In materia di cumulabilità fra la rendita Inail e l’assegno di invalidità ex legge n. 118/71, il Tribunale di Bergamo afferma il principio in base al quale l’incompatibilità prevista dall’art. 3 della legge n. 407/90 si applica solamente nel caso in cui le due prestazioni derivino dallo stesso evento invalidante.
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Invalidi civili – Art. 13, legge n. 118/71 – Art. 3, legge n. 407/90 – Prestazioni – Rendita Inail – Cumulo.
Il divieto di cumulo per le prestazioni di invalidità civile e la rendita Inail di cui all’art. 3 legge n. 407/1990 trova applicazione solo qualora i due benefìci abbiano causa nel medesimo evento invalidante.
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