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Indennità di malattia assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

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Nel numero:
ANNO LVII - 2006 - N3
Articolo scritto da:
La Corte di Cassazione, nell’ultimo anno, ha avuto modo di esaminare più fattispecie sanzionate dall’ordinamento con la decadenza dal diritto di erogazione dell’indennità di malattia in caso in cui sia stato impossibile effettuare il controllo sul lavoratore ammalato durante le fasce orarie di reperibilità. L’art. 5 della legge n. 638/1983 impone al lavoratore assente dal lavoro per malattia di mantenersi a disposizione nel proprio domicilio durante alcune fasce orarie di reperibilità al fine di consentire ai medici incaricati di controllare l’effettivo stato di malattia.
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Marcella Cataldi ha scritto per rgl:

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Cassazione, Sez. lav, N.9453-6 Mag 2005

(Cassazione, Sez. lav
N:9453 - 6 Mag 2005)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Rel. Nobile, P.M. Nardi (diff.) – G. L. (avv.ti Morganti, Stramandinoli) c. I.N.P.S. (avv.ti Fabiani, Biondi, Triolo).

Note: Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

Assicurazione contro le malattie – Prestazioni – Assistenza economica – Indennità di malattia – Visite di controllo – Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio – Onere di preventiva comunicazione all’organo di controllo – Insussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa ad allontanamento dal domicilio per rispondere a convocazione presso il Centro Servizi sociali.

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, dal dovere di cooperazione del lavoratore, previsto dalla sentenza della Corte Cost. n. 78 del 1988 come fondamento dell’obbligo di reperibilità, non deriva un onere, in capo al lavoratore, di comunicazione preventiva all’organo di controllo dell’indifferibile assenza dal domicilio: onere né previsto dalla legge, né configurabile dalle clausole generali di correttezza e buona fede (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non provata l’indifferibilità della convocazione presso il Centro Servizi Sociali – struttura periferica del Ministero della giustizia –, notificata a mezzo della Polizia...
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Cassazione, Sez. lav., N.27429-13 Dicembre 2005

(Cassazione, Sez. lav.
N:27429 - 13 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Rel. Lupi, P.M. Apice (conf.) – S. M. (avv. ti Falzetti, Belletti) c. Nuova Tirrenia S.p.a.(avv. Magrini)

Note: Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

Assicurazione contro le malattie – Assistenza economica – Indennità di malattia – Visite di controllo – Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità – Necessità, indifferibilità e urgenza – Interpretazione letterale delle norme contrattuali.

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, l’assenza durante le fasce orarie di reperibilità non è giustificata dalla semplice necessità di doversi recare presso strutture sanitarie per eseguire vi- site di controllo o accertamenti diagnostici, occorrendo altresì la prova rigorosa della indifferibilità e dell’urgenza (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto non giustificata l’assenza del lavoratore allontana- tosi durante le fasce di reperibilità per compiere numerosi esami necessari per la cura della cardiopatia della quale era affetto).
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Cassazione, Sez. lav, N.5420-31 Gennaio 2006

(Cassazione, Sez. lav
N:5420 - 31 Gennaio 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Rel. La Terza, P.M. Gaeta (conf.) – D. A. (avv. ti Magaraggia, Gullo) c. I.N.P.S. (avv.ti Fabiani, Triolo, Biondi).

Note: Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

Assicurazione contro le malattie – Indennità economica di malattia –Assenza a visita di controllo – Violazione obbligo di cooperazione riguardante la individuabilità del domicilio – Irrilevanza della incertezza dell’assenza.

L’ingiustificata assenza del lavoratore a visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma 14, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983), prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide con la materiale assenza del lavoratore dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa a impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale (Nella specie la Suprema Corte ha riformato la sentenza della Corte d’Appello che aveva affermato che, non essendo stata certa l’individuazione del domicilio,...
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