Controversie – Prescrizione – Interruzione – Eccezione – Natura giuridica – Rilevabilità d’ufficio. Prestazioni previdenziali – Istituti di patronato – Richiesta – Prescrizione – Effetto interruttivo.
L’eccezione di prescrizione va ascritta al novero delle eccezioni in senso stretto, in quanto essa consiste nella contrapposizione da parte del convenuto in giudizio di fatti che, senza escludere il rapporto affermato dal-
l’attore, attribuiscano per legge un potere ad impugnandum ius, ossia rivolto a estinguere in tutto o in parte il diritto dell’avversario (1). Diverso è il carattere della eccezione di interruzione, atteso che l’attore non può considerarsi titolare di alcuna posizione soggettiva diversa da quella dedotta in giudizio, ma semplicemente in grado di contrapporvi un fatto dotato di efficacia interruttiva, compreso nell’interesse sottostante il diritto azionato.