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Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N4
Articolo scritto da:
L’analisi comparata delle due pronunce in esame fornisce l’occasione per ricostruire l’annoso dibattito che ha interessato la disciplina del licenziamento intimato durante il periodo di gravidanza e il rapporto tra tale istituto e il licenziamento discriminatorio per ragioni di genere.
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Tribunale di Milano, N.2694-9 Agosto 2007

(Tribunale di Milano
N:2694 - 9 Agosto 2007)

Est. Ravazzoni – P. (avv.ti Chessa e Coccia) e Consigliere di parità della Provincia di Milano (avv. Mottalini) c. CM Sistemi Spa (avv.ti Prosperetti, Dal Bo e Del Pennino).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Onere della prova – Nullità del licenziamento – Reintegrazione nel posto di lavoro.

Nel concetto di discriminazione basata sul sesso va annoverata anche la discriminazione collegata alla stato di gravidanza/maternità, come risulta dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ce, le cui indicazioni sono state trasfuse nell’art. 2, comma 7, Direttiva n. 2002/73/Ce. Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 108/1990, ai licenziamenti nulli in quanto discriminatori si estendono le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 18 della legge n. 300/1970, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche a favore dei dirigenti.
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Tribunale Forlì, N.75-22 Marzo 2007

(Tribunale Forlì
N:75 - 22 Marzo 2007)

Est. Allegra – F. (avv. Graziani) e Consigliera di parità della Provincia di Forlì Cesena (avv. Graziani) c. Biemme Elettrocambi Srl (avv.ti Dolcini e Beleffi).

Note: Sul licenziamento «discriminatorio» della lavoratrice madre

Discriminazioni – Licenziamento discriminatorio – Condizione di lavoratrice madre – Nullità del licenziamento – Riassunzione – Deroga al divieto di licenziamento per cessazione dell’attività aziendale – Non sussiste.

Sussistendo elementi per considerare in via deliberativa nullo il licenziamento irrogato durante il periodo di gravidanza, la lavoratrice ha diritto alla riammissione al lavoro. Trattandosi di impresa con meno di quindici dipendenti, non può essere pronunciato formale provvedimento di reintegrazione, d’altra parte neppure richiesto dalla ricorrente, che ha appunto domandato la riassunzione nel posto di lavoro.
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