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L’azione individuale sommaria contro le discriminazioni di genere in alcune pronunce di merito

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N4
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La sentenza in questione si segnala in quanto è la prima, a quanto consta, a pronunciarsi sull’ambito di applicazione della procedura prevista dall’art. 38, d.lgs. n. 198/2006. Come noto, quest’ultima disposizione prevede una forma di tutela giurisdizionale di natura sommaria a disposizione della lavoratrice o del lavoratore in caso di discriminazione di genere.
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Valentina Beghini ha scritto per rgl:

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Tribunale Venezia, N.-2 Aprile 2008

(Tribunale Venezia
N: - 2 Aprile 2008)

Giud. Calzavara – Consigliera provinciale di parità Provincia di Venezia (avv. Capuozzo) c. Ipsema (avv. Alessandri).

Note: L’azione individuale sommaria contro le discriminazioni di genere in alcune pronunce di merito

Discriminazioni – Discriminazione di genere – Azione individuale sommaria ex art. 38, d.lgs. n. 198/2006 – Modalità di calcolo indennità di maternità – Retribuzione imponibile.

La speciale azione sommaria prevista dall’art. 38, d.lgs. n. 198/2006, è esperibile in tutti i casi di discriminazione di genere e non solo nelle ipotesi di discriminazione relative all’accesso al lavoro, all’orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, all’affiliazione e all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino una particolare professione, e al lavoro notturno.
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