Mansioni e qualifiche – Art. 2103 cod. civ. – Adibizione del lavoratore
a mansioni inferiori – Illegittimità – Risarcimento del danno da dequalificazione
professionale (anche biologico ed esistenziale) –
Onere incombente sul prestatore di lavoro subordinato – Ricorso alla
prova per presunzioni – Ammissibilità.
Il risarcimento del danno da demansionamento e dequalificazione va dimostrato
in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro
precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione
di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno
e all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione
di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione
dell’interesse relazionale, effetti