Dimissioni – Annullamento – Ricostituzione del rapporto – Messa in
mora – Diritto alle retribuzioni – Non sussiste – Diritto al risarcimento
del danno – Non sussiste
Nell’ipotesi di annullamento delle dimissioni per incapacità naturale del lavoratore
o vizio della volontà, opera il principio secondo cui l’annullamento di
un negozio giuridico, pur avendo efficacia retroattiva, non comporta il diritto
del lavoratore alle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni a quella della
riammissione al lavoro, atteso che la retribuzione presuppone la prestazione
dell’attività lavorativa, onde il pagamento della prima in assenza della seconda
rappresenta un’eccezione che, come nelle ipotesi di malattia o licenziamento non
sorretto da giusta causa o giustificato motivo, deve essere espressamente prevista
dalla legge