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Successione negli appalti nel settore delle pulizie e cumulo di tutele per i lavoratori licenziati

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Nel numero:
ANNO LVII - 2006 - N3
Articolo scritto da:
Parole chiave: pulizie -
1. — La sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema, invero delicato, della rinunzia tacita a impugnare il licenziamento da parte del lavoratore licenziato per cessazione dell’appalto che abbia accettato di essere assunto dalla impresa subentrante. Nel caso in esame i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della Coop. 2001 S.r.l. come operai pulitori fino al 31 maggio 1996, data in cui venivano licenziati a causa dello scadere dell’appalto ITALGAS cui erano addetti; essi avevano impugnato tempestivamente il recesso della datrice di lavoro perché ritenevano...
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Lucia Valente ha scritto per rgl:

Cassazione, N.4166-24 Febbraio 2006

(Cassazione
N:4166 - 24 Febbraio 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Miani Canevari, P. M. Fuzio (concl. conf.) – Proietti e altri (avv. Aiello) c. Cooperativa 2001 a r.l. (avv. Mortaretto Marullo). Cassa con rinvio Tribunale di Roma, 6 dicembre 2002.

Note: Successione negli appalti nel settore delle pulizie e cumulo di tutele per i lavoratori licenziati
Parole chiave: pulizie ::

Cessazione di appalto – Diritto dei lavoratori dell’impresa che ha cessato l’appalto di essere assunti alle dipendenze del nuovo appaltatore – Rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento per comportamento concludente – Esclusione.

Ove il contratto collettivo applicabile preveda, per l’ipotesi di licenziamento dei dipendenti di un impresa di pulizie in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze della impresa subentrante nell’appalto, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sé rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall’originario datore di lavoro.
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