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Ancora sulla nozione di azienda trasferita

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Nel numero:
ANNO LVII - 2006 - N2
Articolo scritto da:
Parole chiave: trasferimento di azienda -
La sentenza in commento, nella parte che interessa la presente trattazione, pur affermando princìpi consolidati, offre comunque lo spunto per un breve esame ricognitivo dei principali orientamenti giurisprudenziali, affermatisi negli ultimi anni, in materia di qualificazione della fattispecie del trasferimento d’azienda, di cui all’art. 2112 cod. civ., anche alla luce della recente evoluzione normativa. Come noto, negli ultimi anni (dopo l’attuazione della Direttiva n. 77/187/Cee, avvenuta mediante la promulgazione dell’art. 47, legge n. 428/90), gli interventi legislativi in materia hanno...
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Cassazione, N.26196-1 Dicembre 2005

(Cassazione
N:26196 - 1 Dicembre 2005)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Balletti, P.M. Gaeta (concl. Conf.) – Nuova N.C.P. S.p.a. (avv. Rizzo) c. Mele Luca (avv.ti Quattromini e Panici).

Note: Ancora sulla nozione di azienda trasferita
Parole chiave: Trasferimento di azienda ::

Lavoro subordinato – Art. 2112 cod. civ. – Trasferimento d’azienda – Nozione – Cessione di parte del complesso organizzativo dei beni dell’impresa – Configurabilità – Condizioni – Accertamento della volontà delle parti in ordine alla destinazione dei beni ceduti – Necessità.

Può essere qualificata trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., anche la cessione di singole unità produttive della medesima azienda, purché abbiano una propria autonomia organizzativa e funzionale, anche se, una volta inserite nell’impresa cessionaria, restino assorbite, integrate e riorganizzate nella più ampia struttura di quest’ultima, dovendosi accertare quale sia stato, secondo la volontà dei contraenti, l’oggetto specifico del contratto, e cioè se i beni ceduti siano stati considerati nella loro autonoma individualità o non piuttosto nella loro funzione unitaria e strumentale. (1) (Massima non ufficiale).
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