Assicurazione contro le malattie – Indennità economica di malattia –Assenza a visita di controllo – Violazione obbligo di cooperazione riguardante la individuabilità del domicilio – Irrilevanza della incertezza dell’assenza.
L’ingiustificata assenza del lavoratore a visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma 14, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983), prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide con la materiale assenza del lavoratore dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa a impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale (Nella specie la Suprema Corte ha riformato la sentenza della Corte d’Appello che aveva affermato che, non essendo stata certa l’individuazione del domicilio,...