firenze, N.959-11 Luglio 2006

(Corte d’Appello Firenze
N:959 - 11 Luglio 2006)

Sez. lav. – Pres. Bartolomei, Est. Nisticò – D’Ascanio (avv.ti Panici e Guglielmi) c. Monte dei Paschi di Siena (avv. Casulli).

Note: Contratto a termine, sue finalità, costituzione, contrattazione collettiva e poteri del giudice

Libertà di iniziativa economica – Limiti – Condizioni personali del lavoratore – Esigenza di stabilità – Esigenze dell’imprenditore – Punto di equilibrio – Giustificato motivo oggettivo. Contratto a termine – Direttiva europea – Scopo – Introduzione di un ulteriore strumento di flessibilità – Esclusione – Eliminazione di discriminazioni e abusi – D.lgs. n. 368/2001 – Interpretazione – Liberalizzazione dell’istituto – Normativa comunitaria – Contrasto – Sussistenza – Art. 11 Cost. – Violazione. Contratto a termine – D.lgs. n. 368/2001 – Natura di deroga alla regola del lavoro a tempo indeterminato – Sussistenza – Ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo – Strutturale temporaneità – Sussistenza – Atto scritto – Obbligo di indicazione della specifica ragione – Controllo del giudice – Rigorosità maggiore rispetto al sistema precedente. Contratto a termine – Legge n. 56/1987, art. 23 – Poteri attribuiti alla contrattazione collettiva – Introduzione di ipotesi o casi astratti ricollegati a evenienze oggettive o a condizioni soggettive – Sussistenza – Validazione preventiva di singoli contratti a termine – Insussistenza. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Fattispecie concreta – Rispondenza alla fattispecie astratta – Controllo del giudice – Potere – Sussistenza – Prova – A carico del datore di lavoro.

La nostra Costituzione limita la libertà di iniziativa economica dell’imprenditore ponendo l’esigenza di tutelare la condizione personale (economica ed esistenziale) del lavoratore, al quale, come soggetto debole, va assicurata la stabilità; in presenza di fluttuazioni di mercato, il punto di equilibrio tra le necessità imprenditoriali di rimodulare la forza-lavoro e l’esigenza di stabilità del lavoratore è costituito, in linea di massima, dal licenziamento per giustificato motivo. (1)
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Controversie di lavoro

L’accertamento «pregiudiziale» circa la validità e l’efficacia dei contratti collettivi è ammissibile solo in primo grado

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Parole chiave: contratti collettivi
La statuizione in materia di diritto transitorio, contenuta nella prima massima, è certamente condivisibile tenuto conto della lettera della norma che nell’ambito del decreto legislativo n. 40 del 2006 la regolamenta espressamente; potremmo rammentare che diverse soluzioni sono state adottate dal legislatore anche nella recente riforma del processo civile introdotta con la legge 28 dicembre 2005, n. 263, ove si è previsto che tutte le disposizioni non concernenti l’esecuzione forzata, introdotte con tale strumento oltre che con la legge n. 80 del 2005, sarebbero entrate in vigore...
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Cassazione, N.3770-19 Febbraio 2007

(Cassazione
N:3770 - 19 Febbraio 2007)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Amoroso, P.M. Martone (conf.) – Poste Italiane Spa (avv. Fiorillo) c. Del Bene (avv. Iacobelli).

Note: L’accertamento «pregiudiziale» circa la validità e l’efficacia dei contratti collettivi è ammissibile solo in primo grado
Parole chiave: contratti collettivi ::

Controversie – Modifiche di natura processuale – Giudizi pendenti – Applicazione immediata. Contratti e accordi collettivi – Validità ed efficacia – Accertamento pregiudiziale – Giudizio di appello – Inammissibilità.

L’articolo 27 del d.lgs. n. 40 del 2006 in materia di disciplina transitoria della novella concernente l’accertamento pregiudiziale circa la validità e l’efficacia dei contratti e accordi collettivi ex art. 420-bis cod. proc. civ., prevede che, in ragione del canone tempus regit actum, le modifiche ivi contemplate si applichino agli atti processuali compiuti dopo la loro entrata in vigore; in particolare prevede che gli artt. 1 e 19 siano immediatamente applicabili ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso, eccezion fatta per i provvedimenti del giudice di pace pubblicati entro tale data. (1)
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I provvedimenti cautelari e il principio di strumentalità attenuata

1. — L’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma è di estremo interesse non soltanto per la risoluzione di una questione strettamente legata alla materia del Diritto del lavoro, ma, soprattutto, per l’enunciazione di un principio che segna una netta discontinuità con l’orientamento della giurisprudenza prevalente in materia di ammissibilità di ricorsi cautelari ante causam.
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Tribunale Roma, N.-6 Novembre 2006

(Tribunale Roma
N: - 6 Novembre 2006)

Pres. Cortesani, Rel. Luna – Mimmo; Musacchia c. Almirall Spa (Acc. reclamo).

Note: I provvedimenti cautelari e il principio di strumentalità attenuata
Parole chiave: provvedimenti cautelari ::

Licenziamento disciplinare – Malattia del lavoratore – Differimento termini per la difesa orale – Necessità. Ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. – Provvedimenti anticipatorii – Necessità dell’indicazione della domanda di merito – Esclusione.

Il principio secondo cui il ricorso finalizzato a ottenere un provvedimento cautelare deve indicare la domanda da proporre nel giudizio di merito, in ragione della strumentalità di tutti i provvedimenti cautelari rispetto al provve- dimento di merito, trova ora deroga nel caso di provvedimenti di urgenza richiesti ai sensi dell’art. 700 cod. proc. civ. e di altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, che abbiano carattere anticipatorio. (1)
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Diritto sindacale

Recesso dal contratto collettivo senza predeterminazione della durata e tutela dei diritti individuali

Articolo scritto da:
Parole chiave: contratto collettivo
1. — Il caso concreto — I ricorrenti, tutti lavoratori dipendenti di una azienda municipalizzata, convenivano in giudizio la datrice di lavoro al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia nei loro confronti di un accordo sindacale aziendale che recependo una delibera aziendale con la quale la resistente aveva soppresso alcune componenti del trattamento retributivo e, in particolare, l’indennità di funzione e carica, aveva disposto la soppressione della citata indennità. ...
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Cassazione, N.27031-18 Dicembre 2006

(Cassazione
N:27031 - 18 Dicembre 2006)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Di Cerbo, P.M. Fedeli (conf.) – L. C. S. e altri (avv.ti M. T. Spadafora e G. Perone) c. Amat Palermo (avv.ti P. Virga e F. Sansone). Conferma Trib. Palermo 21 ottobre 2003.

Note: Recesso dal contratto collettivo senza predeterminazione della durata e tutela dei diritti individuali
Parole chiave: contratto collettivo ::

Contratto collettivo – Recesso dal contratto collettivo a tempo indeterminato – Legittimità.

Qualora un contratto collettivo venga stipulato senza l’indicazione di una scadenza, la relativa mancanza non implica che gli effetti perdurino nel tempo senza limiti, atteso che – in sintonia con il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 cod. civ., e in coerenza con la naturale temporaneità dell’obbligazione – deve essere riconosciuta alle parti la possibilità di farne cessare unilateralmente l’efficacia, previa disdetta, anche in difetto di previsione legale, non essendo a ciò di ostacolo il disposto dell’art. 1373 cod. civ. che, regolando il recesso unilaterale nei contratti di durata quando tale facoltà è stata prevista dalle par- ti, nulla dispone per il caso di mancata previsione pattizia al riguardo. (1)
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Sicurezza sociale

La rivalutazione del trattamento pensionistico erogato dal fondo per le casalinghe

1. — Il sistema di assistenza pensionistica previsto a favore delle casalinghe è stato soggetto a un meccanismo di adeguamento al processo inflazionistico attraverso l’art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale «i contributi […] sono rivalutati, per periodi antecedenti la liquidazione della pensione e secondo l’anno di versamento […], e dal 1°gennaio 2001 decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici…». ...
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Cassazione, N.3-17 Gennaio 2007

(Cassazione
N:3 - 17 Gennaio 2007)

Pres. Flick; Rel. Mazzella – R. C. G. e altri (non costituiti) c. Inps (avv.ti Valente e Sgroi) – Intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri (avv. dello Stato Aiello).

Note: La rivalutazione del trattamento pensionistico erogato dal fondo per le casalinghe
Parole chiave: trattamento pensionistico ::

Fondo di previdenza per le casalinghe – Rivalutazione del trattamento pensionistico – Termine iniziale di decorso degli effetti – Irragionevolezza e disparità di trattamento – Non sussistono.

La limitazione della rivalutazione del trattamento erogato dal Fondo di previdenza per le casalinghe, mediante la previsione del favorevole regime ex art. 69, comma 5, della legge n. 388/2000, al solo periodo successivo al primo gennaio 2001 costituisce una ragionevole applicazione del principio espresso nella precedente declaratoria di illegittimità. (1)
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La tutela del credito contributivo negli appalti, prima e dopo la riforma del mercato del lavoro

1. — Con la sentenza in epigrafe la S.C. cancella in un sol colpo un proprio consolidato orientamento ultratrentennale (Cass. 9 ottobre 1975, n. 3216, in Foro it., 1976, I, 1298; in Dir. lav., 1976, II, p. 242; Cass. 13 dicembre 1982, n. 6855; Cass. 20 luglio 1983, n. 5005, in Giust. Civ., 1983, I, 2889; Cass. 20 luglio 1983, n. 5006; Cass. 9 settembre 1985, n. 4663), che assoggettava le azioni di recupero del credito contributivo promosse dagli enti previdenziali al termine annuale di decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 1369 del 1960.
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Cassazione, N.996-17 Gennaio 2007

(Cassazione
N:996 - 17 Gennaio 2007)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Rel. Vidiri; P.M. Abbritti (diff.) – Inps (avv.ti Sgroi, Correra e Coretti) c. Telecom Italia Spa (avv.ti De Luca Tamajo e Boursier).

Note: La tutela del credito contributivo negli appalti, prima e dopo la riforma del mercato del lavoro

Contribuzione – Appalto – Diritti dei dipendenti degli appaltatori nei confronti degli appaltanti – Previsione del termine di decadenza di un anno, decorrente dalla cessazione dell’appalto, per l’esercizio di detti diritti – Inclusione in tali diritti anche di quelli relativi all’adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali – Sussistenza – Portata – Riferibilità della citata norma, e perciò dell’applicabilità del termine decadenziale, solo ai diritti esercitabili dal lavoratore e non anche a quelli suscettibili di essere fatti valere dall’ente previdenziale.

L’art. 4 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (sul divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro), che pone il termine di decadenza di un anno dalla cessazione dell’appalto per l’esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti – pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l’adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali –, limita l’ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendosi estendere invece l’efficacia dell’anzidetta disposizione legislativa a un soggetto terzo, ...
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Pensione di reversibilità: vivenza a carico

Articolo scritto da:
Nel caso di specie la Suprema Corte ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Lecce che aveva respinto la domanda proposta dalla ricorrente, ritenendo che non sussistesse il requisito della vivenza a carico, perché la medesima era titolare di trattamento pensionistico di invalidità (Sul significato che la giurisprudenza assegna all’espressione «vivenza a carico» si v., da ultimo, Cass. 1°giugno 2005, n. 11689, con nota di A. Sgroi, Vivenza a carico e pensione ai superstiti, in q. Riv., 2006, II, 151).
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Cassazione, N.14996-3 Luglio 2007

(Cassazione
N:14996 - 3 Luglio 2007)

Sez. lav. – Pres. Senese; Rel. De Matteis; P.M. Sepe (diff.) – M. M. T. (avv. Caputo) c. Inps (avv.ti Riccio, Valente, Patteri).

Note: Pensione di reversibilità: vivenza a carico

Pensione ai superstiti – Figli ultradiciottenni inabili – Vivenza a carico – Individuazione del reddito soglia – Reddito non superiore a quello richiesto per il riconoscimento del diritto a pensione di invalido civile totale.

In tema di pensione di reversibilità in favore del figlio ultradiciottenne inabile (art. 3, legge n. 218, del 1953, come modificato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965) e agli effetti del requisito della prevalenza del contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile, ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla deliberazione dell’istituto previdenziale n. 478 del 2000 e al riferimento, ivi enunciato, a indici stabiliti per legge, nonché di considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito superiore...
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Il diritto del lavoratore extracomunitario rimpatriato al rimborso dei contributi versati in Italia: quali le regole?

I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l’attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale possono richiedere la liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria, solo se la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, restando a carico dell’ente previdenziale, tenuto alla restituzione dei contributi, l’onere di dimostrare l’esistenza di convenzioni e specifici accordi in materia di sicurezza sociale.
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