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Sulla determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile degli operai agricoli

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Nel numero:
ANNO LVIII - 2007 - N2
Articolo scritto da:
In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, la Suprema Corte di Cassazione, con la decisione in commento, la sentenza n. 2377 del 05 febbraio 2007, e altre contestuali, ha statuito l’importante principio di diritto secondo il quale «la retribuzione pensionabile per gli operai agricoli a tempo determinato va calcolata sulla base delle retribuzioni medie vigenti anno per anno e non in base alla media vigente dell’anno precedente».
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Cassazione, N.2377-5 Febbraio 2007

(Cassazione
N:2377 - 5 Febbraio 2007)

Pres. De Luca, Est. La Terza, P.M. Matera (concl. Conf.) – P. V. (avv. Assennato) c. Inps. Cassa App. Bari 20 marzo 2003.

Note: Sulla determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile degli operai agricoli

Assicurazione Ivs – Pensione lavoratori agricoli – Determinazione – Base di calcolo: salario anno in corso – Effetti (artt. 3 della legge n. 457 del 1972, 3 della legge n. 297 del 1982, 3 del d.lgs. n. 503 del 1992 e 28 del d.P.R n. 488 del 1968).

In tema di pensione di vecchiaia degli operai agricoli a tempo determinato, la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata, sia applicando l’art. 28 del d.P.R. n. 488 del 1968, sia applicando l’art. 3, comma 3, della legge n. 457 del 1972, nel testo risultante dalla norma di interpretazione autentica del 1999 (art. 45, comma 21, legge n. 144 del 1999), sulla base delle retribuzioni medie annualmente vigenti, mentre nessuna disposizione appare idonea a giustificare il diverso sistema di calcolo improntato sulla media vigente nell’anno precedente, atteso che l’art. 28 del d.P.R. n. 488 citato...
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