Lavoro subordinato – Art. 2112 cod. civ. – Trasferimento d’azienda – Nozione – Cessione di parte del complesso organizzativo dei beni dell’impresa – Configurabilità – Condizioni – Accertamento della volontà delle parti in ordine alla destinazione dei beni ceduti – Necessità.
Può essere qualificata trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se, una volta inserite nell’impresa cessionaria, restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest’ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l’oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale. (1) (Massima non ufficiale).