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La necessaria specificazione delle cause che legittimano il ricorso alla somministrazione di lavoro

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N4
Articolo scritto da:
La sentenza in esame risolve un’interessante questione relativa alla nullità del contratto di somministrazione di manodopera, disciplinato dagli articoli 20 ss., d.lgs. n. 276/03, per carenze formali derivanti da insufficiente specificazione (nel contratto commerciale tra agenzia di somministrazione e utilizzatore) delle causali che consentono il ricorso a tale contratto.
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Ivan Turco ha scritto per rgl:

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Tribunale Bologna, N.79-8 Febbraio 2008

(Tribunale Bologna
N:79 - 8 Febbraio 2008)

Est. Della Casa – M. F. (avv.ti Passante e Gavaudan) c. Telecom Italia Spa (avv.ti Chiello e Pozzoli)

Note: La necessaria specificazione delle cause che legittimano il ricorso alla somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro – Specificazione delle causali – Necessità – Specificazione mediante rinvio alla contrattazione collettiva – Insufficienza – Sanzioni – Nullità.

Le clausole contenute nei contratti collettivi aventi struttura di clausola generale richiedono di essere specificate in relazione al singolo contratto di somministrazione, con deduzione della situazione che lo giustifica; la mera ripetizione della clausola contrattuale – ovvero l’uso di formule lessicali che per la loro genericità risultano prive di qualsiasi capacità descrittiva delle ragioni del ricorso al lavoro somministrato – non è sufficiente a sancire la legittimità del contratto
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