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ANNO LVII - 2006 - N3

Il tema: i diritti sociali e l’Unione europea

Il ruolo delle parti sociali nella Costituzione europea

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SOMMARIO: I. Solidarietà: un nuovo strumento costituzionale di interpretazione. — II. Il dialogo sociale e il ruolo delle parti sociali. — III. Le parti sociali e il contesto giuridico. — IV. Le caratteristiche e i problemi del dialogo sociale autonomo. — V. Costituzione, parti sociali e strategia europea per l’occupazione. — VI. Il M.A.C., la politica sociale e le parti sociali. — VII. Il M.A.C. e il dialogo sociale. — VIII. Le sfide all’autonomia delle parti sociali.
Il modello sociale della Carta di Nizza

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SOMMARIO: 1. Premessa: una rimeditazione sui contenuti sociali della Carta dopo la crisi del processo di costituzionalizzazione. — 2. L’indivisibilità e l’equiordinazione dei diritti e le (marginali) competenze dell’Unione in materia sociale. — 3. Lavoro, diritti sociali e nuovi diritti nel modello sociale europeo. — 4. L’improbabile via giudiziaria al welfare europeo.

Saggi

Lineamenti della giurisprudenza di legittimità sul rapporto di lavoro

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SOMMARIO: 1. Premessa sulla dimensione della produzione giurisprudenziale di legittimità e sui limiti connaturati all’indagine. — 2. Sulla natura del rapporto di lavoro. — 3. Sull’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore. — 4. Sull’obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro. — 5. Sui limiti dello ius variandi a carico del datore di lavoro ex art. 2103 cod. civ. — 6. Sul potere disciplinare. — 7. Segue: Sul licenziamento disciplinare. — 8. Sul contratto di lavoro a termine. — 9. Sulle conseguenze del trasferimento di azienda per il rapporto di lavoro. — 10. Conclusioni.
Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione

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SOMMARIO: 1. Premessa. — 2. Le nozioni di discriminazione diretta. — 2.1. La prescrizione antidiscriminatoria dell’art. 10, d.lgs. n. 276/2003. — 3. Le esenzioni «generali» dalla discriminazione diretta nei decreti legislativi nn. 215 e 216 del 2003. — 3.1. La esenzione dalla discriminazione diretta basata sul sesso. — 3.2. Esenzioni «generali» dalla discriminazione diretta e clausola di non regresso. — 4. Le esenzioni «speciali» al divieto di discriminazione diretta: il fattore religioso. — 4.1. Segue: I fattori della «idoneità al lavoro» e della «età». — ...
Indennità di disoccupazione e contratti flessibili: la Consulta non colma le lacune del sistema

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SOMMARIO: 1. Introduzione. — 2. La sentenza Cass., Ss.Uu., 6 febbraio 2003, n. 1732. — 3. La sentenza della Corte Costituzionale 24 marzo 2006, n. 121. — 4. L’impatto della sentenza Corte Cost. n. 121/2006 sulla protezione (attiva e passiva) contro la disoccupazione dei lavoratori a tempo parziale dopo la riforma ex art. 46, d.lgs. n. 276/2003. — 5. Il difficile bilanciamento tra esigenze finanziarie e attuazione dei diritti sociali. — 6. Il mancato riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione ai part-timer verticali nella disciplina comunitaria antidiscriminatoria.
L’inserimento dei lavoratori svantaggiati nel sistema comunitario degli aiuti di Stato

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SOMMARIO: 1. Inserimento e reinserimento lavorativo nel d.lgs. n. 276/2003. — 2. La definizione generale di «lavoratore svantaggiato» di cui all’art. 2, lett. k, del d.lgs. n. 276/2003. — 3. La definizione comunitaria di lavoratore svantaggiato e le implicazioni del rispetto del Regolamento (Ce) n. 2204/2002 sugli aiuti di Stato. — 4. La cd. somministrazione in deroga ex art. 13, d.lgs. n. 276/2003. — 5. La convenzione di inserimento di disabili presso cooperative sociali. — 6. Il contratto di inserimento. — 7. Conclusioni.

Recensione

A. Andreoni, Lavoro, diritti sociali e sviluppo economico. I percorsi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2006

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Il volume prende in esame le tecniche del giudizio costituzionale di bilanciamento tra diritti sociali, diritti economici e vincolo di bilancio. Il metodo proposto assume il contemperamento tra diritti, a partire dalle preferred positions proprie dei diritti sociali, secondo quanto espresso dal testo della Costituzione. ...

Osservatorio: la Corte Costituzionale

Le decisioni nel trimestre aprile-giugno 2006 - Rapporto di lavoro

SOMMARIO: 1. L’indennità di mansione spetta anche ai centralinisti non vedenti non assunti in base alla disciplina del collocamento obbligatorio. — 2. Competenza dello Stato e delle Regioni nel prevedere le condizioni di assegnazione degli incarichi dirigenziali di direzione di strutture del S.S.N. — 3. Illegittimità della previsione di una quota di riserva per lavoratori disabili nei concorsi interni per il reclutamento di dirigenti scolastici. — ...
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Osservatorio: sicurezza sociale

Sicurezza sociale

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Parole chiave: sicurezza sociale
SOMMARIO: 1. Indebiti I.N.P.D.A.P. — 2. Pensione di anzianità per i geometri.
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Rapporto di lavoro

Quando la precarietà giustifica la precarizzazione

1. — Le funzioni del Conseil constitutionnel e il caso di specie— Il Conseil constitutionnel, con decisione n. 535 DC, del 30 marzo 2006, si è pronunciato sulla conformità costituzionale di alcuni articoli della legge sulle pari opportunità (Loi pour l’égalité des chances, rinvenibile su www.legifrance.gouv.fr/) e, per quello che qui più interessa, sull’introduzione di un particolare contratto di lavoro a tempo indeterminato, chiamato contrat premier embauche (contratto di primo impiego, d’ora in avanti C.P.E.). ...
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Conseil Constitutionnel, N.535 DC-30 Marzo 2006

(Conseil Constitutionnel
N:535 DC - 30 Marzo 2006)

Décision 2006-535 DC, 30 mars 2006 – Pres. Mazeaud – (Journal officiel del 2 aprile 2006, p. 4964).

Note: Quando la precarietà giustifica la precarizzazione
Parole chiave: precarietà ::

Occupazione giovanile – Contratto di primo impiego – Pari opportunità – Articolo 8 – Conformità alla Costituzione.

La formulazione dell’articolo 8 della legge istitutiva del contratto di primo impiego, adottata a seguito di un corretto esercizio della funzione legislativa, non è ritenuta insufficiente a definire in maniera chiara il regime giuridico che si applica al contratto di primo impiego durante i primi due anni.
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A proposito della sentenza delle Ss.Uu. 9164 sulle procedure selettive verso qualifiche superiori

La sentenza sopra riportata mette ordine nella complessa e tortuosa vicenda della competenza del giudice ordinario in materia di procedure selettive dei pubblici dipendenti riservate, in tutto o in parte, ai cd. interni.
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Cassazione Ss.Uu., N.9164-20 Aprile 2006

(Cassazione Ss.Uu.
N:9164 - 20 Aprile 2006)

Ss.Uu. – Pres. Carbone, Est. Amoroso, (conf.) – Leggeri e altri (avv. P. Boer) c. I.N.A.I.L. (avv. Vuoso e Colaiocco).

Note: A proposito della sentenza delle Ss.Uu. 9164 sulle procedure selettive verso qualifiche superiori
Parole chiave: qualifiche superiori ::

Controversie di lavoro – Giurisdizione – Regolamento – Conflitto negativo – Estremi. Controversie di lavoro – Impiego pubblico – Giurisdizione ordinaria. Controversie di lavoro – Procedura selettiva nell’ambito della medesima area funzionale – Giurisdizione ordinaria.

Nell’ipotesi in cui il giudice ordinario e il giudice amministrativo abbiano entrambi negato la propria giurisdizione sulla medesima controversia, affermando ciascuno la giurisdizione dell’altro, si configura non già un conflitto virtuale di giurisdizione (risolvibile con istanza di regolamento ai sensi dell’art. 41 cod. proc. civ.) ma un conflitto reale, negativo, di giurisdizione, che ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, cod. proc. civ., può essere de- nunciato alle Sezioni Unite in ogni tempo e quindi indipendentemente dalla circostanza che una delle due pronunce sia passata in giudicato.
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Successione negli appalti nel settore delle pulizie e cumulo di tutele per i lavoratori licenziati

Articolo scritto da:
Parole chiave: pulizie
1. — La sentenza della Corte di Cassazione affronta il tema, invero delicato, della rinunzia tacita a impugnare il licenziamento da parte del lavoratore licenziato per cessazione dell’appalto che abbia accettato di essere assunto dalla impresa subentrante. Nel caso in esame i ricorrenti avevano lavorato alle dipendenze della Coop. 2001 S.r.l. come operai pulitori fino al 31 maggio 1996, data in cui venivano licenziati a causa dello scadere dell’appalto ITALGAS cui erano addetti; essi avevano impugnato tempestivamente il recesso della datrice di lavoro perché ritenevano...
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Cassazione, N.4166-24 Febbraio 2006

(Cassazione
N:4166 - 24 Febbraio 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Est. Miani Canevari, P. M. Fuzio (concl. conf.) – Proietti e altri (avv. Aiello) c. Cooperativa 2001 a r.l. (avv. Mortaretto Marullo). Cassa con rinvio Tribunale di Roma, 6 dicembre 2002.

Note: Successione negli appalti nel settore delle pulizie e cumulo di tutele per i lavoratori licenziati
Parole chiave: pulizie ::

Cessazione di appalto – Diritto dei lavoratori dell’impresa che ha cessato l’appalto di essere assunti alle dipendenze del nuovo appaltatore – Rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento per comportamento concludente – Esclusione.

Ove il contratto collettivo applicabile preveda, per l’ipotesi di licenziamento dei dipendenti di un impresa di pulizie in seguito alla cessazione di un appalto, una procedura per il passaggio diretto dei lavoratori licenziati alle dipendenze della impresa subentrante nell’appalto, la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro degli stessi soggetti con tale impresa non implica di per sé rinuncia al diritto di impugnare il licenziamento intimato dall’originario datore di lavoro.
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Danno biologico, decesso istantaneo e risarcibilità iure successionis

1. — La nozione di danno biologico — Il danno biologico è quella menomazione dell’integrità psico-fisica della persona in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore dell’uomo in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica (Cass. n. 7101 del 1990; Cass., Sez. lav., n. 5033 del 1988; Cass. n. 2883 del 1988). ...
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Cassazione, N.517-13 Gennaio 2006

(Cassazione
N:517 - 13 Gennaio 2006)

Sez. lav. – Pres. Senese, Est. De Renzis, P.M. Matera (diff.) – P. A., P. C. (avv. ti Rinaldi, Mobilio) c. D. G., M. M. (avv. ti Torre, Allegro). Cassa con rinvio, Corte d’App. Salerno, 17 Ottobre 2001.

Note: Danno biologico, decesso istantaneo e risarcibilità iure successionis

Il danno biologico – Risarcibilità iure successionis – Condizioni – Liquidazione – Criteri.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendone rimessa la liquidazione alla valutazione discrezionale del giudice di merito, questi deve tener conto, nell’effettuare la valutazione delle sofferenze effettivamente patite dall’offeso, della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto.
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Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

1. — Introduzione — Le sentenze in epigrafe riguardano tutte contratti a tempo determinato stipulati da Poste Italiane S.p.a. in relazione a due ipotesi di assunzione a termine introdotte dalla contrattazione collettiva sulla base dell’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56: la prima ipotesi, delineata dall’Accordo integrativo del 25 settembre 1997, è molto ampia e generica e concerne «esigenze eccezionali, conseguenti alle fasi di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, quale condizione per la trasformazione della natura giuridica dell’ente...
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Cassazione Sez. lav., N.26989-7 Dicembre 2005

(Cassazione Sez. lav.
N:26989 - 7 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Vidiri, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Trifirò) c. Rega e Gatti (avv. Afeltra e Zezza). Cassa App. Milano 14 dicembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Specifico collegamento tra contratti ed esigenze aziendali – Particolari condizioni oggettive o soggettive – Necessità – Esclusione. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Limite temporale per le assunzioni – Differimento in vigenza del contratto collettivo – Legittimità – Differimento a opera di contratto collettivo successivo – Illegittimità.

L’attribuzione alla contrattazione collettiva ex art. 23 della legge n. 56 del 1987 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulla necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori da assumere a termine nonché efficace salvaguardia per i loro diritti e prescinde dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali, di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori,...
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Cassazione Sez. lav., N.26679-6 Dicembre 2005

(Cassazione Sez. lav.
N:26679 - 6 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Pessi) c. Leporatti (avv. Vacirca). Cassa App. Firenze 3 ottobre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Delega in bianco – Sussistenza – Liberalizzazione delle assunzioni a termine – Insussistenza. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenza per ferie – Indagine sulla intenzione delle parti stipulanti – Omissione – Regole di diritto – Violazione.

La riserva all’autonomia collettiva dell’individuazione di ipotesi di contratti a termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge ha inteso creare un diverso sistema di controllo sulle modalità di utilizzazione dello strumento contrattuale, parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
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Cassazione, Sez. lav, N.26677-6 Dicembre 2005

(Cassazione, Sez. lav
N:26677 - 6 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Picone, P.M. Finocchi Ghersi (concl. Diff.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Tosi) c. Cartia (avv. Cossu). Cassa App. Genova 17 dicembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina

Contratto a termine – Ente Poste – Accordo integrativo 25 settembre 1997 – Successivi accordi attuativi – Limiti temporali per le assunzioni a termine – Sussistenza – Limiti alla durata dei contratti a termine – Insussistenza.

Gli accordi attuativi dell’accordo integrativo che autorizzava la stipula di contratti a termine in relazione alla ristrutturazione delle Poste hanno introdotto limiti temporali alla possibilità di assunzione (non rimuovibili retroattivamente) e non limiti alla durata dei contratti a tempo determinato.
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Cassazione, N.9067-2 Mag 2005

(Cassazione
N:9067 - 2 Mag 2005)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Di Cerbo, P.M. Sepe (concl. Conf.) – Poste Italiane S.p.a. (avv. Fiorillo e Pessi) c. Bichi (avv. Luberto e Mori). Conferma App. Firenze 7 maggio 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Princìpi o criteri da seguire – Insussistenza – Delega in bianco – Sussistenza. Contratto a termine – Ente Poste – Accordo integrativo 25 settembre 1997 – Successivi accordi attuativi – Limiti temporali per le assunzioni a termine – Sussistenza – Accordo 18 gennaio 2001 – Irrilevanza.

Il rinvio della legge alla contrattazione collettiva per l’individuazione di ipotesi di lavoro a termine ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge non contiene alcun principio o criterio direttivo da seguire, risultandone una delega in bianco alle parti sociali, le quali non sono vincolate all’individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle già previste dalla legge. È corretta la decisione del giudice di merito che abbia ritenuto che gli accordi attuativi dell’accordo integrativo che autorizzava la stipula di contratti a termine in relazione alla ristrutturazione delle Poste...
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Cassazione, N.5000-8 Marzo 2005

(Cassazione
N:5000 - 8 Marzo 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera (concl. Conf.) – Frigo (avv. Messina) c. Poste Italiane S.p.a. (avv. Tosi e Fiorillo). Conferma App. Torino 11 novembre 2002.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Carattere innovativo – Sussistenza – Delega in bianco – Sussistenza – Conversione del rapporto e onere della prova – Applicabilità. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenze per ferie – Indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione – Necessità – Insussistenza – Esigenze di servizio causate dalle assenze per ferie – Prova – Necessità – Sussistenza.

L’art. 23 della legge n. 56 del 1987 rappresenta uno sviluppo fortemente innovativo del modello dei contratti a termine autorizzati (già introdotto dalla legge n. 18/1978), intendendo dar vita a un diverso sistema di controllo, parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
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Cassazione, N.4862-7 Marzo 2005

(Cassazione
N:4862 - 7 Marzo 2005)

Sez. lav. – Pres. Ianniruberto, Est. Balletti, P.M. Matera (parz. Diff.) – Palumbo (avv. Mottola e Galleano) c. Poste Italiane S.p.a. (avv. De Luca Tamajo e Fiorillo). Cassa App. Napoli 31 dicembre 2003.

Note: Contratto a termine e Poste Italiane tra vecchia e nuova disciplina
Parole chiave: contratto a termine ::

Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Carattere innovativo – Sussistenza – Delega in bianco – Sussistenza – Conversione del rapporto e onere della prova – Applicabilità. Contratto a termine – Ipotesi introdotte dalla contrattazione collettiva – Esigenze di servizio in concomitanza di assenze per ferie – Indicazione del lavoratore sostituito e della causa della sostituzione – Necessità – Insussistenza – Esigenze di servizio causate dalle assenze per ferie – Fatto notorio – Insussistenza – Prova – Necessità – Sussistenza.

L’art. 23 della legge n. 56 del 1987 rappresenta uno sviluppo fortemente innovativo del modello dei contratti a termine autorizzati (già introdotto dalla legge n. 18/1978), intendendo dar vita a un diverso sistema di controllo parallelo e alternativo a quello della legge n. 18/1978, cosicché, accanto all’area originaria del contratto a termine per esigenze organizzative qualitativamente straordinarie, è stata prevista la possibilità di prevedere anche un’area di impiego normale e ricorrente del tipo contrattuale, del quale risulta in parte modificata la funzione economico-sociale, restando la tutela del lavoratore affidata non più alle previsioni di norme inderogabili, generali e astratte, ma allo strumento negoziale collettivo;...
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Diritto sindacale

La clausola ambigua sull’orario plurisettimanale del contratto nazionale dei metalmeccanici

1. — Le questioni giuridiche — Il decreto del Tribunale di Casale Monferrato solleva tre questioni giuridiche distinte, ancorché connesse: innanzi tutto – e pregiudizialmente – il Tribunale è stato adìto per decidere se l’impresa citata in giudizio abbia posto in essere un comportamento antisindacale avendo deciso di attuare l’orario pluri-settimanale previsto dall’art. 5 del c.c.n.l. vigente nel settore metalmeccanico senza aver sottoscritto un contratto aziendale. ...
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Tribunale Casale Monferrato, N.-14 Aprile 2006

(Tribunale Casale Monferrato
N: - 14 Aprile 2006)

Est. Bellesi – F.I.O.M. C.G.I.L. Alessandria (avv.ti Nobile e Stanic) c. Cofi Europe S.r.l. (avv. Casalone).

Note: La clausola ambigua sull’orario plurisettimanale del contratto nazionale dei metalmeccanici
Parole chiave: metalmeccanici ::

Contratto collettivo – Orario pluri-settimanale – Clausola di rinvio – Contrattazione aziendale – Condotta antisindacale.

Non si configura come condotta antisindacale il comportamento dell’imprenditore che adotti l’orario pluri-settimanale previsto dall’art. 5, disc. gen. del c.c.n.l. del settore metalmeccanico senza aver sottoscritto un contratto aziendale, avendo svolto soltanto la trattativa negoziale.
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Sicurezza sociale

Il rischio lavorativo nell’evoluzione giurisprudenziale

La seconda delle sentenze in esame conferma la tendenza ormai consolidata della giurisprudenza della Cassazione a estendere i confini di indennizzabilità dell’infortunio che abbia trovato origine in circostanze di tempo e di luogo chiaramente connesse alla prestazione lavorativa.
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Corte Cost., N.121-24 Marzo 2006

(Corte Cost.
N:121 - 24 Marzo 2006)

Pres. Marini, Rel. Bile – Corsi (avv.ti Assennato e Angiolini) c. I.N.P.S. (avv. Fabiani), con l’intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri (Avv.ra dello Stato Lettera).

Note: Il rischio lavorativo nell’evoluzione giurisprudenziale
Parole chiave: rischio lavorativo ::

Assicurazione per la disoccupazione involontaria – Lavoratori occupati con contratto a tempo parziale verticale su base annua ultrasemestrale che abbiano chiesto di essere tenuti iscritti nelle liste di collocamento per i periodi di inattività – Mancata inclusione fra gli aventi diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – Denunciata disparità di trattamento rispetto ai lavoratori stagionali e agli altri assicurati, lesione della tutela del lavoratore – Non fondatezza della questione.

La presenza di sicuri elementi di differenziazione tra lavoro stagionale e il tipo contrattuale del tempo parziale verticale giustificano il diverso trattamento, consistente nella esclusione del diritto all’indennità di disoccupazione per i periodi di mancata prestazione dell’attività lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale su base annua. Infatti mentre nel primo il rapporto cessa a «fine stagione», nel secondo il rapporto «prosegue» anche durante il periodo di sosta, con conseguente affidamento, da parte del lavoratore, sulla retribuzione per il lavoro che presterà dopo il periodo di pausa. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione,...
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Cassazione, Sez. lav., N.1718-27 Gennaio 2006

(Cassazione, Sez. lav.
N:1718 - 27 Gennaio 2006)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Rel. Capitanio, P.M. Gaeta (conf.) – C. M. (avv. Scola) c. I.N.A.I.L. (avv.ti La Peccerella e Raspanti).

Note: Il rischio lavorativo nell’evoluzione giurisprudenziale
Parole chiave: rischio lavorativo ::

Infortunio – Occasione di lavoro – Indennizzabilità – Scelta arbitraria del lavoratore – Esclusione.

In tema di infortunio sul lavoro, l’idennizzabilità viene meno ove l’infortunio occorso al lavoratore, pur collegato topograficamente e temporalmente all’attività lavorativa, derivi da una scelta arbitraria del lavoratore, non giustificata né da doveri imposti dall’art. 593 cod. pen., riferiti a un dovere di soccorso e di collaborazione con le forze dell’ordine, rispetto a fatti già avvenuti e non in corso di svolgimento, né ai doveri di solidarietà costituzionalmente previsti, prospettandosi anche, per chi partecipa con le apparenti sembianze di«paciere» a una colluttazione fra due soggetti, la possibilità che egli possa essere incriminato per rissa, ai sensi dell’art. 588 cod. pen. (nella specie, il lavoratore era intervenuto per sedare una lite...
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Cassazione, Sez. lav., N.16417-4 Agosto 2005

(Cassazione, Sez. lav.
N:16417 - 4 Agosto 2005)

Sez. lav. – Pres. Senese, Rel. Nobile, P.M. Fuzio (diff.) – A. V. (avv. G. S. Assennato) c. I.N.A.I.L. (avv.ti Catania, De Ferrà e Raspanti).

Note: Il rischio lavorativo nell’evoluzione giurisprudenziale
Parole chiave: rischio lavorativo ::

Infortunio – Occasione di lavoro – Rischio improprio – Nozione – Indennizzabilità – Sussistenza – Eventuale carattere meramente occasionale del rischio – Irrilevanza – Fattispecie.

L’indennizzabilità dell’infortunio subìto dall’assicurato sussiste anche nell’ipotesi di rischio improprio, non intrinsecamente connesso, cioè, allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro svolto dal dipendente, ma insito in un’attività prodromica e strumentale allo svolgimento delle suddette mansioni e, comunque, ricollegabile al soddisfacimento di esigenze lavoative, a nulla rilevando l’eventuale carattere meramente occasionale di detto rischio, atteso che è estraneo alla nozione legislativa di occasione di lavoro il carattere di normalità o tipicità del rischio protetto. Conseguentemente l’occasione di lavoro, di cui all’art. 2, d.P.R. n. 1124 del 1965, è configurabile anche nel caso di incidente occorso durante la deambulazione all’interno del luogo di lavoro...
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Diritto, aspettativa o potenzialità nella tutela del lavoro dei disabili

Il disposto dell’art. 33 della legge n. 104 del 1992 rappresenta una norma di peculiare interesse per i disabili e i loro familiari ma, forse anche a causa della scarsa conoscenza del suo reale contenuto, se ne fa ancora un uso parziale e - il più delle volte - distorto. Una panoramica sulla materia si impone, rammentando in particolare come la citata legge miri ad assegnare particolari diritti alle persone che ricadono nella recepita definizione di disabilità, e in particolare a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, provocano degli impedimenti...
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Cassazione, Sez. lav., N.1396-25 Gennaio 2006

(Cassazione, Sez. lav.
N:1396 - 25 Gennaio 2006)

Pres. Mercurio, Est. Picone, P.M. Nardi (conf.) – P. G. (avv. Pappalardo) c. Ministero della giustizia (Avv.ra Gen. Stato).

Note: Diritto, aspettativa o potenzialità nella tutela del lavoro dei disabili
Parole chiave: lavoro - disabili ::

Assistenza ai disabili – Diritto al trasferimento a sede lavorativa più vicina – Art. 33, comma 5, legge n. 104 del 1992 – Configurazione come mera potenzialità in relazione alle esigenze dell’amministrazione.

Con riguardo all’organizzazione delle amministrazioni pubbliche, soprattutto a seguito del processo di privatizzazione, si deve negare che il diritto al trasferimento riconosciuto dall’art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, possa assumere a suo esclusivo presupposto la vacanza del posto a cui il lavoratore richiedente aspira, poiché tale condizione esprime una mera potenzialità che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa dell’amministrazione di coprire talune vacanze, ragion per cui ai fini del riconoscimento del suddetto diritto non basta la mera scopertura di organico, profilandosi invece necessario che i posti, oltre che vacanti, siano anche «disponibili». L’onere probatorio attinente alla sussistenza di quest’ultimo requisito, siccome concerne...
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Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

La Corte di Cassazione, nell’ultimo anno, ha avuto modo di esaminare più fattispecie sanzionate dall’ordinamento con la decadenza dal diritto di erogazione dell’indennità di malattia in caso in cui sia stato impossibile effettuare il controllo sul lavoratore ammalato durante le fasce orarie di reperibilità. L’art. 5 della legge n. 638/1983 impone al lavoratore assente dal lavoro per malattia di mantenersi a disposizione nel proprio domicilio durante alcune fasce orarie di reperibilità al fine di consentire ai medici incaricati di controllare l’effettivo stato di malattia.
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Cassazione, Sez. lav, N.5420-31 Gennaio 2006

(Cassazione, Sez. lav
N:5420 - 31 Gennaio 2006)

Sez. lav. – Pres. Mercurio, Rel. La Terza, P.M. Gaeta (conf.) – D. A. (avv. ti Magaraggia, Gullo) c. I.N.P.S. (avv.ti Fabiani, Triolo, Biondi).

Note: Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

Assicurazione contro le malattie – Indennità economica di malattia –Assenza a visita di controllo – Violazione obbligo di cooperazione riguardante la individuabilità del domicilio – Irrilevanza della incertezza dell’assenza.

L’ingiustificata assenza del lavoratore a visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma 14, del d.l. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge n. 638 del 1983), prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide con la materiale assenza del lavoratore dal domicilio nelle fasce orarie predeterminate, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa a impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale (Nella specie la Suprema Corte ha riformato la sentenza della Corte d’Appello che aveva affermato che, non essendo stata certa l’individuazione del domicilio,...
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Cassazione, Sez. lav, N.9453-6 Mag 2005

(Cassazione, Sez. lav
N:9453 - 6 Mag 2005)

Sez. lav. – Pres. Mileo, Rel. Nobile, P.M. Nardi (diff.) – G. L. (avv.ti Morganti, Stramandinoli) c. I.N.P.S. (avv.ti Fabiani, Biondi, Triolo).

Note: Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

Assicurazione contro le malattie – Prestazioni – Assistenza economica – Indennità di malattia – Visite di controllo – Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio – Onere di preventiva comunicazione all’organo di controllo – Insussistenza – Fondamento – Fattispecie relativa ad allontanamento dal domicilio per rispondere a convocazione presso il Centro Servizi sociali.

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, dal dovere di cooperazione del lavoratore, previsto dalla sentenza della Corte Cost. n. 78 del 1988 come fondamento dell’obbligo di reperibilità, non deriva un onere, in capo al lavoratore, di comunicazione preventiva all’organo di controllo dell’indifferibile assenza dal domicilio: onere né previsto dalla legge, né configurabile dalle clausole generali di correttezza e buona fede (Nella specie, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non provata l’indifferibilità della convocazione presso il Centro Servizi Sociali – struttura periferica del Ministero della giustizia –, notificata a mezzo della Polizia...
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Cassazione, Sez. lav., N.27429-13 Dicembre 2005

(Cassazione, Sez. lav.
N:27429 - 13 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Rel. Lupi, P.M. Apice (conf.) – S. M. (avv. ti Falzetti, Belletti) c. Nuova Tirrenia S.p.a.(avv. Magrini)

Note: Indennità di malattia, assenza a visita di controllo e cause di giustificazione

Assicurazione contro le malattie – Assistenza economica – Indennità di malattia – Visite di controllo – Allontanamento del lavoratore malato dal proprio domicilio nelle fasce orarie di reperibilità – Necessità, indifferibilità e urgenza – Interpretazione letterale delle norme contrattuali.

In tema di visite mediche di controllo dei lavoratori assenti per malattia, l’assenza durante le fasce orarie di reperibilità non è giustificata dalla semplice necessità di doversi recare presso strutture sanitarie per eseguire vi- site di controllo o accertamenti diagnostici, occorrendo altresì la prova rigorosa della indifferibilità e dell’urgenza (Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha ritenuto non giustificata l’assenza del lavoratore allontana- tosi durante le fasce di reperibilità per compiere numerosi esami necessari per la cura della cardiopatia della quale era affetto).
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