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ANNO LVII - 2006 - N4

Trimestrale
Ottobre - Dicembre2006

Il tema: percorsi di rientro dalla precarietà

Documentazione

Giurisprudenza

Prezzo:27.00€

Il tema: percorsi di rientro dalla precarietà

Presentazione

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Abbiamo deciso di dedicare questo numero della Rivista alla nuova stagione di intensa produzione legislativa che si annunzia – a meno di sempre possibili rivolgimenti politici – per la prossima primavera, quando saranno attivati i due «tavoli» di riforma più volte annunciati. Quello riguardante la riforma del sistema pensionistico e l’altro riguardante il mercato del lavoro e, in specifico, il superamento della precarietà.
Sulla crisi della regolamentazione tra lavoro e flessibilità

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SOMMARIO: 1. La parabola della flessibilità del lavoro. — 2. L’intervento sul lavoro nella quattordicesima legislatura: la disciplina del d.lgs. n. 276/2003 tra flessibilità e rigidità. — 3. Ipotesi per una «svolta»: esercizi di stile alla verifica di mercato. — 4. Oltre la flessibilità: governare la globalizzazione.
Precarietà del lavoro e riforma del contratto a termine dopo le sentenze della Corte di Giustizia

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SOMMARIo: 1. La funzione della giurisprudenza contro la liberalizzazione del ricorso al lavoro a termine. — 2. Il silenzio dell’accordo separato e i timori dei giuslavoristi di sinistra. — 3.a) Giurisprudenza e permanente eccezionalità del contratto a tempo determinato. — 4.b) Giurisprudenza e carattere oggettivo e temporaneo delle «ragioni» per cui si può assumere a termine ex art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 368/2001. — 5.c) Giurisprudenza e conseguenze dell’apposizione del termine in difetto dei requisiti richiesti. ...
Lavori atipici e parasubordinazione tra diritto europeo e situazione italiana

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. L’emergenza del lavoro atipico. — 3. Lavoro atipico: il ruolo delle politiche europee. — 4. L’emergenza del lavoro autonomo economicamente dipendente e le sfide regolative che essa pone. — 5. Il lavoro parasubordinato in Italia. — 6. Il lavoro a progetto nei call center: tra interpretazione ministeriale…. — 7. Segue:… e prospettive di riforma.
Regolarità del lavoro e regole della concorrenza: il caso degli appalti pubblici

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SOMMARIO: 1. Stato regolatore e diritto del lavoro. — 2. Tecniche regolative e mercati della produzione di beni e servizi. — 3. Gli appalti pubblici e le regole del lavoro. — 4. Il ruolo delle parti sociali. — 5. Il codice degli appalti pubblici: non solo un Testo Unico. — 6. Le regole del codice in materia di lavoro: breve sintesi dei contenuti. — 7. Oltre la regolarità del lavoro: la finalizzazione degli appalti pubblici a obiettivi sociali. — 8. Segnali della XV legislatura: la legge Bersani, la legge della Regione Puglia, la (proposta di) legge Finanziaria del 2007.
I licenziamenti in Italia e in Francia: la tutela del datore di lavoro

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. I nuovi rischi della competizione globale e il principio zero-stock. — 2.1. Segue: Le indicazioni degli economisti e il sistema degli indici. — 2.2. Tasso d’impiego versus stabilità dell’impiego. — 3. Il Contrat «Nouvelles Embauches» o l’illusoria ambizione di un diritto del licenziamento senza intervento giudiziario. — 4. La tentazione di una disciplina del licenziamento senza l’intervento del giudice. — 4.1. Segue: L’incentivo ad assumere attraverso il rispetto delle aspettative degli agenti. ...
La tutela dei disoccupati e le politiche di workfare

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SOMMARIO: 1. Introduzione: novità in materia di indennità di disoccupazione. — 2. Il dibattito sulla nozione unica di disoccupazione. — 3. Le conseguenze d’ordine previdenziale della nozione unica di disoccupazione sulle competenze delle Regioni. — 4. L’inadeguatezza dell’attuale tutela contro la disoccupazione di lavoratori precari e discontinui. — 5. Alcune proposte di riforma e la necessità di un sistema «dedicato» per i lavoratori non standard.
La riforma del mercato del lavoro: riflessi sulle obbligazioni contributive previdenziali

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SOMMARIO: 1. Considerazioni preliminari sull’impatto della riforma del mercato del lavoro sul sistema previdenziale. — 2. Il consolidamento del modello bipolare: lavoro subordinato/lavoro autonomo. — 3. Profili contributivi della flessibilità tipologica dei rapporti di lavoro. — 3.1. La contribuzione nei sottotipi flessibili di lavoro subordinato. — 3.2. Le condizioni legali di accesso ai sottotipi flessibili. Nullità del contratto di lavoro flessibile e attrazione al tipo generale del lavoro subordinato a tempo pieno.
Il diritto del lavoro di fronte alla Costituzione europea

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SOMMARIO: 1. Punti di continuità e di discontinuità nel complesso delle norme costituzionali europee. — 2. Il riequilibrio fra la dimensione sociale e il mercato. — 3. I «diritti collettivi» nella Costituzione. — 4. I profili legati al rapporto individuale. — 5. La portata dei diritti sociali: norme precettive vs. norme programmatiche? — 6. Le tecniche giuslavoristiche di tutela fra inderogabilità e soft law. — 7. Conclusioni.

Documentazione

Disegno di legge n. 927 del 3 agosto 2006 sulla riforma del contratto a termine

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Disegno di legge d’iniziativa dei senatori Salvi e altri comunicato alla Presidenza del Senato della Repubblica (XV legislatura). Modifica del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. Onorevoli Senatori. – Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria 1999/70/CE, del Consiglio, del 28 giugno 1999, ha riscritto la disciplina del contratto a tempo determinato, abrogando espressamente la legge 18 aprile 1962, n. 230, e con essa l’elenco tassativo delle ipotesi in cui è possibile la conclusione di un contratto a termine,...
Disegno di legge n. C 104 del 28 aprile 2006 sulla Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori

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Disegno di legge d’iniziativa dei deputati Cordoni e altri presentato alla Camera dei Deputati. Onorevoli Senatori. – La diversificazione in atto fra le diverse tipologie di lavoro ha da tempo messo in crisi l’impostazione tradizionale, incentrata sul rapporto di lavoro subordinato. ...
Progetto di legge del 26 ottobre 2006 recante nuove norme per il superamento del precariato e per la dignità del lavoro

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Progetto di legge presentato a Roma dal Centro Diritti del Lavoro – Sinistra Europea «Pietro Alò» e in procinto di essere depositato in Parlamento. Par. 1): Finalità e struttura del Progetto di Legge Questo progetto di legge si propone di sintetizzare in un articolato, il più possibile compatto ed essenziale, le riforme o risposte normative che appaiono necessarie per contrastare, e sperabilmente rovesciare, quel progetto di multiforme precarizzazione dei rapporti di lavoro, e di forte degrado degli standard di tutela, che ha caratterizzato l’ultimo decennio. ...

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre luglio-settembre 2006 - Rapporto di lavoro

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SOMMARIO: 1. Giustificata diversità di trattamento retributivo tra personale giudiziario con rapporto pubblicistico e quello con rapporto privatistico. — 2. Legittimità dei criteri di selezione concorsuale degli insegnanti di religione. — 3. Riserva della contrattazione collettiva in merito alla disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici.
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Osservatorio: sicurezza sociale

Sicurezza sociale

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Parole chiave: sicurezza sociale
SOMMARIO: 1. Pignorabilità delle pensioni dei giornalisti. — 2. Reversibilità della pensione indiretta di guerra.
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Rapporto di lavoro

Al vaglio della Corte di Giustizia il meccanismo sanzionatorio per illegittima successione di contratti a termine nella p.a.

1. — La normativa greca e italiana al vaglio della Corte di Giustizia — Le pronunce riportate in epigrafe rappresentano una tappa fondamentale nell’evoluzione della giurisprudenza comunitaria in materia di contratti a termine, dal momento che l’iter argomentativo seguito e le soluzioni interpretative suggerite non potranno non influenzare le decisioni dei giudici nazionali nell’applicazione delle normative interne.
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Corte di Giustizia, N.C-212/2004-4 Luglio 2006

(Corte di Giustizia
N:C-212/2004 - 4 Luglio 2006)

Grande Sezione – Pres. V. Skouris, Rel. R. Schintgen, Avv. Gen. J. Kokott – Konstantinos Adeneler e a. c. Ellinikos Organismos Galaktos (EL.O.G.).

Note: Al vaglio della Corte di Giustizia il meccanismo sanzionatorio per illegittima successione di contratti a termine nella p.a.

Contratto a termine– Direttiva n. 1999/70/Ce – Ragioni obiettive per il rinnovo di contratti a termine – Circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività – Insussistenza – Incompatibilità con lo scopo e l’obiettivo dell’Accordo quadro. Contratto a termine – Direttiva n. 1999/70/Ce – Contratti di lavoro successivi – Intervallo di lasso temporale minimo non superiore a 20 giorni – Compromette l’effettività dell’Accordo quadro. Contratto a termine– Direttiva n. 1999/70/Ce – Misure di prevenzione degli abusi – Inapplicabilità della sanzione della conversione nel settore pubblico – Nessuna previsione sanzionatoria alternativa – Violazione dei princìpi di equivalenza e di effettività – Sussistenza.

La clausola 5, n. 1, lett. a, dell’Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all’utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi che sia giustificata dalla sola circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare generale di uno Stato membro. Al contrario, la nozione di ragioni obiettive ai sensi della detta clausola esige che il ricorso a questo tipo particolare di rapporti di lavoro, previsti dalla normativa nazionale, sia giustificato dall’esigenza di elementi concreti relativi in particolare all’attività di cui trattasi e alle condizioni del suo esercizio. ...
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Corte di Giustizia, N.C-53/2004-7 Settembre 2006

(Corte di Giustizia
N:C-53/2004 - 7 Settembre 2006)

Seconda Sezione – Pres. C. W. A. Timmermans, Rel. R. Schintgen, Avv. Gen. M. Poiares Maduro – Cristiano Marrosu, Gianluca Sardino c. Azienda ospedaliera Ospedale di San Martino di Genova e cliniche universitarie convenzionate.

Note: Al vaglio della Corte di Giustizia il meccanismo sanzionatorio per illegittima successione di contratti a termine nella p.a.

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Corte di Giustizia, N.C-180/2004-7 Settembre 2006

(Corte di Giustizia
N:C-180/2004 - 7 Settembre 2006)

Seconda Sezione – Pres. C. W. A. Timmermans, Rel. R. Schintgen, Avv. Gen. M. Poiares Maduro – Andrea Vassallo c. Azienda ospedaliera Ospedale di San Martino di Genova e cliniche universitarie convenzionate.

Note: Al vaglio della Corte di Giustizia il meccanismo sanzionatorio per illegittima successione di contratti a termine nella p.a.

Contratto a termine – Direttiva n. 1999/70/Ce – Clausole 1, lett. b, e 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – Costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di violazione delle norme che disciplinano i contratti a tempo determinato stipulati in successione – Possibilità di deroga per i contratti di lavoro conclusi con una pubblica amministrazione.

L’Accordo quadro deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che esclude, in caso di abuso derivante dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico, che questi ultimi siano trasformati in contratti o in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, mentre tale trasformazione è prevista per quanto riguarda i rapporti di lavoro conclusi con un datore di lavoro appartenente al settore privato, qualora tale normativa contenga un’altra misura effettiva destinata a evitare e, se del caso, a sanzionare un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato da parte di un datore di lavoro rientrante nel settore pubblico.
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Quietanze a saldo ed effetti dispositivi ex art. 2113 cod. civ.

1. — Con la sentenza in epigrafe il giudice di legittimità ha posto un ulteriore tassello a consolidamento dell’orientamento diretto a considerare le cd. quietanze a saldo alla stregua di clausole di stile, in sé stesse prive di effetti dispositivi, salvo la sussistenza di requisiti oggettivi specifici e dell’elemento soggettivo, consistente nella volontà di rinunciare o transigere sul diritto preteso (v. Cass. n. 6391/1992, pure richiamata in Cass. n. 9407/2001).
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Cassazione, N.15792-15 Giugno 2006

(Cassazione
N:15792 - 15 Giugno 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Coletti De Cesare, P.M. Finocchi Ghersi (Diff.) – E.N.E.L. Produzione S.p.a. (avv. Gentile) c. F. C. (avv.ti Ricciuti e De Cesare). Cassa App. Bari, 16 aprile 2003

Note: Quietanze a saldo ed effetti dispositivi ex art. 2113 cod. civ.

Rinunzie e transazioni – Art. 2113 cod. civ. – Quietanza a saldo – Configurabilità – Estremi.

La quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, a una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o transazione, che il lavoratore ha l’onere di impugnare nel termine di cui all’art. 2113 cod. civ., alla condizione che risulti accertato sulla base dell’interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o transigere sui medesimi; ...
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Il mobbing e l’onere della prova: fattispecie a formazione complessa

1. — La responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell’obbligo di sicurezza— Con la sentenza che si commenta la Suprema Corte analizza le fattispecie del mobbing, della responsabilità contrattuale ex art. 2087 cod. civ. e della ripartizione dell’onere della prova tra le parti.
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Cassazione, N.12445-25 Mag 2006

(Cassazione
N:12445 - 25 Mag 2006)

Sez. lav. – Pres. Ciciretti, Est. De Luca, P.M. Matera (Conf.) – M. M. (avv. Brognieri) c. A.N.M.I.L. – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Del Lavoro (avv. Martorano).

Note: Il mobbing e l’onere della prova: fattispecie a formazione complessa
Parole chiave: mobbing - onere della prova ::

Mobbing – Art. 2087 cod. civ. – Inadempimento dell’obbligo di sicurezza – Natura contrattuale – Ripartizione dell’onere della prova – Prova liberatoria – Estremi.

Nell’ipotesi dell’accertamento di fatti mobbizzanti che hanno determinato al prestatore di lavoro delle rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e lo stesso non assolve l’onere della prova liberatoria posta a suo carico se invece di dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire il dedotto evento dannoso si limita a dedurre iniziative volte alla repressione e non già alla prevenzione di comportamenti di tipo vessatorio. (1) (Massima non ufficiale)
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Mobbing: quando il lavoratore vorrebbe licenziare il datore di lavoro!

Articolo scritto da:
Parole chiave: mobbing
Quando si parla di mobbing si può essere in accordo con quella parte della dottrina che ritiene che il fenomeno è vecchio; ciò che vi è di nuovo è solo il nome (così M. Miscione, I fastidi morali sul lavoro e il mobbing, in Italian Labour Law e Journal, 2000, 2: «La parola forse è nuova, ma il caso è vecchio; i giochi psicologici si rinnovano in continuazione, ma la tecnica è sempre la stessa»).
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Cassazione, N.4774-6 Marzo 2006

(Cassazione
N:4774 - 6 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Miani Canevari, P.M. Funzio (Conf.) – M. M. (avv.ti Salemi e D’Angelo) c. Unicredito S.p.a. (avv. Wongher e Melchiorri).

Note: Mobbing: quando il lavoratore vorrebbe licenziare il datore di lavoro!
Parole chiave: Mobbing ::

Mobbing – Fattispecie – Obblighi di sicurezza ex art. 2087 cod. civ. – Violazione – Estremi.

Costituisce mobbing l’insieme delle condotte datoriali protratte nel tempo e con le caratteristiche della persecuzione finalizzata all’emarginazione del dipendente con comportamenti datoriali, materiali o provvedimentali, indipendentemente dall’inadempimento di specifici obblighi contrattuali o dalla violazione di specifiche norme attinenti alla tutela del lavoratore subordinato. Sicché, la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze deve essere verificata – procedendosi alla valutazione complessiva degli episodi dedotti in giudizio come lesivi – considerando l’idoneità offensiva della condotta, che può essere dimo- strata, per la sistematicità e durata dell’azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive...
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Lo svuotamento di mansioni quale comportamento legittimante l’assenza dal lavoro

Articolo scritto da:
Parole chiave: assenza del lavoratore
Nella sentenza in epigrafe, la Suprema Corte viene nuovamente a esprimersi su diversi temi già in precedenza oggetto di analisi: il demansionamento, e in particolare lo svuotamento delle mansioni, la necessaria comparazione del comportamento delle parti a seguito di inadempienze reciproche in sussistenza di un contratto a prestazioni corrispettive, nonché l’inammissibilità del licenziamento a seguito di un’assenza ingiustificata del lavoratore considerata di scarsa importanza.
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Cassazione, N.11430-16 Mag 2006

(Cassazione
N:11430 - 16 Mag 2006)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Est. Amoroso, P.M. Pivetti (Conf.) – ILVA S.p.a. (avv.ti Romei, Abbatescianni e Failla), L. A. (avv. Bussa e Aquilino).

Note: Lo svuotamento di mansioni quale comportamento legittimante l’assenza dal lavoro
Parole chiave: Assenza del lavoratore ::

Mansioni – Demansionamento – Rifiuto del lavoratore di presentarsi sul luogo di lavoro – licenziamento – Giusta causa e giustificato motivo – Insussistenza.

Il comportamento del datore di lavoro, che lascia in condizione di totale inattività il dipendente non solo viola la norma di cui all’art. 2103 cod. civ., ma è al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente, ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; ...
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Trasferimento di azienda, licenziamenti collettivi e frode alla legge

1. — La sentenza riguarda il caso di un contratto di trasferimento di un ramo di azienda (un esercizio commerciale) considerato dal giudice di secondo grado nullo perché in frode alla legge, in quanto, fra l’altro, la «cessionaria aveva un capitale assai modesto […], non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l’intento di continuare l’attività rilevata»; anzi, «le clausole del contratto di cessione avevano» provocato «l’acquisto della merce a prezzi di molto inferiori a quelli di mercato, mentre il prezzo della cessione […] ...
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Cassazione, N.10108-2 Mag 2006

(Cassazione
N:10108 - 2 Mag 2006)

Pres. Mattone, Est. Picone, P. M. Velardi (Diff.) - Euridea S.p.a (già Standa S.p.a.) (avv. Pulsoni) c. A. E. e altri (avv. ti Andreoni, De Felice, Marano) e Fallimento Center Adriano (avv. Greco). Cassa con rinvio Corte d’Appello di Salerno, 7 febbraio 2003.

Note: Trasferimento di azienda, licenziamenti collettivi e frode alla legge

Trasferimento d’azienda – Cessionario inaffidabile – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Esclusione.

È diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell’imprenditore di dismettere o trasferire l’azienda; diritto che non soggiace ad alcun limite, neppure implicito, che sia sanzionato dall’invalidità o inefficacia dell’atto e che non confligge con altri diritti di rango costituzionale, considerato che i princìpi generali di tutela della persona e del lavoro (art. 4 Cost.) non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
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Frode alla legge-trasferimento d'azienda: il cedente non ha l'onere di verificare la consistenza imprenditoriale del cessionario

1. — A pochi mesi dalle sentenze n. 4963 dell’8 marzo 2006 – (in Glav, 9 giugno 2006, n. 24) con cui la Suprema Corte ha chiarito che per poter parlare di trasferimento di ramo d’azienda deve rintracciarsi nella sua struttura quella funzionalità e quella autonomia idonee a farne una piccola azienda, non coincidendo con lo «smembramento di frazioni non autosufficienti e non coordinate tra loro» né con «una mera espulsione di ciò che si riveli essere pura eccedenza di personale» – e n. 6292 del 22 marzo 2006...
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Cassazione, N.10108-2 Mag 2006

(Cassazione
N:10108 - 2 Mag 2006)

Pres. Mattone, Est. Picone, P. M. Velardi (Diff.) – Euridea S.p.a (già Standa S.p.a.) (avv. Pulsoni) c. A. E. e altri (avv. ti Andreoni, De Felice, Marano) e Fallimento Center Adriano (avv. Greco). Cassa con rinvio Corte d’Appello di Salerno, 7 febbraio 2003

Note: Frode alla legge-trasferimento d'azienda: il cedente non ha l'onere di verificare la consistenza imprenditoriale del cessionario

Trasferimento d’azienda – Cessionario inaffidabile – Contratto in frode alla legge – Motivo illecito – Esclusione.

È diritto costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.) quello dell’imprenditore di dismettere o trasferire l’azienda; diritto che non soggiace ad alcun limite, neppure implicito, che sia sanzionato dall’invalidità o inefficacia dell’atto e che non confligge con altri diritti di rango costituzionale, considerato che i princìpi generali di tutela della persona e del lavoro (art. 4 Cost.) non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario.
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Rilevanza disciplinare dell’assenza alla visita domiciliare di controllo

1. — La vicenda processuale — Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione affronta la problematica inerente alle sanzioni disciplinari per assenza del lavoratore durante le fasce orarie di reperibilità [Cfr.: Del Punta, La sospensionedel rapporto di lavoro, in Schlesinger (diretto da), Commentario al codice civile, Milano, 1992, p. 193; Idem, Il controllo della malattia, in DPL, 2004, n. 37, inserto; Vallauri, Del Punta, Sub art. 5 Stat. lav., in Grandi, Pera (diretto da), Commentario breve alle leggi sul lavoro, Padova, 2005, p. 669; Renzi, Le ipotesi tradizionali di sospensione...
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Cassazione, N.8012-6 Aprile 2006

(Cassazione
N:8012 - 6 Aprile 2006)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. Di Nubila, P.M. Gaeta (Conf.) – Poste Italiane (avv. Ursino) c. O. M. (avv.ti Brunetti e Magrone).

Note: Rilevanza disciplinare dell’assenza alla visita domiciliare di controllo

Malattia – Visita di controllo – Obbligo di reperibilità – Assenza del lavoratore – Sanzioni disciplinari – Giustificato motivo di assenza – Concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici – Ammissibilità e condizioni.

Il giustificato motivo che esonera il lavoratore dall’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo non si identifica esclusivamente con lo stato di necessità o forza maggiore, ma è configurabile anche nell’ipotesi in cui sussista un impegno serio e apprezzabile, incompatibile con il rispetto delle fasce orarie, quale la sottoposizione a ciclo di cure extra-domiciliari. (1)
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Controversie di lavoro

Il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali e la legittimazione ad agire ex art. 28, legge n. 300/70

Articolo scritto da:
Parole chiave: sindacato
Con la sentenza in commento la Suprema Corte affronta di nuovo, a pochi mesi di distanza da una pronuncia pressoché identica (Cass. 24 gennaio 2006, n. 1307, in Glav.,2006, 10, p. 40), il problema della legittimazione attiva ad agire ex art. 28, legge n. 300/70, chiarendo come debba essere interpretato il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali. Come noto, la legittimazione al ricorso a tale forma di tutela è stata riservata dal legislatore «agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse» (art. 28, comma 1, legge n. 300/70).
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Cassazione, N.6429-23 Marzo 2006

(Cassazione
N:6429 - 23 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Fedeli (Diff.) – Fiat Auto Partecipazioni S.p.a. (avv.ti De Luca Tamajo, Perlini e Fontana) c. S.IN. COBAS – Sindacato Intercategoriale dei Comitati di Base (avv. Marziale).

Note: Il requisito della «nazionalità» delle associazioni sindacali e la legittimazione ad agire ex art. 28, legge n. 300/70
Parole chiave: sindacato ::

Repressione della condotta antisindacale – Legittimazione attiva – Attribuzione alle associazioni sindacali a diffusione nazionale e svolgenti un’attività di rappresentatività a livello nazionale – Necessità – Legittimazione delle rappresentanze sindacali aziendali costituite ex art. 19 della legge n. 300 del 1970 e delle rappresentanze sindacali unitarie – Esclusione.

Il sindacato nazionale il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale ai sensi dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970 è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale, ma che svolge, altresì, in concreto un’attività sindacale (anche con riferimento al momento contrattuale) a livello nazionale; le rappresentanze sindacali aziendali, costituite in virtù dell’art. 19 della stessa legge n. 300 del 1970, e le rappresentanze sindacali unitarie, costituite in virtù dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, non sono invece legittimate, esclusivamente in quanto tali, a proporre il ricorso disciplinato dal citato art. 28. (1) (Massima non ufficiale)
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Diritto sindacale

Limiti alla sostituzione dei lavoratori in sciopero

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Parole chiave: sciopero
1. — Premessa— Il diritto di sciopero, tutelato dall’art. 40 della Carta costituzionale, incontra dei limiti legittimi nel momento in cui il suo esercizio lede altri diritti essenziali garantiti dalla Costituzione o previsti dalla legislazione ordinaria. È pacifico che, per la sua natura, lo sciopero debba e possa limitare o impedire la produzione dell’imprenditore; non può invece pregiudicare la capacità produttiva, o meglio la produttività dell’impresa, intesa quale attività diretta alla produzione (Cass. 30 gennaio 1980, n. 711). ...
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Cassazione, N.10624-9 Mag 2006

(Cassazione
N:10624 - 9 Mag 2006)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Est. Cuoco, P.M. Iannelli (Conf.) – Supermercati PAM S.p.a. (avv.ti Pinto e Bechi) c. Fisascat C.I.S.L. Grosseto (avv.ti Ciancaglini e Rossi). Cassa App. Firenze 15 aprile 2003

Note: Limiti alla sostituzione dei lavoratori in sciopero
Parole chiave: sciopero ::

Sciopero – Sostituzione di lavoratori in sciopero – Crumiraggio interno – Lavoro supplementare in contratto part-time a termine – Condotta antisindacale – Sussistenza.

Il contingente affidamento delle mansioni proprie dei dipendenti assenti per sciopero ai dipendenti che non hanno partecipato allo sciopero è diritto del datore di lavoro, tutelato dall’art. 2013 cod. civ., nelle condizioni ivi previste, salvo il caso di violazione di norma di legge o di norma collettiva. Tale è l’accordo aziendale con cui si è convenuta la possibilità di stipulare contratti a termine con lavoratori a tempo indeterminato, dipendenti da altro datore, per lo svolgimento di prestazioni part-time nei giorni di sabato e domenica (cd. contratti week-end).
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Sicurezza sociale

Divieto di discriminazione in materia previdenziale per lavoratori/lavoratrici che hanno mutato sesso

La risposta alla questione pregiudiziale, considerando la precedente giurisprudenza della Corte (Causa C-117/01), poteva ritenersi relativamente scontata; tuttavia la sentenza in epigrafe risulta interessante soprattutto per alcuni profili: – Tutela del lavoratore in applicazione di Direttiva comunitaria (Direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/Cee, in GUCE, 1979, L. 6, p. 24), in presenza di intervento (parzialmente) sfavorevole del legislatore nazionale per la sua attuazione; – applicazione del diritto nazionale (inglese), con esclusione, ...
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Corte di Giustizia delle Comunità europee, N.-7 Aprile 2006

(Corte di Giustizia delle Comunità europee
N: - 7 Aprile 2006)

Prima Sezione, 7 aprile 2006 – Pres. P. Jann, Avv. Gen. F. G. Jacobs, causa C-423/04 – S. M. Richards c. Secretary of State for Work and Pensions.

Note: Divieto di discriminazione in materia previdenziale per lavoratori/lavoratrici che hanno mutato sesso

Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale – Direttiva n. 79/7/Cee – Rifiuto di concedere una pensione di vecchiaia all’età di 60 anni a una transessuale che si è sottoposta a un intervento chirurgico di conversione dal sesso maschile al sesso femminile.

È incompatibile con la Direttiva Cee n. 79/7 una norma nazionale che nega il beneficio di una pensione di vecchiaia a lavoratrice che, in conformità della legislazione nazionale, sia passata dal sesso maschile al sesso femminile per il motivo che essa non ha raggiunto l’età di 65 anni, quando invece questa stessa persona avrebbe avuto diritto a detta pensione all’età di 60 anni se fosse stata considerata una donna in base al diritto nazionale. L’applicazione di tale principio non è limitata nel tempo.
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Accertamenti sanitari e decadenza nell’invalidità civile

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Parole chiave: Invalidità civile
In materia di previdenza e assistenza obbligatoria, la Suprema Corte di Cassazione con la decisione in commento ha statuito l’importante principio di diritto secondo il quale «l’accertamento sanitario non ha natura provvedimentale in quanto meramente strumentale e preordinato all’adozione del provvedimento di attribuzione della prestazione, in corrispondenza di funzioni di certazione assegnate dalla legge alle indicate commissioni mediche».
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Cassazione, N.7548-8 Marzo 2006

(Cassazione
N:7548 - 8 Marzo 2006)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Morcavallo, P.M. Velardi (Diff.) – G. M. (avv. Pesca) c. Ministero dell’interno.

Note: Accertamenti sanitari e decadenza nell’invalidità civile
Parole chiave: Invalidità civile ::

Invalidi civili – Prestazioni – Accertamento sanitario – Natura non provvedimentale – Effetti (art. 147 disp. att. cod. proc. civ.).

A norma dell’art. 147, comma 1, disp. att. cod. proc. civ., nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, di natura sostanziale e processuale, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica. Tale regola non è derogata dalle disposizioni speciali dettate dall’art. 1 della legge n. 295 del 1990, applicabile, nella specie, ratione temporis. In particolare, l’esame di tale disciplina, nella parte in cui prescrive le modalità di accertamento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione di prestazioni di assistenza e prevede che i verbali di visita medica conseguenti agli accertamenti compiuti dalle commissioni costituite presso le U.S.L. vengano trasmessi alle commissioni mediche...
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