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L’omessa impugnativa del licenziamento: quale tutela per il lavoratore?

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Nel numero:
ANNO LVIII - 2007 - N2
Articolo scritto da:
Parole chiave: licenziamento -
La sentenza in commento ritorna sul problema degli effetti della mancata impugnativa del licenziamento nel termine prescritto dall’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604. La norma, come è noto, dispone che il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione: si tratta di un atto unilaterale recettizio, cui è applicabile, per il rinvio contenuto nell’art. 1324 cod. civ., la disciplina generale sui contratti [Cass. 20 giugno 2000, n. 8412, in Rep. Foro it., Lavoro (rapporto), n. 1549].
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Antonio Federici ha scritto per rgl:

Cassazione, N.21833-12 Ottobre 2006

(Cassazione
N:21833 - 12 Ottobre 2006)

Sez. lav. – Pres. Mattone, Rel. Di Nubilia; P.M. Ciccolo (concl. Conf.) – G. A. M. c. D. L. B. Conferma App. Roma.

Note: L’omessa impugnativa del licenziamento: quale tutela per il lavoratore?
Parole chiave: licenziamento ::

Licenziamento – Impugnativa – Decadenza – Azione risarcitoria da fatto illecito – Esperibilità.

La mancata impugnazione del licenziamento nel termine decadenziale prescritto dall’art. 6, legge n. 604/1966, preclude al lavoratore la sola possibilità di richiedere le forme di tutela previste dalla disciplina speciale (riassunzione o reintegrazione), ma non preclude la possibilità di proporre una normale azione risarcitoria da fatto illecito. (1)
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