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Accertamenti sanitari e decadenza nell’invalidità civile

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Nel numero:
ANNO LVII - 2006 - N4
Articolo scritto da:
Parole chiave: Invalidità civile -
In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, la Suprema Corte di Cassazione con la decisione in commento ha statuito l’importante principio di diritto secondo il quale «l’accertamento sanitario non ha natura provvedimentale in quanto meramente strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate dalla legge alle indicate commissioni mediche».
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Cassazione, N.7548-8 Marzo 2006

(Cassazione
N:7548 - 8 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Morcavallo, P.M. Velardi (Diff.) – G. M. (avv. Pesca) c. Ministero dell’interno.

Note: Accertamenti sanitari e decadenza nell’invalidità civile
Parole chiave: Invalidità civile ::

Invalidi civili – Prestazioni – Accertamento sanitario – Natura non provvedimentale – Effetti (art. 147 disp. att. cod. proc. civ.).

A norma dell’art. 147, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica. Tale regola non è derogata dalle disposizioni speciali dettate dall’art. 1 della legge n. 295 del 1990, applicabile, nella specie, ratione temporis. In particolare, l’esame di tale disciplina, nella parte in cui prescrive le modalità di accertamento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di prestazioni di assistenza e prevede che i verbali di visita medica conseguenti agli accertamenti compiuti dalle commissioni costituite presso le U.S.L. vengano trasmessi alle commissioni mediche...
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