Lavoro – Lavoro giornalistico – Lavoro gratuito – Ammissibilità – Onere della prova a carico del beneficiario della prestazione – Necessità – Rapporto di lavoro subordinato o autonomo – Insussistenza.
Lo svolgimento di una prestazione di lavoro giornalistico non può escludere la configurabilità di una prestazione lavorativa a titolo gratuito, riconducibile a un rapporto istituito affectionis vel benevolentiae causa ovvero in vista di vantaggi indiretti che il prestatore intendeva trarre; di tale gratuità deve, peraltro, essere data prova rigorosa da parte del beneficiario della prestazione; tale prova non può consistere nella semplice inerzia del prestatore nel chiedere il compenso per la prestazione, ma deve essere desunta dall’originaria volontà delle parti nonché delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro.