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Il licenziamento illegittimo della lavoratrice madre e le sue conseguenze

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Nel numero:
ANNO LIX - 2008 - N4
Articolo scritto da:
Parole chiave: licenziamento - lavoratrice madre -
Le due sentenze qui annotate confermano il principio giurisprudenziale secondo il quale, in caso di declaratoria di licenziamento illegittimo perché intimato in violazione dell’art. 2 della legge n. 1204/1971, la lavoratrice ha diritto anche al risarcimento del danno subìto; proprio la quantificazione dell’ammontare del risarcimento è stata oggetto di varie interpretazioni sia da parte della giurisprudenza, che da parte della dottrina.
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Corte di Cassazione, N.5749-3 Marzo 2008

(Corte di Cassazione
N:5749 - 3 Marzo 2008)

Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Est. Stile – V. S. (avv. Celata) c. Dental Biemme di Matarrelli Italia Sas (avv.ti Esposito e Giannelli).

Note: Il licenziamento illegittimo della lavoratrice madre e le sue conseguenze

Licenziamento individuale – Lavoratrice madre – Stato oggettivo della gravidanza – Nullità – Risarcimento danni.

Il divieto di licenziamento della lavoratrice di cui all’art. 2 della legge n. 1204/1971 opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza o puerperio. Pertanto, il licenziamento intimato nonostante il divieto – che è nullo (e non inefficace) – comporta il pagamento delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, dovute a titolo di risarcimento del danno
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Corte Appello Torino, N.304-24 Aprile 2008

Licenziamento individuale, lavoratrice madre, divieto, deroghe, onere della prova

La deroga al divieto di licenziamento della lavoratrice madre opera non solo in caso di cessazione dell’attività dell’impresa ma anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui la lavoratrice è addetta, purché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. L’applicazione estensiva della deroga è subordinata alla condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altre unità produttive dell’azienda
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